IL CAPO DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive, della qualita' 
                agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la domanda presentata dall'Associazione Pecorino della  Balze
Volterrane, con sede in Volterra (PI), Localita' San  Giusto,  intesa
ad ottenere la registrazione della denominazione Pecorino delle Balze
Volterrane, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 52595 del 18 ottobre 2013 con la  quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale l'Associazione  Pecorino  della  Balze
Volterrane, ha chiesto  la  protezione  a  titolo  transitorio  della
stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento  (UE)
n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per  esso
il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale  mancato   accoglimento   della   citata   istanza   di
riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo  la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Pecorino
delle Balze Volterrane, in attesa che l'organismo comunitario  decida
sulla  domanda  di  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda   avanzata   dall'Associazione
Pecorino della Balze Volterrane,  assicuri  la  protezione  a  titolo
transitorio e a livello nazionale della denominazione Pecorino  delle
Balze Volterrane, secondo il disciplinare di produzione  consultabile
nel   sito   istituzionale   di   questo   Ministero    all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Pecorino delle Balze Volterrane.