IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE in particolare l'art. 80 concernente  «Misure
transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del 16 maggio 2013 di ri-registrazione di prodotti
fitosanitari, a base di mancozeb, sulla base del dossier  GF  894  di
All. III alla  luce  dei  principi  uniformi  per  la  valutazione  e
l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari; 
  Viste  le  note  del  7  novembre  2013  e  dell'8  novembre  2013,
presentate dalle Imprese medesime, dirette ad ottenere la  variazione
del testo dell'etichetta relativamente inserimento dell'intervallo di
sicurezza per la coltura della rucola, dei prodotti  fitosanitari  in
questione; 
  Considerato che la conclusione della valutazione del dossier GF 894
di All.  III,  relativo  al  prodotto  fitosanitario  di  riferimento
DITHANE DG NEOTEC, presentato dall'impresa  Dow  AgroSciences  Italia
srl ora di Indofil Industries LTD ottenuta dal Centro  Internazionale
per gli  Antiparassitari  e  la  Prevenzione  Sanitaria,  riporta  un
intervallo di sicurezza per la coltura della rucola di 28gg.; 
 
                              Decreta: 
 
  E' autorizzata la modifica del testo  dell'etichetta  relativamente
all'inserimento dell'intervallo di  sicurezza  per  la  colura  della
rucola di 28 gg, dei  prodotti  fitosanitari  denominati  DITHANE  DG
NEOTEC n. reg. 4552, INDOFIL-MZ-1-WG n. reg. 189, INDOFIL-MZ-2-WG  n.
reg. 12493, DITHANE NEOTEC DG  n.  reg.  12745  a  nome  dell'Impresa
Indofil Industries LTD e MANTIR DG n. reg. 12243 a nome  dell'Impresa
Gowan Italia S.p.A. . 
  Sono  approvate  quali  parti  integranti  del   presente   decreto
l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale i  prodotti  devono
essere posti in commercio. 
  Entro 30 giorni dalla notifica del  presente  decreto,  i  titolari
dell'autorizzazioni  sono   tenute   a   rietichettare   i   prodotti
fitosanitari  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresi' tenute  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata. 
 
    Roma, 2 dicembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello