IL GARANTE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni,
recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la  legge  12  luglio  2011,  n.  112,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza»; 
  Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in  data
29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora e'  stato
nominato   titolare   dell'Autorita'   garante   per   l'infanzia   e
l'adolescenza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012, n. 168 concernente «Regolamento recante l'organizzazione
dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia  e  l'adolescenza,
la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma  2,
della legge 12 luglio 2011, n. 112» ed,  in  particolare,  l'articolo
12; 
  Visto il disegno di legge di stabilita' per l'anno finanziario 2014
- A.S. 1120; 
  Visto il disegno di legge concernente  il  Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed  il  bilancio  pluriennale
per il triennio 2014/2016 - A.S. 1121; 
  Visto  il  progetto  di  bilancio  per  l'anno  2014  proposto  dal
Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei  revisori  dei
conti  in  data  29  novembre   2013   sul   progetto   di   bilancio
dell'Autorita' garante per  l'infanzia  e  l'adolescenza  per  l'anno
2014; 
 
                              Decreta: 
 
  E' approvato il bilancio di previsione dell'Autorita'  garante  per
l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2014, quale risulta  dal  testo
allegato al presente decreto. 
  Il presente decreto, unitamente al bilancio  di  previsione,  sara'
inviato ai Presidenti delle Camere e sara' trasmesso, per il  tramite
del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
alla  Corte  dei  conti  ed  al  Ministero  della  giustizia  per  la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Roma, 29 novembre 2013 
 
                                                Il garante: Spadafora 
 
                 Nota Illustrativa al Bilancio di Previsione  
                          Esercizio Finanziario 2014 
 
              A) Quadro normativo di riferimento 
              Con la legge 12 luglio  2011,  n.  112,  approvata  dal
          Parlamento  all'unanimita',  la  Repubblica   italiana   ha
          istituito   l'Autorita'   garante    per    l'infanzia    e
          l'adolescenza, dando attuazione, da un  lato,  all'articolo
          31,  secondo  comma,  della  Costituzione  («La  Repubblica
          protegge  la  maternita',  l'infanzia   e   la   gioventu',
          favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), dall'altro
          alla  normativa  sovranazionale  vigente  in   materia   di
          infanzia e adolescenza. 
              In particolare, gli articoli 12 e 18 della  Convenzione
          internazionale  sui  diritti   del   fanciullo,   approvata
          dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20  novembre
          1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991,
          n. 176, prevedono  espressamente  l'istituzione,  da  parte
          degli  Stati  aderenti,  di   organismi   istituzionalmente
          preposti alla promozione e  alla  tutela  dei  diritti  dei
          bambini e degli adolescenti. 
              Anche  sul   piano   europeo,   l'articolo   12   della
          Convenzione  sull'esercizio  dei  diritti  dei   fanciulli,
          sottoscritta  a  Strasburgo  il  25  gennaio  1996  e  resa
          esecutiva in Italia dalla legge 20  marzo  2003,  n.77,  ha
          sollecitato  gli   Stati   a   promuovere,   in   concreto,
          l'esercizio  dei  diritti  dei  fanciulli,  attraverso   la
          costituzione  di  organi  aventi,  tra  l'altro,   funzioni
          propositive e consultive su progetti legislativi in materia
          di infanzia. 
              Con la citata legge l'Italia - che pur  negli  anni  ha
          dimostrato   grande   attenzione   e   sensibilita'    alle
          problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati
          di specifiche attribuzioni in  materia  -  ha  colmato  una
          lacuna legislativa dell'ordinamento che  solo  parzialmente
          talune regioni e province autonome avevano coperto fino  ad
          oggi, nei limiti delle loro competenze,  istituendo  figure
          preposte a  tutelare  i  diritti  dell'infanzia  a  livello
          locale. 
              Nel  contempo,  con  l'istituzione  di   questa   nuova
          Autorita' di garanzia,  preposta  in  modo  esclusivo  alla
          promozione e alla  tutela  dei  diritti  delle  persone  di
          minore eta', il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi
          internazionali ed europei  derivanti  dall'appartenenza  ad
          istituzioni ed organismi sovranazionali. 
              La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le
          modalita' di nomina, i  requisiti,  le  incompatibilita'  e
          l'indennita' di carica spettante al titolare dell'Autorita'
          garante per l'infanzia e  l'adolescenza  -  che  e'  organo
          monocratico - nonche' le  sue  competenze  specifiche,  con
          particolare  riferimento  alla  promozione  dell'attuazione
          della Convenzione internazionale sui diritti del  fanciullo
          in Italia, alla collaborazione  continuativa  e  permanente
          con  i  Garanti  dell'infanzia  e  dell'adolescenza   delle
          regioni  e  delle  province  autonome  e   con   tutte   le
          Istituzioni   competenti   in   materia   di   infanzia   e
          adolescenza,  alla  consultazione  delle  associazioni   ed
          organizzazioni  di  settore,  ai  poteri   consultivi,   di
          indirizzo e controllo. 
              Tali competenze si inquadrano nel sistema  generale  di
          tutela dell'infanzia e  dell'adolescenza,  all'interno  del
          quale operano, come e' noto, una  pluralita'  di  soggetti,
          pubblici e privati, che a diverso titolo si  impegnano  per
          la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei
          bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese. 
              In tale  contesto,  il  ruolo  dell'Autorita'  garante,
          quale emerge dal dettato normativo, e' quello di mettere  a
          fattor comune le diverse  esperienze,  creando  sinergie  e
          idonee forme di cooperazione e raccordo  non  solo  con  le
          Istituzioni e gli altri organismi  pubblici  preposti  alla
          cura dell'infanzia e  dell'adolescenza,  ma  anche  con  le
          associazioni  ed  organizzazioni  del  cd.  terzo  settore,
          nonche' con gli  operatori  professionali  e  con  le  loro
          associazioni   rappresentative    (magistrati,    avvocati,
          assistenti sociali, psicologi, medici ecc.). 
              L'articolo 5 della  citata  legge  disciplina,  invece,
          l'organizzazione   dell'Autorita',   istituendo   l'Ufficio
          dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. 
              Tale Ufficio costituisce  la  struttura  organizzativa,
          posta  alle  dirette  dipendenze  dell'Autorita'   garante,
          attraverso  la  quale  l'Autorita'  medesima  esercita   le
          funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato articolo
          3 della legge istitutiva. 
              Il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce  la  composizione
          dell'Ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai
          sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da  «dipendenti  del
          comparto Ministeri o appartenenti ad altre  amministrazioni
          pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero
          massimo  di  dieci  unita'...  di  cui   una   di   livello
          dirigenziale non generale, in possesso delle  competenze  e
          dei requisiti di professionalita'  necessari  in  relazione
          alle funzioni e  alle  caratteristiche  di  indipendenza  e
          imparzialita' dell'Autorita' Garante». 
              Il comma 2 del citato articolo  5  stabilisce,  invece,
          che «le  norme  concernenti  l'organizzazione  dell'Ufficio
          dell'Autorita' garante e il luogo dove ha  sede  l'Ufficio,
          nonche' quelle dirette a  disciplinare  la  gestione  delle
          spese, sono adottate, entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta
          dell'Autorita' garante». 
              La predetta  disposizione  aggiunge  anche  che  «ferme
          restando   l'autonomia   organizzativa   e   l'indipendenza
          amministrativa dell'Autorita' garante, la sede e  i  locali
          destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi  a
          disposizione dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica». 
              In attuazione di tale disposizione normativa, e'  stato
          emanato, su proposta dell'Autorita' garante, il decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168
          diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove  ha
          sede   l'Ufficio,   nonche'   la   gestione   delle   spese
          («Regolamento   recante    l'organizzazione    dell'Ufficio
          dell'Autorita' garante per l'infanzia e  l'adolescenza,  la
          sede e la gestione delle spese, a  norma  dell'articolo  5,
          comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»),  di  seguito
          denominato «Regolamento». 
              Sul piano finanziario, il citato articolo 5 precisa  al
          comma 3 che le spese per  l'espletamento  delle  competenze
          dell'Autorita' e per le attivita' connesse  e  strumentali,
          nonche' per il funzionamento  dell'Ufficio  «sono  poste  a
          carico di un fondo stanziato  a  tale  scopo  nel  bilancio
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto  in
          apposita unita' previsionale di base dello stesso  bilancio
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri». 
              La medesima  disposizione  precisa,  al  comma  4,  che
          l'Autorita' garante dispone del suddetto fondo  -  pertanto
          ha piena  autonomia  finanziaria  -  ed  e'  soggetta  agli
          ordinari controlli contabili. 
              B) Criteri di formazione  del  bilancio  di  previsione
          2014 
              In via preliminare, si precisa che il  procedimento  di
          emanazione del Regolamento dell'Autorita'  si  e'  concluso
          solo il 14 ottobre 2012, con l'entrata in vigore del citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
          2012, n. 168 (gia' registrato dalla Corte dei Conti in data
          21 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -  Serie
          Generale - n. 228 del 29 settembre 2012). 
              Come gia' precisato nella nota illustrativa al bilancio
          di previsione relativo all'esercizio  finanziario  2013,  i
          tempi dell'iter regolamentare  ex  articolo  17,  comma  3,
          della  legge  n.400/1988  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni   hanno   inciso,    inevitabilmente,    sulla
          programmazione  finanziaria  dell'esercizio  2012,  nonche'
          sulla gestione stessa dell'Ufficio dell'Autorita'  garante,
          in quanto solo con l'entrata  in  vigore  del  Regolamento,
          avvenuta a  pochi  mesi  dalla  conclusione  dell'esercizio
          finanziario 2012, la  neo  istituita  Authority  ha  potuto
          disporre, stricto iure, delle risorse del  fondo  stanziato
          nel bilancio dello Stato  per  l'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali  del   Garante   e   per   il   funzionamento
          dell'Ufficio, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge
          n. 112/2011. 
              L'entrata in vigore del Regolamento ha segnato pertanto
          l'effettivo  avvio  -  a  distanza   di   oltre   un   anno
          dall'approvazione parlamentare  della  legge  istitutiva  -
          della  gestione  economico   -   finanziaria   dell'Ufficio
          dell'Autorita', che ha potuto svolgersi pienamente solo nel
          corso dell'esercizio 2013. 
              Infatti, nel corso di tale esercizio, e' stata messa  a
          punto l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita', sia  in
          termini  di  risorse  umane  che  di  risorse   strumentali
          necessarie al suo funzionamento, e  sono  stati  attuati  i
          principali   interventi   concernenti   l'esercizio   delle
          funzioni istituzionali del Garante di  cui  all'articolo  3
          della legge n. 112/2011. 
              Ai sensi e per gli effetti dell'articolo  2,  comma  1,
          lettera b) del Regolamento, nella formazione  del  bilancio
          di  previsione  per  l'anno  2014  sono   stati   presi   a
          riferimento gli obiettivi strategici gia' definiti, per  il
          triennio 2013 - 2014 - 2015,  nel  Documento  programmatico
          adottato con decreto del Garante in data 29  novembre  2012
          nonche', per quanto riguarda  specificamente  l'anno  2014,
          nel Documento programmatico redatto dal Garante in  data  4
          novembre 2013. 
              In particolare, le disponibilita'  finanziarie  saranno
          impiegate per il raggiungimento  delle  seguenti  priorita'
          programmatiche: 
                promozione e diffusione della cultura dell'infanzia e
          dell'adolescenza    in    Italia    e     sensibilizzazione
          dell'opinione pubblica sul tema dei «diritti» dei bambini e
          degli adolescenti, considerati quali soggetti  autonomi  di
          diritti ed interessi; 
                promozione dell'ascolto attivo e della partecipazione
          diretta dei minorenni; 
                sviluppo delle relazioni europee ed internazionali in
          materia  di  infanzia  ed  adolescenza   (con   particolare
          riferimento   alla   rete   ENOC   dei   Garanti    europei
          dell'infanzia e dell'adolescenza, della  quale  l'Autorita'
          italiana e' membro effettivo da ottobre 2012); 
                sviluppo delle relazioni sul territorio, anche per il
          tramite della Conferenza  nazionale  per  la  garanzia  dei
          diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, della quale fanno
          parte i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza  istituiti
          dalle regioni e dalle province autonome; 
                promozione di idonee forme di collaborazione  con  le
          Istituzioni  competenti   in   materia   di   infanzia   ed
          adolescenza, nonche' con le associazioni ed  organizzazioni
          di  settore,   anche   attraverso   l'istituzione   ed   il
          funzionamento della Consulta nazionale delle associazioni e
          delle   organizzazioni   prevista   dall'articolo   8   del
          Regolamento; 
                promozione di modifiche  all'ordinamento  legislativo
          vigente, ispirate al «superiore interesse del minore» e  ai
          principi generali affermati in materia in sede  europea  ed
          internazionale; 
                programmazione di un ciclo di visite ed ispezioni del
          Garante presso strutture  pubbliche  o  private  ove  siano
          presenti persone di minore eta' (istituti penali  minorili,
          case famiglia, centri di accoglienza ecc.), alle condizioni
          prescritte dall'art.  4,  commi  2  e  3,  della  legge  n.
          112/2011. 
              C) Dati contabili 
          Premessa 
              La legge n. 112/2011 ed il decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 costituiscono
          lo   specifico    fondamento    normativo    dell'autonomia
          organizzativa  e  contabile  dell'Autorita'   garante   per
          l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto
          dei  principi  generali  che   regolano   la   contabilita'
          pubblica. 
              In tale ambito e' redatto  il  bilancio  di  previsione
          dell'Autorita'.  Il  documento  evidenzia   le   fonti   di
          finanziamento  a  livello  di  missione  e   di   programma
          consentendo   la   completa   tracciabilita'   dei   flussi
          finanziari ed espone le entrate  e  le  spese  relative  al
          funzionamento della struttura. 
              Le risorse che alimentano  il  bilancio  dell'Autorita'
          attengono alla  Missione  24  «Diritti  sociali,  politiche
          sociali e famiglia» - Programma 7 «Sostegno alla famiglia».
          Sono iscritte nel bilancio  dello  Stato,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sui
          capitoli  di  spesa  nn.  2118  e  2119  da  cui,  a  norma
          dell'articolo  5,  comma  3,  della  legge   n.   112/2011,
          affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, ove sono appostate in entrata  sui  capitoli  nn.
          841 ed 842 e nella spesa nel Centro di  Responsabilita'  15
          «Politiche per la famiglia» sui capitoli nn. 523 e 524, per
          essere  conseguentemente  assegnate  al  bilancio  autonomo
          dell'Autorita'. 
          Contesto economico-finanziario e quadro contabile 
              Gli stanziamenti assegnati al  bilancio  di  previsione
          dell'Autorita' garante per l'infanzia e  l'adolescenza  per
          il 2014, a legislazione vigente, risultano complessivamente
          definiti in € 1.281.696 di cui  €  200.000  destinati  agli
          oneri di natura obbligatoria  ed  €  1.081.696  alle  spese
          rimodulabili per il funzionamento della struttura. 
              Come gia' verificatosi per l'esercizio 2013,  anche  le
          dotazioni finanziarie per il triennio 2014/2016  riflettono
          le finalita' di rigoroso contenimento della spesa delineate
          dai provvedimenti legislativi di  attuazione  delle  ultime
          manovre di bilancio che  hanno  determinato  una  riduzione
          media  del  28%  rispetto  alla   spesa   autorizzata,   «a
          decorrere» dal 2012, dall'articolo 7, comma 1, della  legge
          n.  112/2011  pari  ad  € 1.500.000.  Per   realizzare   il
          complesso degli obiettivi e dei programmi  individuati  dal
          Garante nei Documenti programmatici richiamati sub  B),  e'
          previsto l'utilizzo dell'avanzo di esercizio  presunto  per
          l'importo di € 1.496.502,08. 
          Spese per indennita' di carica del garante 
              Gli stanziamenti dedicati all'indennita' di carica  del
          Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono  definiti
          in coerenza con l'articolo  2,  comma  4,  della  legge  n.
          112/2011 che autorizza la spesa di € 200.000. 
          Spese di personale 
              Come richiamato sub A),  il  comma  1  dell'articolo  5
          stabilisce  che  l'Ufficio   dell'Autorita'   garante   per
          l'infanzia e l'adolescenza debba essere composto, ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 5-ter, del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  303,  esclusivamente  da  dipendenti  del
          comparto Ministeri o appartenenti ad altre  amministrazioni
          pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero
          massimo di dieci unita', di cui una di livello dirigenziale
          non generale, in possesso delle competenze e dei  requisiti
          di professionalita' necessari in relazione alle funzioni  e
          alle  caratteristiche  di  indipendenza   e   imparzialita'
          dell'Autorita' Garante. Alla data odierna, le risorse umane
          in  servizio  presso  l'Authority  sono  costituite  da  un
          dirigente  non  generale,  da  sette  unita'  del  comparto
          ministeri  e  da  un'unita'  del  comparto  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, per un totale  di  nove  unita'  di
          personale, assegnate all'Ufficio in  posizione  di  comando
          obbligatorio ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della
          legge n. 112/2011. 
              Fino alla data del 5 novembre 2013 ha prestato servizio
          presso l'Ufficio  anche  un'unita'  appartenente  ai  ruoli
          della Polizia di Stato. 
              Nel corso dell'anno  2014,  si  prevede  di  completare
          definitivamente      l'organico      dell'Ufficio,      con
          l'assegnazione, in posizione di comando, di tutte le  dieci
          unita' di personale previste, entro  tale  limite  massimo,
          dal citato articolo 5, comma 1, della legge n. 112/2011. 
              Le  relative  spese  ammontano   ad   € 357.474,63   ed
          attengono  agli  emolumenti  accessori,  comprensivi  degli
          oneri diretti e riflessi, per  tutte  le  dieci  unita'  di
          personale previste  dalla  legge,  compreso  il  dirigente,
          nonche' alle competenze fisse per l'unita' proveniente  dal
          Corpo di polizia. 
              In          considerazione           dell'equiparazione
          giuridico-economica del personale dell'Ufficio al personale
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  (articolo  6,
          comma 2, del Regolamento), la  stessa  Presidenza  supporta
          l'Autorita'  nella  gestione  del   trattamento   economico
          accessorio del personale, anticipando  il  pagamento  degli
          emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico  dei
          pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorita'. 
              Il Ministero  dell'Interno  anticipa,  a  rimborso,  il
          pagamento   degli   emolumenti   accessori   al   dirigente
          dell'Ufficio, appartenente alla carriera prefettizia, nella
          misura determinata con decreto del Garante anche ai sensi e
          per gli effetti dell'articolo 23-ter, comma 2, del  decreto
          legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nonche'
          il pagamento delle competenze fisse all'unita'  proveniente
          dai ruoli  della  Polizia  di  Stato,  il  cui  trattamento
          economico fondamentale, al pari di  quello  accessorio,  e'
          posto   a   carico    dell'Autorita',    in    applicazione
          dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244. 
          Spese per consumi intermedi 
              Le ulteriori voci di spesa corrente, pari ad € 889.500,
          sono finalizzate alla dotazione  dei  beni  e  dei  servizi
          necessari all'Ufficio per consentire lo  svolgimento  delle
          funzioni istituzionali conferite al Garante dalla legge  n.
          112/2011. 
          Spese per interventi 
              In coerenza con le finalita'  istituzionali  attribuite
          all'Autorita' dall'articolo  3  della  legge  n.  112/2011,
          nonche' con  gli  obiettivi  e  i  programmi  definiti  dal
          Garante  per  il  triennio  2013  -  2014  -  2015  e,   in
          particolare,  per  l'anno   2014,   sono   stati   previsti
          interventi per € 1.020.000 destinati a: 
                realizzazione di progetti anche in collaborazione con
          associazioni e soggetti  privati  comunque  interessati  al
          raggiungimento delle finalita'  di  tutela  dei  diritti  e
          degli interessi delle persone di minore eta'; 
                realizzazione di iniziative per la  sensibilizzazione
          e   la   diffusione   della   cultura    dell'infanzia    e
          dell'adolescenza, anche mediante campagne di comunicazione; 
                realizzazione di iniziative connesse con la  Giornata
          mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
          Spese in conto capitale 
              Le spese in conto capitale sono  previste  in  € 70.000
          destinate prevalentemente all'acquisto  di  software  e  di
          sistemi   informativi   automatizzati,   finalizzati   alla
          completa    informatizzazione     delle     procedure     e
          dematerializzazione dei documenti. 
          Fondo di riserva 
              Il Fondo di  riserva,  destinato  a  coprire  eventuali
          maggiori oneri non prevedibili,  e'  stato  determinato  in
          € 241.223,45. 
          Bilancio pluriennale 
              Al   bilancio   2014   risulta   allegato,   ai   sensi
          dell'articolo  14  del  DPCM  n.  168/2012,   il   bilancio
          pluriennale per il triennio 2014-2016. 
              A legislazione vigente le risorse previste per ciascuna
          annualita'  a  carico  del   bilancio   statale   destinate
          all'Autorita' ammontano ad: 
                € 1.281.696 per l'esercizio 2014; 
                € 1.228.971 per l'esercizio 2015; 
                € 1.263.741 per l'esercizio 2016.