IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto  il  paragrafo  1  dell'articolo   346   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri  di
adottare le misure ritenute necessarie  per  tutelare  gli  interessi
essenziali della propria sicurezza, riferite -  fra  l'altro  -  alla
produzione e al commercio di armi,  munizioni  o  materiale  bellico,
destinati a fini specificamente militari; 
  Visto il decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  maggio
2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 1, che demanda  ad  uno  o
piu'   decreti   del   Presidente   del   Consiglio   dei    Ministri
l'individuazione delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il
sistema di difesa e sicurezza nazionale,  ivi  incluse  le  attivita'
strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati
i poteri speciali previsti dal medesimo articolo; 
  Vista la legge 9 luglio 1990,  n.  185,  recante  nuove  norme  sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento; 
  Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'Accordo  Quadro  fra  Francia,  Germania,  Italia,  Spagna,
Svezia  e  Regno  Unito,  relativo  alle  misure  per  facilitare  la
ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa,
firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato  con  legge  17
giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7,  che  prevede  il
monitoraggio della proprieta'  delle  imprese  operanti  nel  settore
della difesa e della sicurezza, nonche' la  possibilita'  di  apporre
limitazioni al trasferimento delle capacita' strategiche  chiave  per
motivi di sicurezza nazionale; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema   di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2012; 
  Preso  atto  della  comunicazione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli  affari  esteri,  dello
sviluppo economico e dell'interno; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  e  delle
  attivita' strategiche chiave  nei  settori  della  difesa  e  della
  sicurezza nazionale. 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  le  attivita'  di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,
ivi comprese le attivita' strategiche chiave, sono individuate  nello
studio, la ricerca, la progettazione,  lo  sviluppo,  la  produzione,
l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena
logistica, dei seguenti sistemi e materiali: 
    a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni  (C4I),
con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni;
in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche  chiave
quando sono inerenti a: 
      1) capacita' operative complesse netcentriche terrestri, navali
ed aeronautiche e relative capacita' di difesa cibernetica; 
      2) sistemi di guerra elettronica ed acustica ad alto livello di
automazione ed in grado  di  coprire  l'intera  gamma  delle  minacce
attuali e future; 
      3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta, elaborazione
e   disseminazione   dei    prodotti    dell'attivita'    informativa
tecnico-militare; 
      4) sistemi crypto e relativi  algoritmi  per  la  protezione  e
trasmissione sicura  di  informazioni,  comunicazioni  telefoniche  e
trasmissioni radio, includendo l'applicazione di nuove  tecnologie  e
nuovi algoritmi di cifratura, decifratura e  decriptazione,  comprese
tecnologie quantistiche e steganografiche; 
    b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le
attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti
a: 
      1) sensori  acustici  attivi  e  passivi  e  sensori  integrati
elettroottici ad  alta  risoluzione  di  tipo  tradizionale  ed  iper
spettrale, nonche' radar multi spettrali a scansione elettronica; 
      2)  sistemi  satellitari  militari  ad  elevate  prestazioni  e
protezione, sia nella componente terrestre  sia  in  quella  spaziale
(inclusa  l'attivita'   gestionale   dei   relativi   servizi),   per
l'osservazione terrestre (ottica e radar) e per le comunicazioni; 
      3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione,
sia per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed  esplorazione  idonei
ad operare a media quota con lunga  autonomia  (UAV  MALE),  sia  per
combattimento (UCAV); 
      4) sistemi di esplorazione subacquea con connessi software  per
l'elaborazione  di  modelli  e  simulazioni,  nonche'   sistemi   per
l'abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali; 
    c) sistemi  con  e  senza  equipaggio  idonei  a  contrastare  le
molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; in  quest'ambito,
le attivita' si  qualificano  come  strategiche  chiave  quando  sono
inerenti a: 
      1) sistemi e  sensori  di  scoperta,  di  protezione  balistica
attiva e passiva inclusi i  sistemi  di  protezione  di  scafi  e  di
torrette  dei  veicoli  contro  le  minacce  da   ordigni   esplosivi
