IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'Allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174, che prevede che il Ministero della  salute,  a  seguito
dei provvedimenti comunitari che includono o meno un principio attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2012/42/UE della  Commissione  del  26  novembre
2012, che  ha  iscritto  l'acido  cianidrico  come  principio  attivo
nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione dell'acido cianidrico, per  i
tipi di prodotto 8, 14  e  18  preservanti  del  legno,  rodenticidi,
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi, e' il 1° ottobre 2014 e che pertanto, a decorrere da  tale
data,  l'immissione  sul   mercato   dei   preservanti   del   legno,
rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo
degli altri artropodi  aventi  come  unica  sostanza  attiva  l'acido
cianidrico, per i tipi di prodotto 8, 14  e  18,  e'  subordinata  al
rilascio dell'autorizzazione prevista  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/42/UE, e'
possibile che  prodotti  contenenti  l'acido  cianidrico  come  unico
principio  attivo  siano  stati  autorizzati  come   presidi   medico
chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in
commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico
e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e
civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in
quanto non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2012/42/UE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per preservanti del legno,  rodenticidi,  insetticidi,
acaricidi e prodotti destinati al  controllo  degli  altri  artropodi
gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza  attiva  l'acido
cianidrico e' il 30 settembre 2016; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il 30 settembre  2016  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei preservanti del  legno,  rodenticidi,
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi contenenti l'acido cianidrico  gia'  presenti  sul  mercato
come  prodotti  di  libera  vendita   o   registrati   come   presidi
medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 9 del  decreto  legislativo  n.  174  del  2000,  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 30 settembre 2014; 
  Considerato che dopo il 30 settembre 2016 non possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva l'acido cianidrico rientranti  nella  categoria
dei preservanti del  legno,  rodenticidi,  insetticidi,  acaricidi  e
prodotti destinati al controllo degli altri artropodi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria dei  preservanti  del  legno,  rodenticidi,
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi  e  che  contengono  come  unica  sostanza  attiva  l'acido
cianidrico  non  possono  essere  immessi  sul  mercato  dopo  il  30
settembre 2016 se non autorizzati come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici  contenenti  l'acido  cianidrico  impiegati
come preservanti del legno,  rodenticidi,  insetticidi,  acaricidi  e
prodotti destinati al controllo degli altri artropodi; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'articolo 35; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2012/42/UE della Commissione del
23 novembre 2012, l'acido cianidrico e' qualificato sostanza  biocida
a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i  biocidi»  di  cui  all'Allegato  I  della  direttiva
98/8/CE. 
  2.  Nell'Allegato  1  al   presente   decreto   si   riportano   le
specificazioni  con  cui  la  direttiva  2012/42/UE  ha  iscritto  la
sostanza acido cianidrico nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  ottobre  2014,  l'immissione   sul   mercato   di   prodotti
appartenenti ai tipi di prodotto 8, 14 e 18  preservanti  del  legno,
rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo
degli altri artropodi, di cui all'Allegato IV del decreto legislativo
n. 174 del 2000, contenenti il principio attivo acido cianidrico come
unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.