IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011; di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del 5 giugno  2013  relativo  ri-registrazione  di
prodotti fitosanitari, a base di mancozeb,  sulla  base  del  dossier
MANFIL 75 WG di All. III alla  luce  dei  principi  uniformi  per  la
valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare il punto 2 dell'allegato al citato decreto del
5 giugno 2013, che riporta  le  modifiche  autorizzate  dei  prodotti
fitosanitari alla luce dei principi uniformi sulla base  del  dossier
MANFIL 75 WG di All. III fino al 30 giugno 2016 ai sensi del  decreto
ministeriale  7  marzo  2006  di  recepimento  della   direttiva   di
inclusione 2005/72/CE della Commissione del 16 settembre; 
  Rilevato che al punto 2 dell'allegato al citato  decreto  5  giugno
2013 
 
     2 - 12243 - Mantir 75 WG - 26/11/2007 - Gowan Italia S.p.A. 
 
    Modifiche autorizzate: 
      Nuova  classificazione:   Xn   (nocivo)   N   (pericoloso   per
l'ambiente); R50-R63-; S2-S13-S29-S36/37-S46-S60-S61 
      Eliminazione delle colture: cereali in campo,  frumento,  orzo,
segale, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano 
      Estensione alla coltura: patata 
      Rinuncia alla taglia: 100 g 
      Cambio nome da: MANTIR DG 
sono stati erroneamente indicati il  numero  di  registrazione  12243
anziche' 13783, l'eliminazione della coltura segale anziche' l'avena,
la data di registrazione 26 novembre 2007 anziche' 2 maggio 2007 e il
cambio nome del prodotto fitosanitario da  MANTIR  DG  non  e'  stato
richiesto dall'impresa interessata; 
  Ritenuto di dover apportare  le  relative  modifiche  all  punto  2
dell'allegato del citato decreto 24 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Si modifica il punto 2 dell'allegato al decreto 5 giugno 2013  come
segue: 
 
   2 - 13783 - Mantir 75 WG - 2 maggio 2007 - Gowan Italia S.p.A. 
 
    Modifiche autorizzate: 
      Nuova  classificazione:   Xn   (nocivo)   N   (pericoloso   per
l'ambiente); R50-R63-; S2-S13-S29-S36/37-S46-S60-S61 
      Eliminazione delle colture: cereali in campo,  frumento,  orzo,
avena, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano 
      Estensione alla coltura: patata 
      Rinuncia alla taglia: 100 g 
viene  modificato  il   numero   di   registrazione,   la   data   di
registrazione, il paragrafo relativo all'eliminazione delle  colture,
ed eliminato il cambio di nome del  prodotto,  relativi  al  prodotto
fitosanitario MANTIR 75 WG dell'impresa Gowan Italia S.p.A. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle   imprese
interessate. 
 
    Roma, 2 dicembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello