IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  28  maggio  2004,   n.   139,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi  dighe  e  di
edifici istituzionali»; 
  Visto,  in  particolare  l'art.  1,   comma   1,   del   richiamato
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 ove e' previsto  che  il  Registro
italiano dighe,  sulla  base  del  registro  degli  iscritti  di  cui
all'art. 6  della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,  nonche'  delle
risultanze dell'attivita' di vigilanza prevista  dal  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre  1959,  n.
1363, individua,  predisponendo  apposito  elenco  con  l'indicazione
delle caratteristiche tecniche e dello stato delle  opere,  le  dighe
fuori esercizio, aventi le caratteristiche  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  per  le  quali  non  sia  stata
rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non  abbia  avuto
luogo la dismissione definitiva della diga, cosi' da  costituire  una
condizione di rischio per le popolazioni a valle; 
  Visto, inoltre, l'art. 43, commi da 7  a  14  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio  2004  recante  «Indirizzi   operativi   per   la   gestione
organizzativa e funzionale del sistema di  allertamento  nazionale  e
regionale per il  rischio  idrogeologico  ed  idraulico  ai  fini  di
protezione civile 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato  di  emergenza  in
relazione alla messa in sicurezza  delle  grandi  dighe  di  Figoi  e
Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La
Para  e  Rio  Grande  (Umbria);  Molinaccio   (Marche);   Muraglione,
Montestigliano  e  Fosso  Bellaria  (Toscana);   Pasquasia   e   Cuba
(Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato  di
emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3418 del 24 marzo 2005, n. 3464 del 1° giugno 2005, n.  3437  del  1°
giugno 2005, n. 3438 del 1° giugno 2008, n. 3461 del 23 agosto  2005,
n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3527 del 16 giugno 2006, n. 3578 del
30 marzo 2007, n. 3736 del 30 gennaio 2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
marzo 2011, con il quale e' stato, da ultimo prorogato,  fino  al  29
febbraio 2012, il predetto stato di emergenza; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri n.  53  del  22  febbraio
2013; 
  Vista la nota del 27 settembre 2011 del prof. Roberto  Guercio,  ex
Commissario delegato  ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3736/2009; 
  Ritenuto necessario individuare nel Ministero delle  infrastrutture
e  dei  trasporti  l'Amministrazione  competente  a   proseguire   le
attivita' e ad operare la ricognizione dei fabbisogni  necessari  per
la messa in sicurezza delle dighe aventi le  caratteristiche  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 21  ottobre  1994,  n.  584  enucleati  nei
decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  18  novembre
2004 e del 18 febbraio 2005; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
12 luglio 2012, n. 100 con cui consentire la prosecuzione, in  regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del 20 luglio e del 2  agosto  2012  della  Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed  elettriche  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista  la  nota  del  28  novembre   2012   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche del Piemonte e della Valle D'Aosta; 
  Vista  la  nota  del  22   gennaio   2013   del   Ministero   delle
Infrastrutture e dei trasporti - Ufficio Legislativo; 
  Visti gli esiti delle riunioni tenutesi il 10 luglio 2013 e  il  19
dicembre 2013 presso il Dipartimento della  protezione  civile  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  alla   quale   cui   hanno
partecipato  rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista  la  nota  del  24   ottobre   2013   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le  dighe,  le
infrastrutture idriche ed elettriche; 
  Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Direzione generale per le dighe e le  infrastrutture  idriche
ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e'
individuata  quale  amministrazione  competente  a   coordinare   gli
interventi per la messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 1  e  2
decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  79,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2004, n.  139,  delle  dighe  di  Bric  Zerbino
(Piemonte), Figoi e Galano (Liguria), Sterpeto (Lazio), La Para e Rio
Grande (Umbria), Molinaccio (Marche),  Muraglione,  Montestigliano  e
Fosso Bellaria (Toscana), Pasquasia e Cuba (Sicilia), Gigliara  Monte
(Calabria), Muro Lucano (Basilicata). 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo, il  prof.  Roberto
Guercio, gia'  Commissario  delegato,  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3736 del  30  gennaio  2009,
per la messa in sicurezza delle dighe di cui  al  comma  1,  provvede
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della presente ordinanza a trasferire alla Direzione generale per  le
dighe  e  le  infrastrutture   idriche   ed   elettriche   tutta   la
documentazione tecnica, amministrativa e  contabile,  comprensiva  di
una relazione sulla situazione tecnica e amministrativa  di  ciascuno
sbarramento e di una ricognizione  dei  rapporti  giuridici  comunque
pendenti inerenti alla gestione commissariale relativa alle dighe  di
cui al comma 1. 
  3. Il medesimo Commissario delegato provvede, entro il  termine  di
cui al comma 2, a versare le risorse  finanziarie  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  n.  5257  al  medesimo  intestata,  pari   ad
€ 1.865.271,31,  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   la
successiva riassegnazione al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 2 e al  comma
2 dell'art. 4.