IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 13 giugno 2011 e  successive  integrazioni  di
cui l'ultima  del  28  gennaio  2013,  presentata  dall'Impresa  Agan
Chemical Manufacturers Ltd, con sede legale in  P.O.B  262  -  Ashdod
77100 - Israele, legalmente rappresentata  in  Italia  da  Makhteshim
Agan Italia Srl con sede legale in Grassobbio  (BG)  via  Zanica  19,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato Stopper P contenente le  sostanze  attive  pendimetanil  e
diflufenican; 
  Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra  il  Ministero  della
Salute ed il Centro  Internazionale  per  gli  Antiparassitari  e  la
Prevenzione  Sanitaria,  per  l'esame  delle  istanze   di   prodotti
fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui  al  decreto
legislativo 194/95. 
  Visto il decreto del 20 giugno 2003 di  inclusione  della  sostanza
attiva pendimetanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in  attuazione  della  direttiva
2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003; 
  Visto il decreto del 11 settembre 2008 di inclusione della sostanza
attiva diflufenican nell'Allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in  attuazione  della  direttiva
2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  823/2012  della  Commissione  del  14
settembre 2012 recante la deroga al regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di
alcune sostanze attive tra cui il pendimetanil  ora  da  considerarsi
approvate fino al 31 luglio 2017; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico   -   scientifica   presentata   dall'Impresa
Makhteshim Agan Italia Srl a sostegno dell'istanza di  autorizzazione
del prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto  Istituto  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 2 agosto 2013 con  la  quale  e'
stata richiesta la documentazione ed i  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12
mesi dalla sopra citata data del 2 agosto 2013; 
  Vista la nota pervenuta in data 8 agosto 2013 da  cui  risulta  che
l'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl ha presentato la  documentazione
richiesta dall'Ufficio presentando nel contempo controdeduzioni  agli
esiti valutativi; 
  Considerato  che  a  seguito  della  presentazione  delle  suddette
controdeduzioni  e'  stata  effettuata  una  nuova  valutazione   del
prodotto  in  questione,  conclusasi  con  esito  favorevole  per  la
registrazione; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Stopper P fino al  31  dicembre
2018  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
diflufenican; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, con sede legale in P.O.B
262 -  Ashdod  77100  -  Israele,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto  fitosanitario  denominato  Stopper  P  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  dicembre  2018,  data  di  scadenza
dell'iscrizione  della   sostanza   attiva   diflufenican   riportata
nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'Impresa  estera:  Agan  Chemical
Manufacturers Ltd. P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15229. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello