IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare
l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono
essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche
se disciplinati con legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio
2001, n. 187;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti
la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste
alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai
prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati
membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo
sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel
territorio nazionale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
20-bis, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti di
delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti
amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i
predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per
applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;
Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
nonche' considerate le disposizioni di cui alla direttiva 2009/39/CE,
al Regolamento (CE) n. 41/2009 ed al Regolamento (CE) n. 1925/2006;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi
dell'articolo 8 della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 luglio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 26 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta.
1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
«4. Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso
altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti
l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinate
all'esportazione, di cui dall'articolo 12, comma 1, per la
fabbricazione della pasta secca e' vietato l'utilizzo di sfarinati di
grano tenero.».
2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
«6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della
pasta all'uovo e' ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso
stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti
dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono
essere fissate particolari modalita' di applicazione.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si trascrive il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
Si trascrive il testo dell'articolo 50 della legge 22
febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 1993):
«Art. 50. (Regolamentazione dei prodotti).
1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme
intese a rivedere e riordinare la materia della produzione
e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e
non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la
procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9
marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e commercializzazione
dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto
comunitario con particolare riferimento alla libera
circolazione delle merci, tenuto conto dell'articolo 36 del
Trattato istitutivo della Comunita' economica europea:
b) tutela gli interessi relativi alla salute,
all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla
qualita' dei prodotti, alla sanita' degli animali e dei
vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della
legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le
disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di
cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure
modificate o sostituite in attuazione della norma generale
di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a
decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
emanazione di regole tecniche.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 187 (Regolamento per la revisione della normativa
sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste
alimentari, a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio
1994, n. 146), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 2001, n. 117.
La legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del
pane e delle paste alimentari), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1967, n. 189.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
(Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
Il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996,
n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli
additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
e n. 95/31/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
aprile 1996, n. 96, S.O.
Si trascrive il testo dell'articolo 48 della legge 24
aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997):
«Art. 48. (Prodotti alimentari).
1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la
composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di
cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e
il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle
paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari
legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati
membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti
l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e
posti in vendita nel territorio nazionale.
2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve
essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva
79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.
3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque
forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o
derivati devono essere chiaramente individuati dal
consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare
in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto
alimentare contiene organismi geneticamente modificati o
loro parti o derivati.».
Si trascrive il testo dell'articolo 20-bis della legge
15 marzo 1997, n.59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 20-bis.
1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che
prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito
amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione.».
Si trascrive il testo dell'articolo 8 della direttiva
del Consiglio n. 98/34/CE (Procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche):
«Art. 8.
1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
regola tecnica, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale e
europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
tale regola tecnica a meno che non risultino gia' dal
progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente,
gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo
delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per
valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
secondo le modalita' summenzionate qualora essi apportino
al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne
alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il
calendario di applicazione inizialmente previsto,
aggiungano o rendano piu' rigorosi le specificazioni o i
requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in
particolare a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al
preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi
ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute
pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti
chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del
regolamento (CEE) n. 793/93 (8) ove si tratti d'una
sostanza gia' esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo
2, della direttiva 67/548/CEE (9) nel caso di una nuova
sostanza.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti
che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
progetto al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se
del caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti di cui all'articolo 1, punto 9, secondo comma,
terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati
della Commissione o degli Stati membri possono fondarsi
unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente
ostacoli agli scambi e non sugli elementi fiscali o
finanziari della misura.
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare
allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola
tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto,
per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla
Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente
articolo non sono considerate riservate, a meno che lo
Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta
esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere
motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui
all'articolo 5 e le amministrazioni nazionali, prese le
debite precauzioni, hanno la facolta' di consultare, ai
fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che
possono appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una
misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono
effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente
che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della
presente direttiva in merito ad un progetto di regola
tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere
presa nel quadro di altri atti comunitari.».
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 6. (Pasta).
1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e
"pasta di semolato di grano duro" i prodotti
ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente
essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed
esclusivamente:
a) con semola di grano duro ed acqua;
b) con semolato di grano duro ed acqua.
2. E' denominato "pasta di semola integrale di grano
duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione
e conseguente essiccamento di impasto preparato
esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua.
3. La pasta destinata al commercio e' prodotta soltanto
nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
Su cento parti di sostanza secca
Ceneri
Tipo e denominazione Umidita' massima %
minimo massimo
Proteine min.
(azoto x 5,70)
Acidita' massima in gradi*
Pasta di semola di grano duro
12,50 0,90 10,50 4
Pasta di semolato di grano duro
12,50 0,90 1,35 11,50 5
Pasta di semola integrale di grano duro
12,50 1,40 1,80 11,50 6
* Il grado di acidita' e' espresso dal numero di
centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente
per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.
4. Fatte salve le paste destinate alla
commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o
verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio
economico europeo, nonche' destinate all'esportazione, di
cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della
pasta secca e' vietato l'utilizzo di sfarinati di grano
tenero.
5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli
7 e 8 e' tollerata la presenza di farine di grano tenero in
misura non superiore al 3 per cento.
6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e
della pasta all'uovo e' ammesso il reimpiego, nell'ambito
dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o
parti di esso provenienti dal processo produttivo o di
confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere
fissate particolari modalita' di applicazione.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si
applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati
di grano duro ed acqua, comunque riconducibili
merceologicamente alla pasta.
8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte
con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia
deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:
a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta
totalmente da sfarinati di grano tenero;
b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano
tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con
prevalenza della semola;
c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano
duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con
prevalenza della farina di grano tenero.».