LA COMMISSIONE 
 
  Premesso: 
    che la CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO), nata dalla fusione  fra
AMC di Moncalieri (TO) e NOVARESE di Orbassano  (TO),  e'  un'azienda
che svolge il servizio di trasporto  pubblico  urbano,  suburbano  ed
extraurbano del Comune di Moncalieri (TO); 
    che, in data 6 marzo 2013, la CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO) e
la R.S.U., hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili
da  garantire  in  caso  di   sciopero   del   personale   dipendente
dall'azienda,   in   applicazione   di    quanto    previsto    dalla
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per  il
settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione  di
garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 
    che, con nota del 26 giugno 2013, prot. 10503, il testo del nuovo
Accordo e' stato trasmesso  alle  Associazioni  degli  utenti  e  dei
consumatori per l'acquisizione del relativo  parere,  secondo  quanto
previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni, entro  15  giorni  dalla  ricezione
della medesima nota; 
    che, decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha
espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo; 
  Considerato: 
    che lo sciopero nel settore  del  trasporto  pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni,  nonche'  dalla  Regolamentazione  provvisoria   delle
prestazioni indispensabili per  il  settore  del  trasporto  pubblico
locale, adottata dalla Commissione di garanzia con  delibera  del  31
gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  del  23
marzo 2002, n. 70; 
    che la predetta Regolamentazione provvisoria  rinvia  ad  accordi
collettivi, aziendali o territoriali, per la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: 
      la dettagliata descrizione del tipo  e  dell'area  territoriale
nella quale si effettua il servizio erogato  dall'azienda  (art.  10,
lettera A); 
      l'individuazione delle  fasce  orarie  durante  le  quali  deve
essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera  B),  nonche'
delle seguenti modalita' operative necessarie al fine  di  emanare  i
regolamenti di servizio (art. 16); 
      i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
      le procedure da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla
ripresa del servizio; 
      le procedure da adottare  per  garantire  il  servizio  durante
tutta la durata delle fasce; 
      i criteri, procedure e garanzie da adottare  per  i  servizi  a
lunga percorrenza; 
      la  garanzia  dei  presidi  aziendali  atti  ad  assicurare  la
sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli
impianti e dei mezzi; 
      le eventuali procedure da adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
      in  caso  di  trasporto  di  merci,  la  garanzia  dei  servizi
necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di
beni di prima necessita',  di  animali  vivi,  di  merci  deperibili,
nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; 
      l'individuazione delle aziende che, per tipo,  orari  e  tratte
programmate, possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
      l'individuazione dei  servizi  da  garantire  in  occasione  di
"manifestazione sindacale nazionale per  il  rinnovo  del  contratto"
(art. 15); 
    che  l'art.  10,  lettera  A),  della  predetta  Regolamentazione
provvisoria, stabilisce, altresi', che "in  via  sperimentale  l'area
del  bacino  di  utenza  coincidera'  con  l'area   territoriale   di
operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero"; 
  Rilevato: 
    che le fasce orarie durante le quali  deve  essere  garantito  il
servizio completo,  indicate  nell'Accordo,  oggetto  della  presente
valutazione, sono state cosi' individuate: 
      Servizi urbani/suburbani: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e  dalle
ore 12.00 alle ore 15.00; 
      Servizi extraurbani: da inizio servizio alle ore 8.00  e  dalle
ore 14.30 alle ore 17.30; 
    che  il  servizio  all'utenza,  garantito  nelle  fasce,   dovra'
svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio e dei  fogli  di
servizio, tutti i giorni, compresi quelli festivi. Dovranno, inoltre,
essere portate a termine le  corse  il  cui  orario  di  partenza  e'
incluso nelle fasce orarie sopra indicate; 
    che, durante l'astensione dal  lavoro,  dovra'  essere  garantita
l'operativita' di presidi aziendali, atti ad assicurare la  sicurezza
e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (personale di
movimento, strettamente necessario ad effettuare i turni di  servizio
predisposti a norma dei punti precedenti; quattro unita' di personale
di officina, quattro unita' di personale degli uffici); 
    che, in occasione di "manifestazione sindacale nazionale  per  il
rinnovo  del  contratto",   di   cui   all'art.   15   della   citata
Regolamentazione provvisoria del settore, le parti hanno individuato,
come assolutamente indispensabili, i seguenti servizi: 
      a) il trasporto urbano ed extraurbano, assicurabile durante  le
fasce gia'  definite,  mediante  l'utilizzo  del  30%  del  personale
viaggiante,  oltre  ai  servizi   strettamente   indispensabili   per
garantirne la funzionalita' logistica; 
      b) i collegamenti con le stazioni ferroviarie, marittime e  gli
aeroporti; 
      c) i  servizi  specializzati  di  rilevanza  sociale,  come  il
trasporto dei disabili, ovvero il  trasporto  a  mezzo  di  scuolabus
degli allievi delle scuole materne ed  elementari.  E'  previsto,  in
ogni caso, un confronto preventivo  con  la  R.S.U.,  al  fine  della
individuazione dei singoli servizi,  di  volta  in  volta  garantiti,
nell'ambito di quelli sopra indicati; 
  Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui  all'art.  2
della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,  non
disciplinati nell'Accordo in  esame,  restano  in  vigore  le  regole
contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  della
legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,   l'Accordo
aziendale  concluso,  in  data  6  marzo  2013,  con  la  R.S.U.,   e
riguardante le prestazioni indispensabili da  garantire  in  caso  di
sciopero del personale dipendente dalla  azienda  CA.NOVA  S.p.A.  di
Moncalieri (TO); 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente delibera alla azienda CA.NOVA  S.p.A.
di Moncalieri (TO), alla R.S.U., nonche', per  opportuna  conoscenza,
al Prefetto di Torino. 
  Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  l'inserimento
sul sito Internet della Commissione. 
 
    Roma, 28 ottobre 2013 
 
                                                Il Presidente: Alesse