IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2010), ed,  in  particolare
l'articolo  1,  recante  delega  al   Governo   per   la   disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in particolare,  l'articolo
14; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed  importazione  di
sostanze chimiche pericolose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto  di  esportazione
del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio  e
allo  stoccaggio  in  sicurezza  del   mercurio   metallico   e,   in
particolare,  l'articolo  7  che  rinvia   agli   Stati   membri   la
determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per  la
violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione  di  tutte
le misure necessarie per la loro applicazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione  ed  importazione  di
sostanze chimiche pericolose (rifusione); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.  200,  recante  la
disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 689/2008  sull'esportazione  ed  importazione  di
sostanze chimiche pericolose; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con i  Ministri  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo
al divieto  di  esportazione  del  mercurio  metallico  e  di  taluni
composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio  in  sicurezza  del
mercurio metallico, di seguito denominato: 'regolamento'. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2011, n.
          217 (Disposizioni per l'adempimento di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria  2010  ),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              "Art.  1.  Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie 
              1. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle
          norme comunitarie nell'ordinamento  nazionale  il  Governo,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  e'  delegato  ad
          adottare, entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, disposizioni recanti sanzioni  penali
          o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o del Ministro per le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si
          informano ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3  e  8  dell'art.  1  della
          legge 4 giugno 2010, n. 96.". 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 14. Decreti legislativi. 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
          della  Repubblica  con   la   denominazione   di   «decreto
          legislativo» e  con  l'indicazione,  nel  preambolo,  della
          legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
          ministri  e  degli  altri  adempimenti   del   procedimento
          prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della L. 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.. 
              - Il Regolamento (CE) 17 giugno 2008,  n.  689/2008  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2008, n. L 204. 
              - Il Regolamento (CE) 22 ottobre 2008, n. 1102/2008  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2008, n. L 304. 
              - Il Regolamento (CE) 4 luglio  2012,  n.  649/2012  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2011,  n.  200
          (Disciplina   sanzionatoria   per   la   violazione   delle
          disposizioni   del    regolamento    (CE)    n.    689/2008
          sull'esportazione  ed  importazione  di  sostanze  chimiche
          pericolose)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   5
          dicembre 2011, n. 283. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE)  n.  1102/2008,
          si veda nelle note alle premesse.