IL DIRETTORE GENERALE 
         per la politica industriale e la competitivita' del 
                 Ministero dello sviluppo economico 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
             Del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 recante  provvedimenti
urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi  imprese  in
crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979 n. 95 e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 106 del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.  270
recante «Nuova disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese in stato di insolvenza»; 
  Visto l'art. 7  della  legge  12  dicembre  2002,  n.  273  recante
«Interventi  sulle  procedure   di   amministrazione   straordinaria»
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito
nella legge 3 aprile 1979, n. 95; 
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 che dettano i  criteri  di  attribuzione  delle  competenze  agli
Uffici Dirigenziali Generali; 
  Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro dell'industria,  in  data  11  aprile
1980, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  con  il  quale  la
Liquichimica Ferrandina spa (societa' capogruppo), e' stata posta  in
amministrazione straordinaria e nominato il commissario liquidatore; 
  Visto  il  successivo  decreto  del  Ministro  dell'industria,   di
concerto con il Ministro del tesoro, con il  quale  la  procedura  di
amministrazione straordinaria e' stata estesa, in data 5 giugno  1980
ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  3  aprile  1979,  n.  95  alla
Immobiliare Liquigas srl; 
  Visto il decreto ministeriale in data 4 aprile 2007 con  il  quale,
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/02, sono stati  nominati  gli
attuali commissari liquidatori nella procedura  Immobiliare  Liquigas
srl i sign. prof. Beniamino Caravita di Toritto ed il dott. Francesco
Ruscigno; 
  Tenuto  conto  che  e'  stato  approvato  il  bilancio  finale   di
liquidazione unitamente al riparto finale di liquidazione depositati,
presso la competente Cancelleria del Tribunale fallimentare di Milano
in data 19 settembre 2006; 
  Vista l'istanza 01/2012 in data 16 novembre  2012,  successivamente
integrata con note del 29 gennaio e 22 aprile 2013, con  la  quale  i
Commissari liquidatori in carica, hanno chiesto che venga  dichiarata
chiusa la procedura in oggetto; 
  Vista la nota in data 29 gennaio 2013 delle SS.VV. nella  quale  si
mette in evidenza un accantonamento di € 145.000,00 a  fronte  di  un
contenzioso pendente presso la Corte di Cassazione con la Banca Monte
Paschi di Siena; 
  Ritenuto di potere applicare, nella fattispecie  in  esame,  l'art.
117 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 contenente le disposizioni
circa la «Ripartizione finale» e pertanto  di  disporre  la  chiusura
della procedura previo accantonamento della somma di cui sopra; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge del 30 gennaio 1979 n. 26; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In riferimento al  contenzioso  pendente  dinnanzi  alla  Corte  di
Cassazione con la Banca Monte Paschi di Siena si dispone che,  previe
autorizzazioni di questa  Amministrazione,  in  caso  di  soccombenza
della procedura la somma di cui sopra - nelle more depositata a  cura
dei commissari liquidatori  su  libretto  nominativo  cointestato  ai
medesimi commissari  liquidatori  -  sara'  versata  alla  ricorrente
ovvero in caso contrario  distribuita,  mediante  un  supplemento  di
riparto,  agli  altri  creditori  ammessi   secondo   le   prelazioni
riconosciute e le quote proporzionalmente spettanti. Le operazioni in
parola saranno  seguite  sempre  dai  medesimi  commissari  senza  la
corresponsione di alcuna retribuzione aggiuntiva.