IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,  recante  istituzione  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e  successive
modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337,  e  successive  modificazioni,  concernente  l'ordinamento   del
personale   della   Polizia   di   Stato   che   espleta    attivita'
tecnico-scientifica o tecnica; 
  Visto il decreto legislativo 9  settembre  2010,  n.  162,  recante
l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di  polizia  penitenziaria,
emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  del  citato
decreto legislativo, con  appositi  regolamenti  del  Ministro  della
giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  occorre,  tra  l'altro,  stabilire  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di
preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica,  psichica
e  attitudinale  al  servizio,  la  composizione  delle   commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita'  di  formazione  della
graduatoria  finale,  le  categorie  dei  titoli   da   ammettere   a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; 
  Ritenuto di dover procedere, ai fini  di  una  organica  disciplina
delle anzidette  materie,  all'emanazione  di  un  unico  regolamento
ministeriale; 
  Sentite le organizzazioni sindacali  del  personale  della  Polizia
penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la Pubblica  amministrazione
e la semplificazione; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 13 giugno 2013; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono: 
    a) per Ministro, il Ministro della giustizia; 
    b) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria; 
    c)    per    Provveditorato,    il    Provveditorato    regionale
dell'Amministrazione penitenziaria; 
    d) per Direttore generale, il Direttore generale del personale  e
della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; 
    e) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 395; 
    f) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale  per  la  banca  dati
nazionale del DNA, cosi' come istituito  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  presso  il  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 15 dicembre 1990, n.  395  (Ordinamento  del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria)  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443
          (Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,  della  legge
          15 dicembre 1990, n.  395)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337 (Ordinamento del personale  della  Polizia  di
          Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o  tecnica)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno  1982,  n.
          158, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  9  settembre  2010,  n.  162
          (Istituzione  dei  ruoli  tecnici  del  Corpo  di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 18 della legge  30  giugno
          2009, n. 85)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          ottobre 2010, n. 231. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  18  della  legge  30
          giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica  italiana  al
          Trattato concluso il  27  maggio  2005  tra  il  Regno  del
          Belgio, la Repubblica federale di  Germania,  il  Regno  di
          Spagna,  la   Repubblica   francese,   il   Granducato   di
          Lussemburgo, il Regno  dei  Paesi  Bassi  e  la  Repubblica
          d'Austria, relativo all'approfondimento della  cooperazione
          transfrontaliera, in particolare allo scopo di  contrastare
          il  terrorismo,  la  criminalita'  transfrontaliera  e   la
          migrazione illegale (Trattato di Prum).  Istituzione  della
          banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
          la banca dati nazionale del  DNA.  Delega  al  Governo  per
          l'istituzione  dei  ruoli  tecnici  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria. Modifiche al codice di procedura  penale  in
          materia di accertamenti tecnici idonei  ad  incidere  sulla
          liberta' personale): 
              «Art. 18 (Istituzione dei ruoli tecnici  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu'  decreti  legislativi  per
          provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale
          del Corpo di polizia penitenziaria  mediante  l'istituzione
          di ruoli tecnici  nei  quali  inquadrare  il  personale  da
          impiegare nelle attivita' del laboratorio centrale  di  cui
          all'art. 5, comma 2. I  decreti  legislativi  previsti  dal
          presente comma sono adottati su proposta del Ministro della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione.  Gli  schemi  dei  decreti
          legislativi  sono  trasmessi   al   Parlamento,   ai   fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          competenti per materia e per le  conseguenze  di  carattere
          finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni
          dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
          adottati  anche  in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  detto
          termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti  allo
          spirare del termine previsto dal primo periodo del presente
          comma o successivamente, la  scadenza  di  quest'ultimo  e'
          prorogata di sessanta giorni. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) suddivisione del personale  che  svolge  attivita'
          tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo,
          attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli  da
          determinare in relazione  alle  funzioni  attribuite  e  ai
          contenuti  di  professionalita'  richiesti;  determinazione
          delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni; 
                b) suddivisione del personale che esplica mansioni di
          carattere professionale, per il cui esercizio e'  richiesta
          l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da  determinare  in
          relazione  alle  funzioni  attribuite  e  ai  contenuti  di
          professionalita' richiesti; determinazione delle qualifiche
          e delle corrispondenti funzioni; 
                c) previsione che l'accesso alle qualifiche  iniziali
          di ciascun ruolo e  il  relativo  avanzamento  in  carriera
          avvengano mediante le medesime  procedure  previste  per  i
          corrispondenti ruoli tecnici o similari  della  Polizia  di
          Stato; 
                d) disciplina dello stato giuridico del personale,  e
          in particolare del comando  presso  altre  amministrazioni,
          dell'aspettativa, del collocamento  a  disposizione,  delle
          incompatibilita', dei rapporti informativi e  dei  congedi,
          secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze
          dei servizi di polizia e della necessita' che  la  suddetta
          disciplina  non  preveda  trattamenti  di  stato  inferiori
          rispetto a  quelli  degli  altri  dipendenti  civili  dello
          Stato; 
                e) attribuzione, ove  occorra  e  limitatamente  alle
          funzioni esercitate, delle qualita' di agente  e  ufficiale
          di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale
          che svolge  attivita'  tecnico-scientifica  e  che  esplica
          mansioni di carattere professionale in relazione  al  ruolo
          di appartenenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          legislativo n. 162 del 2010:: 
              «Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le  attivita'
          del laboratorio centrale per la banca  dati  nazionale  del
          DNA, cosi' come individuato  ai  sensi  dell'art.  5  della
          legge  30  giugno  2009,  n.  85,  presso  il  Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria  del  Ministero   della
          giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
          in relazione all'art. 18 della medesima legge,  i  seguenti
          ruoli  tecnici  del  personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria: 
                a) ruolo degli operatori tecnici; 
                b) ruolo dei revisori tecnici; 
                c) ruoli dei periti tecnici; 
                d) ruoli dei direttori tecnici. 
              Le relative  dotazioni  organiche  sono  fissate  nella
          tabella A di cui all'allegato I. 
              2. I profili professionali degli appartenenti ai  ruoli
          di cui al comma 1, sono  individuati  con  regolamento  del
          Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia  e
          delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  Lo  schema   del
          regolamento e' trasmesso al  Parlamento  per  l'espressione
          dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni  competenti  per
          materia. I pareri sono resi entro il  termine  di  quindici
          giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  il  quale  i
          regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. 
              3. Con  uno  o  piu'  regolamenti  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  da  emanare  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono stabilite le modalita' di  svolgimento  dei  concorsi,
          comprese le eventuali  forme  di  preselezione,  quelle  di
          accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale
          al   servizio,   la    composizione    delle    commissioni
          esaminatrici,  le  prove  di  esame  e  le   modalita'   di
          formazione  della  graduatoria  finale,  le  categorie  dei
          titoli da  ammettere  a  valutazione  ed  il  punteggio  da
          attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento
          dei  corsi  di  formazione,  in  relazione  alle   mansioni
          tecniche previste e quelle di svolgimento  degli  esami  di
          fine corso.». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la legge 15 dicembre 1990, n. 395, si veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  5  della
          citata legge n. 85 del 2009: 
              «Art. 5 (Istituzione della banca dati nazionale del DNA
          e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale  del
          DNA). - 1. (Omissis). 
              2. Presso il Ministero  della  giustizia,  Dipartimento
          dell'amministrazione   penitenziaria,   e'   istituito   il
          laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.».