IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 10 gennaio 2014 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93; 
  Considerato che nella Regione Autonoma Valle d'Aosta dal 19  aprile
2013 il movimento franoso che interessa il versante  nord-occidentale
del Mont de la Saxe  nel  territorio  del  comune  di  Courmayeur  ha
conosciuto un significativo incremento; 
  Considerato che tale fenomeno franoso, in roccia molto complesso  e
di imponenti dimensioni, determina una grave  situazione  di  rischio
per la pubblica incolumita' e per la  viabilita'  internazionale  del
traforo del Monte Bianco; 
  Considerato, altresi', che tale fenomeno gravitativo dal 19  maggio
al 24 giugno 2013 ha comportato l'evacuazione di circa  100  abitanti
delle frazioni di La Palud e di  Entreves  e  della  Val  Ferret,  il
blocco dell'intera circolazione nella stessa valle  con  gravi  danni
economici alle attivita' turistiche, nonche' il preallarme anche  per
la circolazione internazionale da e per il traforo del Monte Bianco; 
  Tenuto conto che  la  situazione  di  rischio  e'  suscettibile  di
ulteriori aggravamenti in considerazione  del  progressivo  stato  di
degradazione dei settori superficiali della frana, il quale  facilita
l'infiltrazione delle  acque  provenienti  dallo  scioglimento  delle
coltri nevose deposte in quota dalle precipitazioni invernali; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al  superamento  della  grave  situazione  determinatasi  a   seguito
dell'evento franoso in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Vista la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta  del  23  agosto
2013; 
  Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile in data 5 agosto 2013; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello  stato  di
emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento,
lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del
movimento franoso che  dal  19  aprile  2013  interessa  il  versante
nord-occidentale del Mont de la Saxe nel  territorio  del  comune  di
Courmayeur, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile,  acquisita  l'intesa  della
Regione interessata, in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti
delle risorse di cui al comma 4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Autonoma
Valle d'Aosta provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi
conseguenti all'evento finalizzati al  superamento  della  situazione
emergenziale in atto. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi  nelle   more   della
ricognizione in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni,
si provvede nel limite di 11,55 milioni di euro, a valere  sul  Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  che  presenta   le   necessarie
disponibilita'. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 gennaio 2014 
 
                                                 Il Presidente: Letta