In relazione all'applicazione del decreto ministeriale  23  gennaio
2012 e s.m.i., si forniscono con la presente circolare precisazioni e
chiarimenti richiesti dagli operatori interessati, facendo riserva di
integrarli con successive istruzioni. 
1. Operatori economici (art. 2 del decreto). 
  La definizione puntuale degli operatori e'  riportata  all'art.  2,
comma 3. 
  Il comma 3-bis riporta alcune eccezioni alla stessa: 
    a) al primo periodo, laddove cita «Non e'  considerato  operatore
economico il produttore di  rifiuti  che  conferisce  gli  stessi  al
consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo n. 152/ 2006  e
s.m.i.» si intende dare la possibilita' all'operatore che cede  tutto
l'olio vegetale esausto a raccoglitori consorziati  di  cui  all'art.
233 del decreto legislativo n. 152/ 2006 e s.m.i. di essere esonerato
dall'obbligo di certificazione. 
  Si  puntualizza  che  in  questo  caso  il  raccoglitore,  solo  ed
esclusivamente se consorziato, e' il primo  operatore  economico  che
deve essere certificato. 
  Il trasportatore, distinto dal proprietario, che effettua  servizio
di raccolta e trasporto per conto terzi non e' considerato  operatore
economico. 
  Si specifica che per  proprietario  si  intende  colui  che  ha  un
contratto di acquisto con il produttore. 
  In ogni caso il trasportatore deve essere consorziato. 
  Possono accedere all'eccezione di  cui  al  comma  3-bis  anche  le
mense,  i  ristoranti  e  le  isole  ecologiche,  fermo  restando  il
conferimento della merce ad un operatore aderente al consorzio di cui
all'art. 233 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 
  Nel caso viceversa in cui il raccoglitore non e' consorziato, anche
il produttore di rifiuti deve sottoporsi a certificazione. 
    b) al secondo periodo, laddove cita «Non e' altresi'  considerato
operatore  economico  il  produttore  di  sottoprodotti  di   origine
animale, come definiti  dal  Regolamento  (CE)  n.  1069/2009  e  sue
modifiche e integrazioni, che conferisce gli stessi agli impianti  di
trattamento di cui al medesimo Regolamento nel rispetto dei requisiti
di  tracciabilita'  ivi  prescritti   e   utilizzando   i   documenti
commerciali previsti dal Regolamento (UE) n. 142/2011 e sue modifiche
e integrazioni» si fanno le seguenti precisazioni. Nel caso in cui il
conferimento  avvenga  tramite   un   trasportatore,   distinto   dal
proprietario, che effettua servizio di raccolta e trasporto per conto
terzi, questo stesso e' esonerato dall'obbligo di certificazione. 
2. Certificazione di gruppo (art. 5 del decreto). 
  La certificazione di gruppo di cui all'art. 5, comma 4  si  intende
applicabile solo ad aziende appartenenti alla  categoria  «Produzione
agricola». 
  Le  modalita'  di  funzionamento  di   tale   certificazione   sono
illustrate nella RT 31 di Accredia e successive revisioni. 
  Per le altre categorie tutti gli operatori economici devono aderire
al sistema di certificazione e quindi essere sottoposti a  verifiche;
non sono ammissibili criteri di campionamento. 
  E' tuttavia permesso,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  3,  che  un
operatore della catena si faccia carico delle spese di certificazione
di altri operatori. 
3. Certificato di sostenibilita' (art. 7 del decreto). 
  Sui siti web  del  Ministero  dell'ambiente,  del  Ministero  dello
sviluppo economico e del Gestore dei servizi energetici e' pubblicato
il fac-simile del  certificato  di  sostenibilita'  che  puo'  essere
utilizzato   dall'operatore   economico   che    lo    fornisce    in
accompagnamento alla partita di biocarburante o bioliquido immesso in
consumo. Lo stesso puo' essere in forma digitale o cartacea. 
  Il formato del fac-simile costituisce un esempio e non ha carattere
vincolante, tuttavia il suo utilizzo, nella versione  pubblicata  sui
siti web al momento della verifica, rende automatica  la  conformita'
con quanto richiesto dall'art. 7 del decreto ministeriale 23  gennaio
2012. 
4. Modalita'   operative   di   verifica   per   gli   organismi   di
  certificazione che operano nell'ambito  del  Sistema  Nazionale  di
  Certificazione (art. 5 del decreto). 
  Ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  lettera  a)  gli  organismi  di
certificazione devono effettuare una  verifica  iniziale  presso  gli
operatori che fanno richiesta di adesione  al  Sistema  Nazionale  di
Certificazione.   Durante   tale   sopralluogo   gli   organismi   di
certificazione  devono  verificare  anche   che   il   format   delle
dichiarazioni di conformita' o dei certificati di sostenibilita'  che
gli operatori economici si apprestano a rilasciare in accompagnamento
alle partite corrisponda a quanto  previsto  dall'art.  7.  Ai  sensi
dell'  art.  5,  comma  2,  lettere  b)  o  c),  gli   organismi   di
certificazione   devono   effettuare   una   verifica   retrospettiva
periodica. Durante tale sopralluogo gli organismi  di  certificazione
devono  verificare  anche  che  il  format  delle  dichiarazioni   di
conformita' o dei certificati di  sostenibilita'  che  gli  operatori
economici si apprestano a rilasciare in accompagnamento alle  partite
corrisponda a quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 23
gennaio 2012. 
5. Modalita'   operative   di   verifica   per   gli   organismi   di
  certificazione  e  degli  operatori  che  operano  nell'ambito  del
  Sistema Volontario per i biocarburanti che non  chiedono  l'accesso
  alle maggiorazioni (art. 8 del decreto). 
  Nel  caso  di  biocarburanti  che  non   vogliono   accedere   alle
maggiorazioni,  non  e'  richiesto  un  format  prestabilito  per  le
dichiarazioni di conformita' e/o certificati di sostenibilita' se gli
organismi  di  certificazione  operano  nell'ambito  di  un   sistema
volontario che copre tutte le informazioni necessarie a garantire  il
rispetto dei criteri  di  sostenibilita'  e  del  bilancio  di  massa
previste dalle direttive 2009/30/CE e 2009/28/CE. Il  certificato  di
sostenibilita' deve comunque riportare il nome del sistema volontario
utilizzato. 
6. Modalita'   operative   di   verifica   per   gli   organismi   di
  certificazione che operano nell'ambito del Sistema Volontario per i
  biocarburanti che chiedono l'accesso alle  maggiorazioni  (art.  11
  del decreto) e per i bioliquidi (art. 12 del decreto). 
  Nel caso di biocarburanti che vogliono accedere alle  maggiorazioni
e nel caso dei bioliquidi  gli  organismi  di  certificazione  devono
accertare, durante  la  verifica  iniziale  e  durante  le  verifiche
periodiche, anche che il format delle dichiarazioni di conformita'  o
dei certificati di sostenibilita' corrisponda a quanto  previsto  nel
caso di adesione al sistema nazionale di certificazione. 
  Sui siti web  del  Ministero  dell'ambiente,  del  Ministero  dello
sviluppo economico e del Gestore dei servizi energetici e' pubblicato
il fac-simile del  certificato  di  sostenibilita'  che  puo'  essere
utilizzato in questi casi. Il formato del fac-simile  costituisce  un
esempio e non ha carattere  vincolante,  tuttavia  il  suo  utilizzo,
nella versione pubblicata sui siti web  al  momento  della  verifica,
rende automatica la conformita' con l'art. 7 del decreto ministeriale
23 gennaio 2012.  Il  certificato  di  sostenibilita'  deve  comunque
riportare il nome del sistema volontario utilizzato. 
  All'art. 11, comma 2 , lettera b) e all'art. 12 , comma 2,  lettera
b), laddove cita  «ogni  partita  deve  essere  accompagnata  da  una
dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante  che  tutte
le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle  certificazioni
sono sotto il suo controllo» si intende quanto segue: 
    durante il controllo iniziale in  azienda  previsto  dal  sistema
volontario l'organismo di certificazione che  opera  nell'ambito  del
sistema volontario  verifica  che  la  tipologia  delle  informazioni
contenute   nella   dichiarazione   di   conformita'/certificato   di
sostenibilita'   che    intende    utilizzare    dall'operatore    in
accompagnamento alla partita sono sotto il suo  controllo  e  che  il
format da lui approvato delle  dichiarazioni/certificati  risponde  a
quanto  previsto  dall'art.  7,  commi  5,  6,  7  e  8  del  decreto
ministeriale 23 gennaio 2012; 
    durante il controllo periodico in azienda  previsto  dal  sistema
volontario l'organismo di certificazione che  opera  nell'ambito  del
sistema volontario  verifica  che  la  tipologia  delle  informazioni
contenute   nella   dichiarazione   di   conformita'/certificato   di
sostenibilita' che ha utilizzato l'operatore in accompagnamento  alla
partita sono sotto il suo controllo e che il format da lui  approvato
delle dichiarazioni/certificati risponde a quanto previsto  dall'art.
7, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012. 
  Sui siti web  del  Ministero  dell'ambiente,  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  del  Gestore  dei  servizi  energetici   sono
pubblicati i fac-simile della dichiarazione di cui sopra. 
  Il formato del fac-simile costituisce un esempio e non ha carattere
vincolante, tuttavia il suo utilizzo, nella versione  pubblicata  sui
siti web al momento della verifica, rende automatica  la  conformita'
del tipo di informazioni con quelle richieste dal decreto. 
  Questa dichiarazione non  va  prodotta  nel  caso  di  adesione  al
Sistema Nazionale di Certificazione. 
  Si fa presente che e' l'organismo di certificazione che effettua le
ispezioni periodiche secondo  le  regole  del  sistema  volontario  a
produrre tale dichiarazione. 
  Si precisa  dunque  che  non  e'  necessario  rivolgersi  ad  altri
organismi di  certificazione;  inoltre  non  e'  necessario  che  gli
organismi di certificazioni  debbano  operare,  oltre  che  sotto  un
sistema   volontario,   anche   sotto   il   Sistema   Nazionale   di
Certificazione. 
  Tale dichiarazione ha validita' a partire dalla  data  di  rilascio
della stessa, e fino  alla  successiva  ispezione  in  azienda;  deve
viaggiare come fotocopia in  accompagnamento  alle  dichiarazioni  di
conformita'/certificati  di  sostenibilita'  ed  e'   necessariamente
richiesta: 
    nel caso in cui tutta la filiera aderisca  a  sistemi  volontari,
solo per l'ultimo operatore economico che emette  il  certificato  di
sostenibilita'; 
    nel caso in cui l'ultimo operatore economico aderisca al  sistema
nazionale di certificazione, solo per l'ultimo operatore che aderisce
al sistema volontario che emette una dichiarazione di conformita'. 
  Tale documento deve essere redatto in lingua italiana o  in  lingua
inglese. 
  La presente circolare e' emanata sentito  il  parere  del  Comitato
tecnico consultivo sui biocarburanti ed e' pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2014 
 
                                            Il direttore generale     
                per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia     
                                                     Clini