IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il codice della navigazione e, in particolare: l'articolo 707, sesto comma, il quale prevede che, per gli aeroporti militari, le funzioni previste dal medesimo articolo 707 sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa; l'articolo 710, che individua le competenze che il Ministero della difesa esercita per gli aeroporti militari, fra cui l'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni previste, dal successivo articolo 711, per le opere, le piantagioni e le attivita' che possono costituire pericolo per la navigazione; l'articolo 748, terzo comma, il quale prevede che lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma, tra cui gli aeromobili militari, e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti amministrazioni dello Stato; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni; Visto il proprio decreto 20 aprile 2006, recante la disciplina delle attivita' di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprieta' privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e alle installazioni adibite ad attivita' di volo; Visto l'allegato numero 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; Sentiti lo Stato maggiore della difesa, la Direzione generale dei lavori e del demanio e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare; Considerata la necessita' di sostituire il predetto decreto 20 aprile 2006 per aggiornare l'elenco degli aeroporti militari ivi contenuto, per recepire le prescrizioni tecniche di cui al citato annesso 14 e per adottare un atto di natura regolamentare; Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 106, comma 1 lettera o), che prevede che la Direzione dei lavori e del demanio e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi con beni demaniali militari; Visto il proprio decreto 25 gennaio 2008, recante l'atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare - civile; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7670/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 settembre 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. M_D GGAB 0046572 del 22 novembre 2012; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per: a) aeroporti militari: gli aeroporti di Amendola, Aviano, Cameri, Cervia, Decimomannu, Dobbiaco, Frosinone, Furbara, Galatina, Ghedi, Gioia del Colle, Grazzanise, Grosseto, Guidonia, Istrana, Latina, Luni - Sarzana, Piacenza - San Damiano, Pantelleria, Pisa, Pratica di Mare, Rivolto, Sigonella, Trapani - Birgi, Varese - Venegono e Viterbo; b) annesso ICAO: l'allegato numero 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, citato in premessa; c) codice: il codice della navigazione; d) installazioni aeronautiche militari: gli aeroporti militari e ogni altra installazione militare permanentemente adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili; e) recinzione perimetrale: la recinzione che delimita il perimetro delle installazioni aeronautiche militari; f) superficie di avvicinamento: la «approach surface», cosi' come definita dall'annesso ICAO; g) superficie di salita al decollo: la «take off climb surface» (T.O.C.S.), cosi' come definita dall'annesso ICAO; h) superficie orizzontale esterna: la «outer horizontal surface» (O.H.S.), cosi' come definita dall'annesso ICAO; i) impronta della superficie orizzontale esterna: la proiezione sul terreno della superficie orizzontale esterna; l) zona di traffico dell'aeroporto: la «aerodrome traffic zone» (A.T.Z.), cosi' come individuata, in conformita' alla definizione adottata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nella Pubblicazione militare di informazioni aeronautiche, edita dal Centro informazioni geotopografiche aeronautiche dell'Aeronautica militare.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo degli articoli 707, 710, 711 e 748 del Codice della navigazione: "Art. 707. Determinazione delle zone soggette a limitazioni. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali puo' accedere nella proprieta' privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato. Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicita' ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita' compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO. Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa." "Art 710. Aeroporti militari. Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative: a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche; b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi; c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711; d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712; e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714." "Art. 711. Pericoli per la navigazione. Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attivita' che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorita' preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosita' ai fini della sicurezza della navigazione aerea." "Art. 748. Norme applicabili. Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744. L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonche', per quanto riguarda gli aereomobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC. Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta'.". La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 106 S.O. Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 (Approvazione della Convenzione Internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1948, n. 131, S.O.. La legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156.