improvvisati (IED) e da mine, nonche' i relativi sistemi  di  fusione
delle informazioni; 
      2) sistemi individuali di protezione; 
    d)  sistemi  d'arma   avanzati,   integrati   nelle   reti   C4I,
indispensabili per garantire un margine di  vantaggio  sui  possibili
avversari  e  quindi  finalizzati  alla  sicurezza  ed  efficacia  in
operazioni;  in  quest'ambito,  le  attivita'  si  qualificano   come
strategiche chiave quando sono inerenti a: 
      1) sistemi missilistici avanzati  ad  elevata  affidabilita'  e
precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e
superficie/superficie, con  particolare  riferimento  ai  sistemi  di
guida; 
      2) munizionamento guidato di precisione  a  lunga  gittata  per
artiglierie terrestri e navali; 
      3)  sistemi  subacquei  avanzati  ad  elevata  affidabilita'  e
precisione (siluri pesanti e leggeri, contromisure); 
      4) navi da guerra e integrazione  di  sistemi  d'arma,  sensori
operanti  nelle  varie  bande  elettroottiche  o   elettromagnetiche,
nonche' sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma
e sistemi propulsivi; 
    e) sistemi  aeronautici  avanzati,  dotati  di  sensori  avanzati
integrati  nelle  reti  C4I;  in  quest'ambito,   le   attivita'   si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a: 
      1) sistemi di addestramento aeronautico militare avanzato,  sia
nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado  di  formare
piloti per le nuove generazioni di velivoli militari; 
      2) velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni, con
particolare riferimento alla velocita'  e  ai  sistemi  di  controllo
missione; 
    f) sistemi di  propulsione  aerospaziali  e  navali  militari  ad
elevate prestazioni e affidabilita'; in quest'ambito, le attivita' si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a: 
      1) trasmissioni di potenza e trasmissioni comando accessori dei
motori aeronautici; 
      2) sistemi propulsivi a propellente  solido  e  liquido  per  i
lanciatori spaziali. 
  2.  Le  attivita'  di  studio,  ricerca,  progettazione,  sviluppo,
produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la
catena logistica, si qualificano inoltre come  attivita'  strategiche
chiave quando sono inerenti a: 
    a) tecnologie di riduzione della segnatura  radar  (stealthness);
nanotecnologie; tecnologie dei  materiali  compositi  ad  alto  grado
termico; tecnologie per la  progettazione  e  fabbricazione  di  meta
materiali;  tecnologie  per  la  progettazione  e  fabbricazione   di
Superfici a Selezione di Frequenza (FSS); 
    b) Materiali Radar Assorbenti (RAM);  materiali  per  radome  FSS
(aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per
motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali  per  fabbricazione
di  satelliti,  scudi  spaziali  e  parti  di   armamenti   (affusti,
lanciatori e  canne);  materiali  per  l'abbattimento  della  traccia
infrarosso e della traccia acustica. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta il testo dell'art.  346,  paragrafo  1,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              «Art. 346 - 1. Le disposizioni dei trattati non  ostano
          alle norme seguenti: 
                a)  nessuno  Stato  membro  e'   tenuto   a   fornire
          informazioni  la  cui   divulgazione   sia   dallo   stesso
          considerata  contraria  agli  interessi  essenziali   della
          propria sicurezza; 
                b) ogni Stato membro  puo'  adottare  le  misure  che
          ritenga necessarie alla tutela degli  interessi  essenziali
          della  propria  sicurezza  e  che   si   riferiscano   alla
          produzione o al commercio di armi,  munizioni  e  materiale
          bellico; tali misure non devono alterare le  condizioni  di
          concorrenza nel  mercato  interno  per  quanto  riguarda  i
          prodotti che non  siano  destinati  a  fini  specificamente
          militari.». 
              La legge  9  luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  d'armamento),  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n.  163.  Detta  legge  e'  stata
          ampiamente modificata ed integrata per effetto del  decreto
          legislativo  22  giugno  2012,   n.   105   (Modifiche   ed
          integrazioni alla legge 9  luglio  1990,  n.  185,  recante
          nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e
          transito dei materiali di armamento,  in  attuazione  della
          direttiva 2009/43/CE, che  semplifica  le  modalita'  e  le
          condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di
          prodotti per la difesa,  come  modificata  dalle  direttive
          2010/80/UE e 2012/10/UE per  quanto  riguarda  l'elenco  di
          prodotti  per  la  difesa),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169. 
              Gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'art. 11 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, indicano le funzioni e  i
          compiti   attribuiti,   rispettivamente,    al    Ministero
          dell'interno e al Ministero della difesa. Se ne riporta  il
          testo, cosi'  come  risultante  dalle  modifiche  apportate
          all'art. 14 prima dall'art. 1 del decreto-legge 7 settembre
          2001, n. 243,  poi  abrogato  dall'art.  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (per  l'effetto  devono
          intendersi abrogati i riferimenti  alla  protezione  civile
          operati nel presente  articolo),  e  poi  dall'art.  1  del
          decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317: 
              «Art. 14 (Attribuzioni) - 1. Al Ministero  dell'interno
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione  civile  e   prevenzione   incendi,   salve   le
          specifiche  competenze  in  materia  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  tutela   dei   diritti   civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 
              2. Il ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                a) garanzia della regolare costituzione degli  organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
                b) tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e
          coordinamento delle forze di polizia; 
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di governo sul territorio; 
                d) tutela dei diritti  civili,  ivi  compresi  quelli
          delle confessioni religiose, di cittadinanza,  immigrazione
          e asilo; 
                d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
          centrali   e    periferiche    dell'amministrazione,    con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero. 
              3. Il Ministero svolge attraverso  il  corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
              4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°  aprile
          1981, n. 121.» 
              «Art. 20 (Attribuzioni) - 1. Al Ministero della  difesa
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia  di  difesa  e  sicurezza  militare  dello
          Stato, politica militare  e  partecipazione  a  missioni  a
          supporto   della   pace,   partecipazione   ad    organismi
          internazionali  di  settore,  pianificazione   generale   e
          operativa delle forze armate e  interforze,  pianificazione
          relativa all'area industriale di interesse della difesa. 
              2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree: 
                a) area tecnico operativa: difesa e  sicurezza  dello
          Stato,  del   territorio   nazionale   e   delle   vie   di
          comunicazione marittime ed  aree,  pianificazione  generale
          operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
          programmi tecnico  finanziari;  partecipazione  a  missioni
          anche multinazionali per interventi a supporto della  pace;
          partecipazione agli  organismi  internazionali  ed  europei
          competenti in materia di difesa e sicurezza militare  o  le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          ed attuazione delle decisioni da questi adottate;  rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento sull'evoluzione del quadro  strategico  e  degli
          impegni  operativi;   classificazione,   organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
          tutela ambientale, concorso nelle attivita'  di  protezione
          civile  su  disposizione   del   Governo,   concorso   alla
          salvaguardia delle libere  istituzioni  ed  il  bene  della
          collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; 
                b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
          politica  degli   armamenti   e   relativi   programmi   di
          cooperazione internazionale; conseguimento degli  obiettivi
          di efficienza fissati per lo strumento  militare;  bilancio
          ed  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;  affari
          giuridici, economici, contenzioso, disciplinari  e  sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali ed  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica  e
          tecnologie avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato  e
          servizi generali; leva e  reclutamento;  sanita'  militare;
          attivita' di ricerca  e  sviluppo,  approvvigionamento  dei
          materiali e dei sistemi d'arma;  programmi  di  studio  nel
          settore  delle  nuove  tecnologie  per  lo   sviluppo   dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica  e  privata;  classificazione,  organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.». 
              La legge 17 giugno 2003, n. 148 (Ratifica ed esecuzione
          dell'Accordo  quadro  tra  la   Repubblica   francese,   la
          Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il
          Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito  della
          Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle  misure
          per  facilitare  la   ristrutturazione   e   le   attivita'
          dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a
          Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge
          9 luglio  1990,  n.  185),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 giugno 2003, n. 146. 
              La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione
          per la sicurezza della Repubblica e  nuova  disciplina  del
          segreto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  agosto
          2007, n. 187. 
              Il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          nell'ordinamento militare), e' pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio  2010,  n.  106.
          Esso  e'  stato  successivamente  modificato  dal   decreto
          legislativo  24  febbraio  2012,  n.   20   (Modifiche   ed
          integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
          recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'art.
          14, comma 18,  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2012, n. 60. 
              Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicato  nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988,  n.  214,  nel  testo  risultante   dalle   modifiche
          apportate dall'art. 74 del decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25,  dall'art.
          72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  infine
          dall'art. 5, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 1  del  decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21 (Norme  in  materia  di  poteri  speciali
          sugli assetti societari nei settori della  difesa  e  della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          marzo 2012, n. 63, e convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n.  56  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
          recante norme in materia di poteri speciali  sugli  assetti
          societari  nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          maggio 2012, n. 111: 
              «Art. 1 (Poteri speciali nei  settori  della  difesa  e
          della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   adottati   su
          proposta,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  del
          Ministro della  difesa  o  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro degli affari esteri, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, rispettivamente, con il Ministro  dell'interno
          o con il Ministro della difesa, previa  comunicazione  alle
          Commissioni parlamentari competenti, entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuate  le  attivita'  di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  in
          relazione  alle  quali  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, adottato su conforme  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, da trasmettere  contestualmente
          alle Commissioni parlamentari  competenti,  possono  essere
          esercitati i seguenti poteri speciali in caso  di  minaccia
          di grave pregiudizio per  gli  interessi  essenziali  della
          difesa e della sicurezza nazionale: 
                a) imposizione di specifiche condizioni relative alla
          sicurezza degli approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle
          informazioni, ai trasferimenti  tecnologici,  al  controllo
          delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a  qualsiasi
          titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
          di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa   e
          sicurezza nazionale; 
                b) veto all'adozione  di  delibere  dell'assemblea  o
          degli organi di amministrazione di un'impresa di  cui  alla
          lettera a), aventi ad oggetto la  fusione  o  la  scissione
          della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami  di
          essa o di societa' controllate, il trasferimento all'estero
          della sede sociale, il mutamento dell'oggetto  sociale,  lo
          scioglimento  della  societa',  la  modifica  di   clausole
          statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'art.  2351,
          terzo comma, del codice civile ovvero introdotte  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,  n.
          332, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio
          1994, n. 474, come da ultimo  modificato  dall'art.  3  del
          presente  decreto,  le  cessioni  di  diritti  reali  o  di
          utilizzo  relative  a  beni  materiali  o   immateriali   o
          l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego; 
                c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi  titolo,  di
          partecipazioni in un'impresa di  cui  alla  lettera  a)  da
          parte di un soggetto diverso  dallo  Stato  italiano,  enti
          pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
          l'acquirente   venga    a    detenere,    direttamente    o
          indirettamente, anche attraverso  acquisizioni  successive,
          per  interposta  persona  o  tramite  soggetti   altrimenti
          collegati, un livello della partecipazione al capitale  con
          diritto  di  voto  in  grado  di  compromettere  nel   caso
          specifico gli interessi  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa  la
          partecipazione detenuta da terzi con i  quali  l'acquirente
          ha stipulato uno dei patti di cui all'art.  122  del  testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero  di  quelli
          di cui all'art. 2341-bis del codice civile. 
              1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare
          le attivita' di rilevanza  strategica  per  il  sistema  di
          difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono  la  tipologia
          di atti o operazioni all'interno di un medesimo  gruppo  ai
          quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al  presente
          articolo. 
              2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          agli interessi essenziali della difesa  e  della  sicurezza
          nazionale derivante dalle delibere di cui alla  lettera  b)
          del  comma  1,  il   Governo   considera,   tenendo   conto
          dell'oggetto della delibera, la  rilevanza  strategica  dei
          beni o delle imprese oggetto di trasferimento,  l'idoneita'
          dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione  a
          garantire l'integrita' del sistema di  difesa  e  sicurezza
          nazionale, la sicurezza delle  informazioni  relative  alla
          difesa militare, gli interessi internazionali dello  Stato,
          la   protezione    del    territorio    nazionale,    delle
          infrastrutture critiche e strategiche  e  delle  frontiere,
          nonche' gli elementi di cui al comma 3. 
              3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
          nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni  di
          cui alle lettere a) e c)  del  comma  1,  il  Governo,  nel
          rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
          considera,   alla   luce   della    potenziale    influenza
          dell'acquirente sulla  societa',  anche  in  ragione  della
          entita' della partecipazione acquisita: 
                a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle  modalita'
          di   finanziamento   dell'acquisizione,   della   capacita'
          economica,    finanziaria,    tecnica    e    organizzativa
          dell'acquirente nonche' del progetto industriale,  rispetto
          alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento
          del patrimonio  tecnologico,  anche  con  riferimento  alle
          attivita'  strategiche  chiave,  alla  sicurezza   e   alla
          continuita'  degli  approvvigionamenti,  oltre   che   alla
          corretta e puntuale esecuzione degli obblighi  contrattuali
          assunti  nei  confronti   di   pubbliche   amministrazioni,
          direttamente  o  indirettamente,  dalla  societa'  le   cui
          partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con  specifico
          riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa   nazionale,
          all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; 
                b) l'esistenza, tenuto conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati. 
              4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui  al
          comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  una  informativa  completa  sulla
          delibera o sull'atto da adottare in modo da  consentire  il
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al  pubblico  ai  sensi
          dell'art. 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  Entro
          quindici giorni dalla notifica il Presidente del  Consiglio
          dei Ministri comunica l'eventuale veto.  Qualora  si  renda
          necessario  richiedere   informazioni   all'impresa,   tale
          termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di  dieci  giorni.  Le  richieste  di  informazioni
          successive alla prima non sospendono i termini.  Decorsi  i
          predetti termini l'operazione puo'  essere  effettuata.  Il
          potere di cui al presente comma e' esercitato  nella  forma
          di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza
          nazionale. Le delibere o gli atti  adottati  in  violazione
          del presente comma sono nulli.  Il  Governo  puo'  altresi'
          ingiungere alla societa'  e  all'eventuale  controparte  di
          ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
          che il fatto costituisca reato,  chiunque  non  osservi  le
          disposizioni di cui al presente comma  e'  soggetto  a  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio  del
          valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per
          cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
          coinvolte nell'ultimo esercizio  per  il  quale  sia  stato
          approvato il bilancio. 
              5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  di  cui
          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una
          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale notifica l'acquisizione entro dieci  giorni  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  trasmettendo  nel
          contempo  le  informazioni   necessarie,   comprensive   di
          descrizione  generale   del   progetto   di   acquisizione,
          dell'acquirente e del suo ambito di  operativita',  per  le
          valutazioni  di  cui  al  comma  3.   Nel   caso   in   cui
          l'acquisizione abbia  a  oggetto  azioni  di  una  societa'
          ammessa alla negoziazione  nei  mercati  regolamentati,  la
          notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente  venga
          a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
          superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, e successive modificazioni, e  sono  successivamente
          notificate le acquisizioni che determinano  il  superamento
          delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15
          per cento, 20 per cento  e  25  per  cento.  Il  potere  di
          imporre specifiche condizioni di cui al  comma  1,  lettera
          a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera
          c), e' esercitato entro quindici giorni  dalla  data  della
          notifica.   Qualora   si   renda   necessario    richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Eventuali richieste di informazioni successive  alla  prima
          non sospendono i termini, decorsi i quali  l'acquisto  puo'
          essere effettuato. Fino alla notifica  e,  successivamente,
          comunque fino al decorso del termine per  l'imposizione  di
          condizioni o per l'esercizio del potere di  opposizione,  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da  quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma
          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera
          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle
          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di
          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte,  sono  nulli.  L'acquirente  che  non  osservi  le
          condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione  e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
          cessionario  non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale, connessi alle  azioni  che  rappresentano  la
          partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse  azioni
          entro  un  anno.  In  caso  di  mancata   ottemperanza   il
          tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri, ordina la vendita delle suddette  azioni  secondo
          le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile. Le
          deliberazioni assembleari  eventualmente  adottate  con  il
          voto determinante di tali azioni sono nulle. 
              6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
          con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          cui al comma 1,  si  riferiscono  a  societa'  partecipate,
          direttamente o indirettamente, dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, il Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai
          fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al  medesimo
          comma, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  notifiche  di  cui  ai  commi  4  e  5   sono
          immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              7. I  decreti  di  individuazione  delle  attivita'  di
          rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e   di
          sicurezza nazionale di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
              8. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,    sono    emanate
          disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
          riferimento alla  definizione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per  lo
          svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
          poteri speciali previsti dal presente articolo.  Il  parere
          di cui al primo periodo e' espresso  entro  il  termine  di
          venti giorni dalla data di  trasmissione  dello  schema  di
          regolamento  alle  Camere.   Decorso   tale   termine,   il
          regolamento   puo'   essere   comunque    adottato.    Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti,  di  cui  ai
          commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per le societa' da esso partecipate,  ovvero,
          per le altre societa',  al  Ministero  della  difesa  o  al
          Ministero dell'interno,  secondo  i  rispettivi  ambiti  di
          competenza.».