IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  recante
"Attuazione della direttiva 98/83/CE  relativa  alla  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano", e in particolare l'art. 13,  commi
1 e 2, i quali prevedono che la regione  o  provincia  autonoma  puo'
stabilire deroghe ai valori  di  parametri  fissati  entro  i  valori
massimi ammissibili stabiliti dal Ministro della salute  con  decreto
da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
  Dato atto che l'allegato I, parte B, d.lgs. n. 31  del  2001  cit.,
fissa per il piombo il valore massimo ammissibile di 10 µg/l e che la
nota 4 della predetta parte B precisa che l'anzidetto  valore  di  10
µg/l deve essere soddisfatto al piu' tardi entro il 25 dicembre 2013; 
  Vista la motiva richiesta presentata dalla  provincia  autonoma  di
Trento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 31 del  2001  cit.,
di deroga al valore massimo ammissibile per il parametro  piombo,  al
fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari  per  ripristinare
la qualita' dell'acqua; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 9 dicembre 2013, in  merito  alla  documentazione  inviata
dalla provincia autonoma di Trento a corredo della predetta  motivata
richiesta di deroga; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 11, d.lgs. n. 31  del
2001 cit., la popolazione interessata deve essere  tempestivamente  e
adeguatamente informata circa le deroghe applicate  e  le  condizioni
che le disciplinano, qualsiasi  sia  l'utilizzo  dell'acqua  erogata,
compreso quello per la produzione, preparazione o  trattamento  degli
alimenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La provincia autonoma di Trento puo' concedere per il Comune  di
Civezzano, per il quale e' stata presentata opportuna documentazione,
la deroga fino al 25 dicembre 2014 relativamente al parametro  piombo
entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 15 µg/1. 
  2. Per le donne  in  stato  di  gravidanza  e  i  bambini  di  eta'
inferiore ai sei anni i livelli di  piombo  nell'acqua  somministrata
non  devono  eccedere  il  valore  guida  provvisoriamente   indicato
dall'Organizzazione mondiale della sanita' di 10 µg/l. 
  3. E' rimessa all'autorita' provinciale la verifica che le  imprese
alimentari presenti nel territorio del  comune  di  cui  al  comma  1
attuino i necessari provvedimenti, anche  nell'ambito  del  piano  di
autocontrollo,  affinche'  l'acqua  introdotta  come  componente  nei
prodotti finali non  presenti  concentrazioni  del  parametro  piombo
superiori al VMA di 10 µg/1. 
  4. Ai sensi dell'art. 13,  comma  11,  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31, la provincia autonoma di Trento deve provvedere
a informare tempestivamente e adeguatamente la popolazione del comune
di cui al comma 1,  relativamente  alle  elevate  concentrazioni  dei
valori di cui  al  comma  1  nell'acqua  erogata  quale  che  ne  sia
l'utilizzo,  compreso  quello  per  la  produzione,  preparazione   o
trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici
di  popolazione  per  i  quali   potrebbe   sussistere   un   rischio
particolare.  Delle  iniziative  adottate  viene  data   informazione
tempestiva al Ministero della Salute.