IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia», in particolare l'art. 4  (Attuazione  del  capo  II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Vista  la  direttiva  2004/22/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di  attuazione
della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; 
  Visto il decreto 20 aprile 2009 di riconoscimento del CERMET Soc. a
r.l. come organismo notificato, ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  Visto il decreto 27 gennaio 2011 di modifica al decreto  20  aprile
2009 di  riconoscimento  del  Cermet  Soc.  a  r.l.  quale  organismo
notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto  legislativo  2  febbraio
2007, n. 22; 
  Visto il decreto 23 marzo 2011  di  estensione  dell'autorizzazione
all'organismo CERMET Soc. a r.l.  ad  effettuare  la  valutazione  di
conformita' di cui  alla  direttiva  2004/22/CE  per  altri  tipi  di
strumenti di misura; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008»; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato»; 
  Vista la Convenzione, del 22 giugno  2011,  rinnovata  in  data  17
luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  hanno  affidato
all'Organismo nazionale italiano di accreditamento -  ACCREDIA  -  il
compito di rilasciare accreditamenti in conformita'  alle  norme  UNI
CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN  45011  e  alle
Guide  europee  di  riferimento,  ove  applicabili,  agli   Organismi
incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita'  ai
requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva  del
Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale 89/686/CEE; 
  Vista la nota del 23 settembre 2013 con la quale il Cermet  Soc.  a
r.l. comunica la trasformazione da societa' consortile a societa' per
azioni con la denominazione KIWA CERMET ITALIA S.p.A.; 
  Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per
gli organismi notificati di Accredia dell'8 aprile 2013, con la quale
e' rilasciato alla societa' KIWA CERMET ITALIA S.p.A l'accreditamento
per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 2004/22/CE; 
  Vista l'istanza del 20 novembre 2013 con la quale  il  KIWA  CERMET
ITALIA S.p.A. ha richiesto l'allineamento  della  sua  notifica  alla
delibera di Accredia precitata; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.   52   «Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994»  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A. con sede in via
Cadriano, 23 - 40057 Granarolo dell'Emilia  (BO),  puo'  espletare  i
compiti relativi ai moduli B - D - D1 - E - F - F1 - G - H  -  H1  di
valutazione della conformita' sui tipi di strumenti di misura di  cui
ai seguenti allegati specifici della direttiva 2004/22/CE: 
    allegato MI-005 - Sistemi di misura per la misurazione continua e
dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua; 
    allegato  MI-006  -  Strumenti   per   pesare   a   funzionamento
automatico; 
    allegato MI-008 - Misure materializzate; 
    allegato MI-009 - Strumenti di misura della dimensione. 
  2. Il decreto 20 aprile 2009, il  decreto  27  gennaio  2011  e  il
decreto 23 marzo 2011,  citati  nelle  premesse,  adottati  a  favore
dell'organismo notificato CERMET Soc. a r.l. sono,  con  il  presente
decreto, da considerarsi decaduti.