IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283.  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65.  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004.  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CT   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione.
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di  recepimento  della
direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile  2004,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva  phemediphan,  componente  i  prodotti  fitosanitari  elencati
nell'allegato al presente decreto; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  18
giugno  2004  che  indica  il  28  febbraio   2015   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva  phemediphan,  nell'allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 del  25  maggio
2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi  di  approvazione  di
alcune sostanze attive tra le quali il phesmediphan fino al 31 luglio
2017; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le  istanze  presentate  dalla  impresa  titolare  intesa  ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo  102000000753  conforme  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo  194/1995,  che  ora  figura  nel  Reg.  (UE)  n.
545/2011 della Commissione, relativo  al  prodotto  fitosanitario  di
riferimento Sugarbeta SE, presentato dall'impresa  Bayer  Cropscience
S.r.l.; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del d.m. 9 luglio  1999,  in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004, nei tempi  e
nelle forme da esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle  condizioni
definite per la sostanza attiva phemediphan; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n.  194  ha  preso  atto
della  conclusione  della  valutazione  del   sopracitato   fascicolo
102000000753 , ottenuta dall'Istituto superiore di Sanita',  al  fine
di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino  al  31
luglio 2017,  alle  nuove  condizioni  di  impiego  e  con  eventuale
adeguamento  alla  composizione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2017, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  phemediphan,  i  prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni
definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato  VI  del
citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora  figura  nel
Reg (UE) n. 546/2011 della  Commissione.  sulla  base  del  fascicolo
102000000753 conforme all'All. III; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  31  luglio  2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  phemediphan„  i  prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle rispettive etichette  allegate  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare  i
prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire  ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichette allegate con le quali il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 dicembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello