IL DIRETTORE GENERALE 
                             del Tesoro 
 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   recante
«disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e  valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare», che  autorizza  l'Agenzia  del  Demanio  a
individuare, con propri  decreti  dirigenziali,  beni  di  proprieta'
dello Stato e beni degli enti pubblici  non  territoriali  nonche'  a
riconoscere di proprieta' statale beni non strumentali in  precedenza
attribuiti a societa' a totale  partecipazione  pubblica,  diretta  o
indiretta, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 11-quinquies del citato decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche  ed  integrazioni,  in
base al quale l'Agenzia del  Demanio,  autorizzata  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   le
amministrazioni  che  li  hanno  in  uso,  procede  alla  vendita   a
trattativa privata anche in blocco,  di  beni  immobili  ad  uso  non
prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico; 
  Visto  il  decreto  prot.  n.  2013/28216,  emanato  dal  Direttore
dell'Agenzia del Demanio in data 26 novembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre  2013,  n.  282  e  successivamente
rettificato a seguito di decreto  di  rettifica  prot  n.  2013/29797
emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in  data  13  dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17  dicembre  2013,  n.
295, con cui sono stati dichiarati di proprieta' dello Stato  i  beni
immobili di cui all'allegato A del medesimo decreto; 
  Visto  il  decreto  prot.  n.  2013/28212  emanato  dal   Direttore
dell'Agenzia del Demanio in data 26 novembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2013 n. 282,  con  cui  sono  stati
rettificati i seguenti decreti emanati dal Direttore dell'Agenzia del
Demanio, in particolare, il decreto prot.  n.  25933  del  19  luglio
2002, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  163  alla  Gazzetta
Ufficiale del 6 agosto 2002, n. 183, il decreto prot. n. 29063 del 19
luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio  2007,
n. 176 ed il decreto prot. n. 33800 del 16 dicembre 2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2005, n. 298; 
  Vista la nota prot. n. 21750 del 23 settembre 2013, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto  ha  reso
noto che nulla osta all'avvio, da  parte  dell'Agenzia  del  Demanio,
delle attivita' inerenti la dismissione dei beni immobili pubblici ai
sensi dell'art. 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  mediante  il
coinvolgimento diretto o indiretto di CDP, ovvero, in  subordine,  di
altri investitori istituzionali; 
  Viste le lettere prot. n 24075 del 7 ottobre 2013 e  26058  del  30
ottobre 2013, con le quali l'Agenzia del Demanio ha  interessato,  in
ordine  ai  beni  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto,  il
Ministero dei beni, delle attivita' culturali e del turismo, ai  fini
della verifica e della autorizzazione di cui al  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la lettera prot. 30041 del 17  dicembre  2013  con  la  quale
l'Agenzia del Demanio ha rimesso un nuovo elenco di beni suscettibili
di vendita ai sensi  dell'art.  11-quinquies  del  decreto  legge  n.
203/2005, che annulla e sostituisce  quelli  precedentemente  inviati
con note della stessa Agenzia prot. 28349  del  27  novembre  2013  e
prot. 28601 del 29 novembre 2013, e ha  rappresentato  che  la  quasi
totalita' degli immobili di cui al nuovo elenco trasmesso,  non  sono
utilizzati dalle Amministrazioni, ad eccezione: 
  dei complessi immobiliari denominati «Caserma Colleoni» di Bergamo,
«Caserma Rossani» di  Pavia,  per  i  quali  sussiste  all'attualita'
l'utilizzo da parte di Amministrazioni  statali  che  hanno  tuttavia
manifestato la disponibilita' a dismettere le porzioni in uso; 
  della  «Caserma  Francesco  Ferrucci»  di  Firenze,  all'attualita'
utilizzata  dall'Amministrazione  della  Difesa,  e  della   «Caserma
Mameli» di Milano; 
  Viste la note nn. 29536, 29538 e 29531 del 19 dicembre 2013 con  le
quali il Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di  Gabinetto
ha  chiesto  alle  Amministrazioni  il  concerto  di  competenza  per
l'inserimento nel decreto di codesto Ministero; 
  Vista la nota n. 11070/13(1) del 20  dicembre  2013  del  Ministero
dell'Interno - Gabinetto del Ministro; 
  Vista la nota n. 0039496 del 20 dicembre 2013 del  Ministero  della
Giustizia - Gabinetto del Ministro; 
  Vista la lettera prot. 2013/30540/DNCO del 20 dicembre 2013 con  la
quale l'Agenzia del Demanio, facendo seguito alla nota n.  30041  del
17 dicembre 2013, ha trasmesso un nuovo elenco da allegare al decreto
di cui al citato art. 11-quinquies, epurato dai compendi  immobiliari
denominati «Caserma Francesco Ferrucci» di Firenze e «Caserma Mameli»
di Milano; 
  Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al  perseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica di cui  al  citato  art.  11-quinquies,
autorizzare l'Agenzia del Demanio a vendere a trattativa privata  gli
immobili di cui all'elenco trasmesso  dalla  stessa  Agenzia  con  la
citata nota del 20 dicembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248 e successive modifiche ed  integrazioni,  l'Agenzia  del
Demanio e' autorizzata a  vendere  a  trattativa  privata,  anche  in
blocco, i beni immobili di proprieta' dello Stato di  cui  all'elenco
allegato al presente decreto.