In data 30 agosto 1985, a seguito di  autorizzazione  disposta  con
legge 24 luglio 1951, n. 1740, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
56 del 5 marzo 1952, e'  stato  depositato  a  New  York,  presso  il
Segretario generale delle Nazioni Unite,  lo  strumento  di  adesione
dell'Italia relativo alla convenzione sui privilegi  e  le  immunita'
delle  Istituzioni  specializzate  delle  Nazioni  Unite,   approvata
dall'Assemblea generale delle N.U. il 21 novembre 1947. 
  Al  momento  del  deposito  e'  stata  formulata  la  dichiarazione
seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il Governo italiano, conformemente alla  sezione  43,  ha  altresi'
comunicato al Segretario generale  che  applichera'  le  disposizioni
della convenzione alle Istituzioni qui di seguito elencate: 
  I - Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.); 
  II - Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per  l'alimentazione  e
l'agricoltura (F.A.O.); 
  III   -   Organizzazione   dell'aviazione   civile   internazionale
(I.C.A.O.); 
  IV -  Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per  l'educazione,  la
scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.); 
  V - Fondo monetario internazionale (F.M.I.); 
  VI - Banca  internazionale  per  la  ricostruzione  e  lo  sviluppo
(B.I.R.D); 
  VII - Organizzazione mondiale della sanita' (O.M.S.); 
  VIII - Unione postale universale (U.P.U.); 
  IX - Unione internazionale delle comunicazioni (U.I.T.) 
  XI - Organizzazione metereologica mondiale (O.M.M.); 
  XII - Organizzazione marittima internazionale (I.M.O.); 
  XIII - Societa' finanziaria internazionale (I.F.C.); 
  XIV - Associazione internazionale per lo sviluppo (A.I.D.); 
  XV  -  Organizzazione  mondiale  della   proprieta'   intellettuale
(O.M.P.I.); 
  XVI - Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (I.F.A.D.); 
  XVII - Organizzazione internazionale per  lo  sviluppo  industriale
(U.N.I.D.O.). 
  In conformita' agli articoli 2 e 46, l'Italia e' altresi' vincolata
agli annessi dal I al IX, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n.  56
del 5 marzo 1952. 
  Si fornisce di seguito al presente comunicato  il  testo  dei  soli
annessi modificati dopo il 1952 e quello relativo ad Istituzioni  non
elencate nella sezione 1 dell'accordo del 1947: 
  II - Organizzazione  delle  Nazione  Unite  per  l'alimentazione  e
l'agricoltura (F.A.O.): secondo testo riveduto dell'annesso II; 
  VII - Organizzazione mondiale della sanita' (O.M.S.):  terzo  testo
riveduto dell'annesso VII; 
  XI - Organizzazione metereologica mondiale (O.M.M.):  si  applicano
le clausole standard senza modifica; 
  XII - Organizzazione  marittima  internazionale  (I.M.O.):  secondo
testo riveduto dell'annesso XII; 
  XIII - Societa' finanziaria internazionale (I.F.C.): annesso XIII; 
  XIV - Associazione internazionale per lo sviluppo (A.I.D.); annesso
XIV; 
  XV  -  Organizzazione  mondiale  della   proprieta'   intellettuale
(O.M.P.I.): annesso XV; 
  XVI - Fondo internazionale per  lo  sviluppo  agricolo  (I.F.A.D.):
annesso XVI. 
  Conformemente all'art. XI, sezione 44, la convenzione e' entrata in
vigore, tra l'Italia e le Istituzioni specializzate sopraelencate, in
data 30 luglio 1985, ad eccezione dell'UNIDO con  la  quale  diverra'
applicabile,  allorche'  questa  Istituzione  avra'  effettuato   gli
adempimenti  previsti  dalla  sezione  37  (per  ora  applicabile  la
convenzione del 13 febbraio 1946, come da comunicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 168 del 18 luglio 1985).