IL DIRETTORE GENERALE 
        per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  30  ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 23 dicembre 2013, n. 300, che prevede la concessione  alle  nuove
piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico  aquilano,
come definito dallo stesso decreto,  delle  agevolazioni  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6   marzo   2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
giugno 2013, n. 134, ai sensi e nei limiti del  regolamento  (CE)  n.
1998/2006 della Commissione del  15  dicembre  2006  (regolamento  de
minimis); 
  Visto l'art. 8 del suddetto decreto 30 ottobre 2013, con il  quale,
per quanto non diversamente disciplinato  dal  decreto  medesimo,  e'
fatto rinvio, ove applicabile, alla disciplina contenuta  nel  citato
decreto 6 marzo 2013 e alle specificazioni e  ai  chiarimenti  fomiti
nella circolare ministeriale 20 giugno  2013,  n.  21303,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2013,
n. 153; 
  Visto l'art. 10, comma 2, dello stesso decreto 30 ottobre 2013, che
prevede che il termine iniziale per la presentazione delle domande di
agevolazione sia stabilito con successivo provvedimento del Direttore
generale per l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le domande delle nuove piccole imprese  ubicate  nel  territorio
del cratere sismico aquilano per l'accesso alle agevolazioni  di  cui
al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  30  ottobre  2013
indicato in premessa possono essere presentate a  partire  dalle  ore
12.00 del 3 febbraio 2014. 
  2. Le domande presentate prima del termine di cui al  comma  1  non
sono prese in considerazione. 
  3. Le modalita' di presentazione delle domande di cui  al  comma  1
sono quelle indicate al punto  5.  della  circolare  ministeriale  20
giugno 2013,  n.  21303,  citata  in  premessa,  fatto  salvo  quanto
previsto dal presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2013 
 
                                       Il direttore generale: Sappino