IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  di  attuazione
della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione  in  commercio  di
prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 8, comma 1,  concernente
le autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE  e  91/414/CEE,  in  particolare,  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della salute animale  -  Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale alle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art.  8,  comma  1,
della direttiva 91/414/CEE  e  relativi  provvedimenti  nazionali  di
attuazione, di prodotti fitosanitari contenenti  sostanze  attive  la
cui decisione di completezza, ai  sensi  dell'art.  6,  paragrafo  3,
della direttiva 91/414/CE, e' stata  adottata  prima  del  14  giugno
201l, continuano ad applicarsi,  ex  art.  80  del  Regolamento  (CE)
1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima  e  dei  relativi
provvedimenti nazionali di attuazione; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  e   successivi   regolamenti   di
adeguamento  relativi  alla  classificazione,   all'etichettatura   e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la nota del 1° giugno 2012 con la quale l'Impresa  DuPont  De
Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, via Pontaccio 10,  ha
proposto la procedura comunitaria di cooperazione tra  Stati  membri,
di cui al documento SANCO/6896/2009/rev1, ai fini  della  valutazione
del prodotto fitosanitario Chlorantraniliprole 625 g/L FS  contenente
la sostanza  attiva  chlorantraniliprole,  indicando  l'Italia  quale
Paese membro relatore; 
  Vista la nota del 1° ottobre 2012 con la quale la succitata Impresa
ha  presentato  domanda  di  autorizzazione  provvisoria   ai   sensi
dell'art.  80   del   regolamento   (CE)   1107/2009   del   prodotto
fitosanitario sopra citato; 
  Vista la decisione 2007/560/CE della Commissione in data  2  agosto
2007 «che riconosce in linea di massima la conformita' del  fascicolo
trasmesso  per  un  esame  dettagliato  in  vista  di  un   eventuale
inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell'Allegato I
della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari»; 
  Ritenuto di applicare la  sopra  citata  procedura  comunitaria  di
cooperazione  tra  Stati  membri  ai  fini  della  valutazione  della
documentazione presentata a sostegno dell'autorizzazione del suddetto
prodotto fitosanitario, svolgendo il ruolo di Paese membro relatore; 
  Viste le convenzioni 2012/2013, tra il  Ministero  della  salute  e
l'Universita' degli Studi di Milano - MURCOR per l'esame dell'istanza
di autorizzazione del prodotto fitosanitario  in  questione  e  della
documentazione presentata a sostegno; 
  Visto il rapporto di valutazione dell'Universita' sopra citata  che
ha tenuto conto, tra l'altro,  dei  commenti  formulati  dagli  Stati
membri interessati, secondo la suddetta procedura comunitaria; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 24 settembre 2013 con  la  quale
e' stata  richiesta  la  documentazione  di  completamento  dell'iter
autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi al
fine della conferma dell'autorizzazione di cui trattasi; 
  Vista la nota pervenuta  in  data  9  ottobre  2013  con  la  quale
l'Impresa medesima ha ottemperato a  quanto  richiesto  con  la  nota
sopra citata ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in Lumivia; 
  Ritenuto di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 80 del
regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto  fitosanitario  in  questione
per un periodo di tre anni in  attesa  della  conclusione  dell'esame
comunitario della sostanza attiva chlorantraniliprole. 
 
                              Decreta: 
 
a decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo  di  tre
(3) anni, l'Impresa Dupont De Nemours Italiana Srl, con  sede  legale
in Milano, via Pontaccio  10,  e'  provvisoriamente  autorizzata,  ai
sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009,  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  Lumivia,  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dagli  stabilimenti  delle  imprese  estere  Dupont   Crop
Protection, 2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Giorgia 31601 USA; Dupont
de Nemours (France) S.A.S., in Cernay, Francia. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15903. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello