IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   392/2013   della
Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il  Regolamento  (CE)  n.
889/2008  per  quanto  riguarda  il  sistema  di  controllo  per   la
produzione biologica; 
  Visto il decreto  15  aprile  2013  relativo  al  procedimento  per
l'autorizzazione degli organismi di controllo  per  le  attivita'  di
controllo  e  certificazione  ed  in  particolare  l'allegato  2  che
stabilisce  i  requisiti   specifici   per   la   valutazione   della
documentazione da allegare all'stanza di autorizzazione; 
  Considerato che il citato Regolamento (UE) n. 392/2013 prevede, tra
l'altro, che dal 1° gennaio 2014 le autorita' competenti che delegano
compiti di controllo agli organismi di controllo verificano che siano
in vigore norme adeguate in materia di avvicendamento  del  personale
ispettivo di cui si avvalgono gli organismi di controllo; 
  Considerato che tra le «Raccomandazioni espresse  dal  Comitato  di
Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in  relazione  alla  definizione  di
criteri omogenei per la verifica  di  alcuni  requisiti  della  norma
ISO/IEC 17021, in sede di valutazione e sorveglianza degli  Organismi
di certificazione accreditati» e' previsto che il personale ispettivo
non  effettui  piu'  di  3  verifiche   continuative   nella   stessa
organizzazione; 
  Considerata l'opportunita' di applicare il principio di  cui  sopra
anche ai controlli sulle produzioni di qualita' regolamentata; 
  Ritenuto opportuno integrare i requisiti specifici  richiesti  agli
organismi  di  controllo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  con
riferimento  all'esigenza  di  assicurare  un  adeguato  ed  uniforme
avvicendamento del personale ispettivo; 
  Ritenuto opportuno che tale avvicendamento  debba  interessare  non
solo gli organismi di controllo che  intendono  operare  nel  settore
delle produzioni biologiche ma, in generale, tutti gli  organismi  di
controllo per i quali si applicano le disposizioni di cui  al  citato
decreto 15 aprile 2013, al fine di garantire i principi di  terzieta'
ed imparzialita' e non incoraggiare la familiarita' tra controllori e
controllati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Allegato 2», del decreto  15  aprile  2013  ,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 97
del 26 aprile 2013, relativo  al  procedimento  per  l'autorizzazione
degli  organismi  di  controllo  per  le  attivita'  di  controllo  e
certificazione delle  produzioni  agroalimentari,  e'  integrato  dal
seguente punto: 
    «9-bis   -   La   struttura   di   controllo    deve    prevedere
l'avvicendamento/rotazione  del  personale  ispettivo   di   cui   al
precedente  punto  9)  garantendo  che  gli   operatori   non   siano
controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre  visite  ispettive
consecutive, ovvero per un periodo superiore ai cinque mesi.».