IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il codice della navigazione  e,  in  particolare:  l'articolo
707, sesto comma, il quale prevede che, per gli  aeroporti  militari,
le funzioni previste dal medesimo articolo 707  sono  esercitate  dal
Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro  della
difesa; l'articolo 710, che individua le competenze che il  Ministero
della  difesa  esercita  per  gli   aeroporti   militari,   fra   cui
l'imposizione di limitazioni e rilascio di  autorizzazioni  previste,
dal successivo articolo 711,  per  le  opere,  le  piantagioni  e  le
attivita'  che  possono  costituire  pericolo  per  la   navigazione;
l'articolo 748, terzo comma, il  quale  prevede  che  lo  svolgimento
delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di  cui  al  primo
comma, tra cui gli aeromobili militari, e' effettuato  garantendo  un
adeguato  livello  di  sicurezza,  individuato  secondo  le  speciali
regolamentazioni  adottate  dalle  competenti  amministrazioni  dello
Stato; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il proprio decreto 20  aprile  2006,  recante  la  disciplina
delle attivita' di competenza del Ministero della difesa  in  materia
di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di  limitazioni
alla proprieta' privata nelle zone limitrofe agli  aeroporti  e  alle
installazioni adibite ad attivita' di volo; 
  Visto l'allegato numero 14 alla Convenzione relativa  all'aviazione
civile internazionale, stipulata a  Chicago  il  7  dicembre  1944  e
approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948,  n.  616,  ratificato
con legge 17 aprile 1956, n. 561; 
  Sentiti lo Stato maggiore della difesa, la Direzione  generale  dei
lavori e del demanio e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare; 
  Considerata la necessita' di  sostituire  il  predetto  decreto  20
aprile 2006 per aggiornare  l'elenco  degli  aeroporti  militari  ivi
contenuto, per recepire le prescrizioni tecniche  di  cui  al  citato
annesso 14 e per adottare un atto di natura regolamentare; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche e integrazioni
e, in particolare, l'articolo 106, comma 1 lettera  o),  che  prevede
che la Direzione dei lavori e del demanio e' competente in materia di
servitu' e di vincoli di varia natura  connessi  con  beni  demaniali
militari; 
  Visto il  proprio  decreto  25  gennaio  2008,  recante  l'atto  di
indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio  uso  militare  -
civile; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7670/2012, espresso dalla
Sezione consultiva per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza  del  27
settembre 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400  del  1988,
con nota prot. n. M_D GGAB 0046572 del 22 novembre 2012; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per: 
    a) aeroporti militari: gli aeroporti di Amendola, Aviano, Cameri,
Cervia, Decimomannu, Dobbiaco, Frosinone, Furbara,  Galatina,  Ghedi,
Gioia del Colle, Grazzanise,  Grosseto,  Guidonia,  Istrana,  Latina,
Luni - Sarzana, Piacenza - San Damiano, Pantelleria, Pisa, Pratica di
Mare, Rivolto, Sigonella,  Trapani  -  Birgi,  Varese  -  Venegono  e
Viterbo; 
    b) annesso ICAO: l'allegato numero 14 alla  Convenzione  relativa
all'aviazione civile internazionale, citato in premessa; 
    c) codice: il codice della navigazione; 
    d) installazioni aeronautiche militari: gli aeroporti militari  e
ogni altra installazione militare permanentemente adibita al  decollo
e all'atterraggio di aeromobili; 
    e)  recinzione  perimetrale:  la  recinzione  che   delimita   il
perimetro delle installazioni aeronautiche militari; 
    f) superficie di avvicinamento: la «approach surface», cosi' come
definita dall'annesso ICAO; 
    g) superficie di salita al decollo: la «take off  climb  surface»
(T.O.C.S.), cosi' come definita dall'annesso ICAO; 
    h) superficie orizzontale esterna: la «outer horizontal  surface»
(O.H.S.), cosi' come definita dall'annesso ICAO; 
    i) impronta della superficie orizzontale esterna:  la  proiezione
sul terreno della superficie orizzontale esterna; 
    l) zona di traffico dell'aeroporto: la «aerodrome  traffic  zone»
(A.T.Z.), cosi' come individuata,  in  conformita'  alla  definizione
adottata dall'Organizzazione  internazionale  dell'aviazione  civile,
nella Pubblicazione militare di informazioni aeronautiche, edita  dal
Centro  informazioni  geotopografiche  aeronautiche  dell'Aeronautica
militare. 
 
          AVVERTENZA: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo degli articoli 707, 710, 711 e  748
          del Codice della navigazione: 
                "Art.  707.  Determinazione  delle  zone  soggette  a
          limitazioni. 
              Al fine di garantire  la  sicurezza  della  navigazione
          aerea, l'ENAC individua le zone  da  sottoporre  a  vincolo
          nelle  aree  limitrofe  agli  aeroporti  e  stabilisce   le
          limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea
          ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla
          normativa  tecnica   internazionale.   Gli   enti   locali,
          nell'esercizio delle  proprie  competenze  in  ordine  alla
          programmazione ed al governo  del  territorio,  adeguano  i
          propri  strumenti  di  pianificazione   alle   prescrizioni
          dell'ENAC. 
              Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi
          e di collocare i segnali  puo'  accedere  nella  proprieta'
          privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei  privati,
          l'assistenza della forza pubblica. 
              Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni
          sono  indicate  dall'ENAC  su  apposite  mappe   pubblicate
          mediante deposito nell'ufficio del comune interessato. 
              Dell'avvenuto deposito e'  data  notizia,  entro  dieci
          giorni, mediante avviso inserito nel  Bollettino  ufficiale
          della regione interessata. Il comune  interessato  provvede
          inoltre   a   darne   pubblicita'   ai   singoli   soggetti
          interessati, nei modi ritenuti idonei. 
              Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere
          autorizzate opere o attivita' compatibili con gli  appositi
          piani di rischio, che i comuni territorialmente  competenti
          adottano,  anche  sulla  base  delle  eventuali   direttive
          regionali, nel rispetto  del  regolamento  dell'ENAC  sulla
          costruzione  e  gestione  degli  aeroporti,  di  attuazione
          dell'Annesso XIV ICAO. 
              Per gli  aeroporti  militari  le  funzioni  di  cui  al
          presente  articolo  sono  esercitate  dal  Ministero  della
          difesa  e  disciplinate  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa." 
                "Art 710. Aeroporti militari. 
                Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa
          esercita le competenze relative: 
                  a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe
          aeronautiche; 
                  b)  alla  autorizzazione  alla  costituzione  degli
          ostacoli  alla  navigazione  aerea  nelle  vicinanze  degli
          stessi; 
                  c) all'imposizione di  limitazioni  e  rilascio  di
          autorizzazioni di cui all'articolo 711; 
                  d) al collocamento di segnali di  cui  all'articolo
          712; 
                  e)    all'abbattimento    degli     ostacoli     ed
          all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714." 
                "Art. 711. Pericoli per la navigazione. 
              Nelle zone di cui all'articolo  707,  sono  soggette  a
          limitazioni le opere, le piantagioni  e  le  attivita'  che
          costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica
          o comunque un pericolo per la navigazione aerea. 
              La  realizzazione  delle  opere,   le   piantagioni   e
          l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, fatte  salve
          le competenze delle autorita'  preposte,  sono  subordinati
          all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta  il  grado  di
          pericolosita' ai fini  della  sicurezza  della  navigazione
          aerea." 
                "Art. 748. Norme applicabili. 
              Salva diversa disposizione, non si applicano  le  norme
          del presente codice agli aeromobili  militari,  di  dogana,
          delle Forze di polizia dello Stato e  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti  nel
          quarto comma dell'articolo 744. 
              L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di
          Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto  comma,  e  746,
          comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa,
          nonche' il diritto di  priorita'  nell'utilizzazione  delle
          strutture aeroportuali. 
              Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte  degli
          aeromobili di cui al primo comma e'  effettuato  garantendo
          un adeguato livello di sicurezza,  individuato  secondo  le
          speciali   regolamentazioni   adottate   dalle   competenti
          Amministrazioni dello Stato, nonche', per  quanto  riguarda
          gli aereomobili di cui al quarto comma  dell'articolo  744,
          d'intesa con l'ENAC. 
              Le norme del presente codice, salva  diversa  specifica
          disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
          impianti ed alle infrastrutture appartenenti  al  Ministero
          della  difesa  ed  agli  altri  Ministeri   che   impiegano
          aeromobili di Stato di loro proprieta'.". 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n.  106
          S.O. 
              Il  decreto  legislativo   6   marzo   1948,   n.   616
          (Approvazione   della   Convenzione   Internazionale    per
          l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  giugno  1948,  n.
          131, S.O.. 
              La legge 17 aprile 1956,  n.  561  (Ratifica  ai  sensi
          dell'art. 6  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  16
          marzo 1946, n.  98,  di  decreti  legislativi  emanati  dal
          Governo durante il periodo della Costituente) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156.