IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                      Variazioni dell'aliquota 
                  dell'addizionale regionale IRPEF 
 
    1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi  di  equilibrio  di
bilancio, nonche' per la copertura degli oneri  finanziari  derivanti
dalle anticipazioni di liquidita' previste dagli articoli 2 e  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35  (Disposizioni  urgenti  per  il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di  versamento  di  tributi  degli  enti  locali),   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo  6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata
delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonche'  di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario), e' determinata per scaglioni di  reddito  applicando,  al
netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni  all'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF di base: 
    a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento; 
    b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino  a  28.000,00  euro:
0,90 per cento; 
    c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino  a  55.000,00  curo:
1,08 per cento; 
    d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino  a  75.000,00  euro:
1,09 per cento; 
    e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento. 
    2. In caso  di  modifica  degli  scaglioni  di  reddito  previsti
dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986,  n.  917  (Testo  unico  delle   imposte   sui   redditi),   la
maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,39  per
cento permane  sul  primo  scaglione  di  reddito;  la  maggiorazione
dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento  permane
sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione  dell'aliquota  di
base dell'addizionale  pari  a  1,08  per  cento  permane  sul  terzo
scaglione  di  reddito;  la  maggiorazione  dell'aliquota   di   base
dell'addizionale pari a 1,09 per cento permane sul  quarto  scaglione
di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di  base  dell'addizionale
pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito: 
    3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  assicurano  la
progressivita'  a  cui  e'  informato  il  sistema  tributario  e  la
differenziazione dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  secondo  gli
scaglioni di reddito corrsipondenti a quelli  stabiliti  dalla  legge
statale. 
    4. L'art. 13 della legge regionale 7 maggio  2013,  n.  8  (Legge
finanziaria per l'anno 2013) e'  abrogato  e  non  trovano  ulteriore
applicazione le maggiorazioni di aliquota previste  dal  decreto  del
Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2013,  n.  48  (Assunzione
provvedimenti in qualita' di Commissario ad acta ai  sensi  dell'art.
1,  comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311  e   smi.
Ridetrminazione    delle    aliquote    dell'addizionale    regionale
dell'IRPEF). 
 
                               Art. 3. 
 
 
       Maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia 
 
    1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  detrazioni  previste
dall'art. 12, comma 1, lettera c), del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 917/1986 sono maggiorate, nell'ambito  dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  (IRPEF)  e
secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del decreto  legislativo
n. 68/2011, di  un  importo  pari  a  200,00  euro  per  ogni  figlio
portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della  legge  5  febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate). 
    2. La Giunta  e'  autorizzata  a  prevedere  misure  di  sostegno
economico diretto a favore dei  soggetti  IRPEF  il  cui  livello  di
reddito  e  la  relativa  imposta  netta,  calcolata  anche  su  base
familiare,  non  consenta  la  fruizione  della  maggiorazione  delle
detrazioni di cui al comma 1. 
    3. Ai fini della spettanza e della ripartizione della  detrazione
si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1,  lettera
c) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. 
(Omissis). 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 19 dicembre 2013 
 
                                                     p. Roberto Cota  
                                                   il Vice Presidente 
                                                     Pichetto Fratin