IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 281 del 25 luglio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2013, con il quale e' stata conferita la delega al Sottosegretario di Stato, Dott. Erasmo D'Angelis; Decreta: Art. 1 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di' massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2014 di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 23,00; c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 18 aprile; f) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 aprile; g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 21 aprile; h) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 aprile; i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; k) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno; l) dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 5 luglio; m) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 12 luglio; n) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 19 luglio; o) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 26 luglio; p) dalle ore 16,00 del 1° agosto alle ore 22,00 del 2 agosto; q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 dell'8 agosto; r) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 9 agosto; s) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 15 agosto; t) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 16 agosto; u) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 23 agosto; v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 30 agosto; w) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 dicembre; y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre; z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; aa)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purche' munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.