IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della Salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 15 luglio 2008 e  successive  integrazioni  di
cui l'ultima del 25 gennaio 2013, presentata dall'impresa «Makhteshim
Chemical Works Ltd», con sede legale in Israele, Beer  Sheva  -  P.O.
Box 60, legalmente rappresentata in Italia da «Makhteshim Agan Italia
S.r.l.», con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica  n.  19,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato «MCW 623 EC» contenente le sostanze  attive  bupirimate  e
tebuconazolo; 
  Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra  il  Ministero  della
salute ed il Centro  internazionale  per  gli  antiparassitari  e  la
prevenzione  sanitaria,  per  l'esame  delle  istanze   di   prodotti
fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui  al  decreto
legislativo n. 194/1995; 
  Visto il  decreto  del  decreto  ministeriale  21  aprile  2011  di
inclusione della sostanza attiva tebuconazolo,  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, in
attuazione della  direttiva  2008/125/CE  della  commissione  del  19
dicembre 2008; 
  Visto il  decreto  del  decreto  ministeriale  31  agosto  2009  di
inclusione della sostanza  attiva  bupirimate,  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 maggio 2021, in
attuazione della direttiva 2011/25/EU della commissione del  3  marzo
2011; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
regolamento CE n. 1107/2009 e che  pertanto  le  sostanze  attive  in
questione ora  sono  considerate  approvate  ai  sensi  del  suddetto
regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione    tecnico-scientifica     presentata     dall'impresa
«Makhteshim  Agan  Italia  S.r.l.»   a   sostegno   dell'istanza   di
autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  istituto  dati   tecnico-scientifici
ritenuti pregiudizievoli per l'iter di valutazione; 
  Vista la nota del 22 luglio 2012 con la quale l'ufficio  richiedeva
tale documentazione tecnico-scientifica con pregiudizio per l'iter di
valutazione all'impresa interessata; 
  Vista la nota del 29 agosto 2012 con la quale l'impresa «Makhteshim
Agan Italia S.r.l.» ottemperava a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Considerato che a seguito della presentazione degli ulteriori  dati
tecnico-scientifici e' stata effettuata  una  nuova  valutazione  del
prodotto  in  questione,  conclusasi  con  esito  favorevole  per  la
registrazione; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 24 settembre 2013 con  la  quale
e' stata richiesta la documentazione ed  i  dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro  6
mesi dalla sopra citata data del 24 settembre 2013; 
  Vista la nota pervenuta in data 7 ottobre 2013 da cui  risulta  che
l'impresa  «Makhteshim  Agan  Italia   S.r.l.»   ha   presentato   la
documentazione  richiesta  dall'ufficio  chiedendo  nel  contempo  di
variare la denominazione del prodotto da «MCW 623 EC» a «Vineto»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Vineto» fino al 31 maggio 2021
data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bupirimate; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa «Makhteshim Chemical  Works  Ltd»,  con  sede  legale  in
Israele, Beer Sheva - P.O.Box 60,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  VINETO   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  maggio  2021,  data   di   scadenza
dell'iscrizione   della   sostanza   attiva   bupirimate    riportata
nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 50 - 100 - 250 - 500
- 750 e litri 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera «Makhteshim Chemical
Works  Ltd»  Beer  Sheva  (Israele)   e   confezionato   presso   gli
stabilimenti delle  imprese  «Sipcam  S.p.a.»,  Salerano  sul  Lambro
(Lodi);  «I.R.C.A.  Service  S.p.a.»  -  54040  Fornovo  S.  Giovanni
(Bergamo); «Kollant S.r.l.», Vigonovo (Venezia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15740. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 ottobre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello