IL CONSIGLIO REGIONALE - 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge regionale: 
(Omissis); 
 
                              Art. 23. 
 
 
Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43  (Disposizioni
                         in materia fiscale) 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 2 della  l.r.  43/2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    "1.L'aliquota dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive
(IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto  legislativo  15
dicembre 1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi) e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata  di
un punto  percentuale  per  i  soggetti  passivi  che  esercitano  le
attivita' comprese nelle seguenti categorie e sottocategorie riferite
ad attivita' economiche, secondo la classificazione denominata  ATECO
2007: 
      a) 06.10.00 (Estrazione di petrolio), 06.20.00  (Estrazione  di
gas naturale), 09.10.00  (Attivita'  di  supporto  all'estrazione  di
petrolio e di gas naturale), con esclusione della prospezione; 
      b) 19.10.09 (Fabbricazione di prodotti  di  cokeria),  19.20.10
(Raffineria  di  petrolio),  24.46.00  (Trattamento  di  combustibili
nucleari - escluso l'arricchimento di uranio impoverito); 
      c)  35.11.00  (Produzione  di  energia   elettrica),   35.13.00
(Distribuzione di energia elettrica), 35.14.00 (Commercio di  energia
elettrica), 35.21.00 (Produzione di gas), 35.22.00 (Distribuzione  di
combustibili gassosi mediante condotte), 35.23.00 (Commercio  di  gas
distribuito mediante condotte), 35.30.00 (Fornitura di vapore e  aria
condizionata); 
      d)  53.10.00  (Attivita'  postali  con  obbligo   di   servizio
universale), 53.20.00 (Attivita' postali senza  obbligo  di  servizio
universale),    61.10.00    (Telecomunicazioni    fisse),    61.20.00
(Telecomunicazioni mobili). 
    2.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  2  della  l.r.  43/2007  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    "1bis.Ai fini dell'inclusione nelle categorie e sottocategorie di
cui al comma 1 rileva l'attivita' principale esercitata.". 
(Omissis); 
 
                              Art. 28. 
 
 
                      Variazione dell'aliquota 
                 dell'addizionale regionale (IRPEF) 
 
    1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno indicato all'articolo  6,
comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68  (Disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario
e  delle  province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni
e integrazioni anche disposte successivamente alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  l'aliquota   base   dell'addizionale
regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),  di
cui all'articolo 6, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo,  e'
incrementata per scaglioni di reddito: 
      a) di 0 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00; 
      b) di 0,58 punti percentuali per redditi oltre 15.000,00 fino a
euro 28.000,00; 
      c) di 1,08 punti percentuali per redditi oltre 28.000,00 fino a
euro 55.000,00; 
      d) di 1,09 punti percentuali per redditi oltre 55.000,00 fino a
euro 75.000,00; 
      e) di 1,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00. 
    2. L'articolo 1 della legge regionale 14  dicembre  2007,  n.  43
(Disposizioni in  materia  fiscale)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e' abrogato a decorrere dal termine indicato al comma 1. 
 
                              Art. 29. 
 
 
     Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF) 
                      per l'anno d'imposta 2013 
 
    1.  Per  l'anno  d'imposta  2013,   l'aliquota   dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi  locali)  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, per i soggetti aventi un reddito  complessivo  ai  fini
dell'addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000,00 e'
fissata nella  misura  prevista  dall'articolo  50,  comma  3,  primo
periodo,  del  d.lgs.  446/1997   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni e  dall'articolo  6,  comma  1,  del  d.lgs.  68/2011  e
successive modificazioni ed integrazioni, senza alcuna  maggiorazione
regionale. 
    2.  Per  i  soggetti  aventi  un  reddito  complessivo  ai   fini
dell'addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro  28.000,00,  per
l'anno  d'imposta   2013,   l'aliquota   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo  50  del  d.lgs.
446/1997 e successive modificazioni ed  integrazioni,  da  applicarsi
all'intero ammontare del reddito complessivo, e' fissata nella misura
prevista  dall'articolo  50,  comma  3,  primo  periodo,  del  d.lgs.
446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni  e  dall'articolo
6,  comma  1,  del  d.lgs.  68/2011  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, maggiorata nella misura dello  0,50  per  cento,  fatto
salvo quanto previsto al comma 3. 
    3. Per l'anno d'imposta 2013 per i  soggetti  aventi  un  reddito
complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF)  compreso  fra
euro 28.000,01 ed euro 28.492,93, l'imposta determinata ai sensi  del
comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente
0,9827 e la differenza fra euro 28.492,93 ed il  reddito  complessivo
del soggetto  ai  fini  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito (IRPEF). 
    4. Il minor gettito derivante  alla  variazione  dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 27.500.000,00  per
il  periodo  di  imposta  in  corso  al  1°   gennaio   2013,   trova
compensazione  nella  revoca  per  pari  importo  dell'autorizzazione
all'impegno di cui alla legge  regionale  21  dicembre  2012,  n.  52
(Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno  finanziario
2013) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.208  "Finanziamento  ripiano
disavanzi" dello stato di previsione della spesa. 
(Omissis), 
 
                              Art. 31. 
 
 
                       Dichiarazione d'urgenza 
 
    1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore  il
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 23 dicembre 2013 
 
                                              Il presidente: Burlando