IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441: 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di  semplificazione  dei  procedimenti
di' autorizzazione alla produzione,  all'immissione  in  commercio  e
alla vendita di prodotti fitosanitari e  relativi  coadiuvanti,  come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2006  di  recepimento  della
direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva  mancozeb,  componente  i   prodotti   fitosanitari   elencati
nell'allegato al presente decreto; 
  Visti  altresi'  i  decreti  ministeriali  di   recepimento   delle
rispettive  direttive  della  Commissione,  relativi   all'iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  delle
altre sostanze attive  componenti  i  prodotti  fitosanitari  miscele
elencati nell'allegato al presente decreto; ora  approvate  con  Reg.
(UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato  decreto  ministeriale  7
marzo  2006  che  indica   il   30   giugno   2016   quale   scadenza
dell'iscrizione  della  sostanza  attiva  mancozeb,  ultima  tra   le
sostanze attive componenti. nell'allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione  del
7 agosto 2013, che modifica il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi  di  approvazione
di alcune sostanze attive tra le quali il mancozeb fino al 31 gennaio
2018; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le  istanze  presentate  dalle  imprese  titolari  intese  ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo A9407A conforme all'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011  della
Commissione,  relativo  al  prodotto  fitosanitario  di   riferimento
RIDOMIL GOLD MZ, presentato  dall'impresa  Syngenta  Crop  Protection
S.p.A.; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del d.m. 9 luglio  1999,  in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Considerato  che  l'imprese  titolari  delle   autorizzazioni   dei
prodotti fitosanitari di cui  trattasi  hanno  ottemperato  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo  2006,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo  A9407A,  ottenuta  dal  Centro  internazionale   per   gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di  ri-registrare
i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2018, alle
nuove  condizioni  di  impiego  e  con  eventuale  adeguamento   alla
composizione dei prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Viste le note con le quali le Imprese titolari delle  registrazioni
dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto
hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Vista la  nota  dell'Ufficio  protocollo  n.  0006109  in  data  20
febbraio 2013 con la quale e' stata  richiesta  all'Impresa  Syngenta
Crop Protection S.p.A. titolare del dossier la  documentazione  ed  i
dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto
da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  mancozeb  ultima  tra  le
sostanze attive  componenti,  i  prodotti  fitosanitari  indicati  in
allegato al presente decreto alle condizioni definite alla  luce  dei
principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del   citato   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora  figura  nel  Reg  (UE)  n.
546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo  A9407  conforme
all'All. III; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino  al  31  gennaio  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione della  sostanza  attiva  mancozeb,  ultima  tra  le
sostanze attive  componenti,  i  prodotti  fitosanitari  indicati  in
allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome
dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle
condizioni  e  sulle  colture  indicate  nelle  rispettive  etichette
allegate al presente decreto, fissate in  applicazione  dei  principi
uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  La succitata impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. e' tenuta alla
presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra  indicati
nel termine di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'imprese titolari dell'autorizzazioni sono tenute a  rietichettare
il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire
ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le  confezioni
di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresi' tenute  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichette allegate con le quali il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 dicembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello