IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  siano  individuati  dal  Governo  attraverso   un   Programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  Programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art.  13,  oltre  a
recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n.  443/2001  e  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato, prevede,  in  particolare,  che  le  opere  medesime  siano
comprese in Intese generali quadro tra  il  Governo  e  ogni  singola
Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto  coordinamento  e
della realizzazione degli interventi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
s.m.i.; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003,  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  unico  di
progetto (da ora in avanti CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE»  (da  ora  in
avanti anche «Codice dei contratti pubblici» o  «decreto  legislativo
n. 163/2006»), e s.m.i., e visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura  tecnica  di  missione»
alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la  coerenza
tra  i  contenuti  della  relazione   istruttoria   e   la   relativa
documentazione a supporto; 
    l'art. 256, che ha abrogato  il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge  finanziaria  2010),
che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni
autostradali sottoscritti con ANAS sino alla  data  del  31  dicembre
2009 sono approvati ope legis «a condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano  le  prescrizioni  richiamate  dalle  delibere  CIPE   di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati»; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, concernente  «Piano  straordinario  contro  le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa  antimafia»,
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e  recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei  conti  pubblici»,  che,  all'art.  43,   definisce   l'iter   di
approvazione per gli aggiornamenti o le revisioni  delle  convenzioni
autostradali vigenti, laddove comportino variazioni  o  modificazioni
al  piano  degli  investimenti  ovvero  ad   aspetti   di   carattere
regolatorio a tutela della finanza pubblica; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art.
1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma  delle  opere
strategiche, che all'allegato 1 include, tra i  «Sistemi  stradali  e
autostradali»  del  corridoio  plurimodale   tirrenico   Nord-Europa,
l'«Asse autostradale Cecina-Civitavecchia»; 
  Vista la delibera 27  dicembre  2002,  n.  143  (G.U.  n.  87/2003,
errata-corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato  ha
definito il sistema per  l'attribuzione  del  CUP,  che  deve  essere
richiesto dai  soggetti  responsabili  di  cui  al  punto  1.4  della
delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004),  con
la quale  questo  Comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,  e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con  la
quale  questo  Comitato,  nel  rivisitare  il  1°   Programma   delle
infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo  2005,
n.  3  (G.U.  n.  207/2005),  conferma  tra  i  «Sistemi  stradali  e
autostradali»  del  corridoio  plurimodale   tirrenico   Nord-Europa,
l'«Asse autostradale Cecina - Civitavecchia»; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (G.U. n. 197/2007), con  la
quale questo Comitato  ha  approvato  la  «Direttiva  in  materia  di
regolazione economica del settore autostradale»; 
  Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 116 (G.U. n. 110/2009),  con
la quale questo Comitato ha approvato il progetto  preliminare  della
tratta  «Rosignano  Marittimo  -  Civitavecchia»  del  predetto  asse
autostradale, individuando il Soggetto aggiudicatore in ANAS S.p.A. e
disponendo al punto 1.2 la variante  di  tracciato  prescritta  dalla
Regione Lazio che prevede l'affiancamento dell'autostrada alla strada
statale Aurelia  al  fine  di  ridurre  al  minimo  l'occupazione  di
territorio; 
  Vista la delibera 3 dicembre 2009, n. 118 (G.U. n.  299/2009),  con
la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo  del  1°
lotto «Rosignano Marittimo - San Pietro in  Palazzi»  della  predetta
tratta «Rosignano Marittimo - Civitavecchia»; 
  Vista la delibera 22 luglio 2010, n. 78 (G.U. n. 235/2010), con  la
quale questo Comitato ha preso atto dei  contenuti  dello  schema  di
«Convenzione unica» siglata tra ANAS S.p.A. e SAT p.A. e ha formulato
prescrizioni intese  ad  assicurare  l'invarianza  di  effetti  sulla
finanza pubblica, tra cui che «entro tre  mesi  dalla  sottoscrizione
del testo convenzionale  che  recepisca  le  prescrizioni  di  questo
Comitato di cui ai punti successivi, deve  essere  redatto  un  nuovo
piano economico-finanziario, in sostituzione di quello allegato  allo
schema di convenzione unica all'esame, in modo da riportare un valore
di subentro pressoche' nullo, fermo restando che permane a carico del
concedente la valutazione sull'attendibilita' delle stime di traffico
e sulla congruita' del costo delle opere»; 
  Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 89 (G.U. n. 16/2011), con la
quale questo Comitato  ha  approvato  il  progetto  definitivo  della
viabilita' secondaria del 1° lotto «Rosignano Marittimo - San  Pietro
in   Palazzi»   della   citata   tratta   «Rosignano   Marittimo    -
Civitavecchia»; 
  Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 7 (G.U. n. 200/2011),  con  cui
questo Comitato: 
    ha approvato il progetto definitivo  del  lotto  6A  Tarquinia  -
Civitavecchia  della  tratta  Rosignano  Marittimo  -   Civitavecchia
dell'Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia; 
    nel prendere atto che, in ottemperanza a  quanto  previsto  dalla
delibera  n.  78/2010,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti ha acquisito il piano economico finanziario elaborato dalla
concessionaria SAT con riferimento all'opera completa (per  un  costo
di circa 2 miliardi di  euro  e  un  valore  di  subentro  pressoche'
nullo), ha prescritto che  lo  stesso  assicurasse  che  il  progetto
definitivo  dell'intera  opera  fosse  coerente  con  il  valore  del
predetto piano economico-finanziario, fermo  restando  il  pressoche'
totale azzeramento del valore di subentro; 
    ha  prescritto  che,  ai  fini  dell'approvazione  del   progetto
definitivo dell'intera opera, il medesimo Ministero  assicurasse  sia
la coerenza delle assunzioni del piano economico-finanziario relativo
all'intero tracciato con quelle del piano finanziario del  lotto  6A,
sia la conformita' delle medesime assunzioni con le normali prassi di
mercato; 
  Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (G.U.  n.  3/2012),  con  la
quale, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e), del citato  decreto
legislativo n. 163/2006,  come  integrato  dall'art.  3  del  decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 113, questo Comitato: 
    ha approvato l'aggiornamento delle linee  guida  predisposte  dal
Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi  opere
- istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 15,
comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma  2,
del decreto legislativo n. 163/2006) - per definire i contenuti degli
accordi  che  il  soggetto  aggiudicatore   di   una   infrastruttura
strategica deve stipulare con gli organi  competenti  in  materia  di
sicurezza, nonche' di prevenzione e repressione della criminalita'; 
    ha stabilito che, qualora questo Comitato  abbia  gia'  proceduto
all'approvazione del progetto  preliminare  ovvero  venga  sottoposto
alla sua approvazione direttamente il progetto  definitivo  ai  sensi
dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
la delibera approvativa del progetto definitivo dovra' contenere  una
clausola  che  impegna  il  soggetto  aggiudicatore  a  stipulare  il
relativo protocollo di legalita'; 
  Vista  la  delibera  3  agosto  2012,  n.  85  (G.U.  n.  300/2012,
errata-corrige in G.U. n. 99/2013), con la quale questo  Comitato  ha
approvato il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A, 6B del  progetto
di completamento della tratta Rosignano - Civitavecchia, a esclusione
dei Lotti 4, 5B e 7, per uno sviluppo complessivo di 148  chilometri,
compresi  tra  Tarquinia  e   San   Pietro   in   Palazzi,   relativi
all'«Autostrada Al2 Livorno-Civitavecchia - Tratta Cecina  (Rosignano
Marittima) - Civitavecchia»; 
  Viste le note del 23 settembre 2013, n. 30349, e 24 settembre 2013,
n. 30619, con le  quali  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ha richiesto, rispettivamente, l'iscrizione all'ordine  del
giorno della prima riunione utile di questo Comitato  della  modifica
del punto 2.2  della  delibera  n.  85/2012  relativa  all'intervento
denominato «Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia. Tratta  Tarquinia
- San Pietro in Palazzi: lotti 2, 3,  5A,  6B»,  e  ha  trasmesso  la
relativa documentazione istruttoria; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista  la  nota   27   settembre   2013,   n.   3839,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Considerato che questo  Comitato  ha  condiviso  la  richiesta  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                             Prende atto 
 
delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: 
  che  la  citata   Autostrada   A12   Rosignano-Civitavecchia   (206
chilometri) risulta suddivisa nei seguenti lotti: 
    lotto 1: Rosignano-S.Pietro, 
    lotto 2: S. Pietro in Palazzi - Scarlino, 
    lotto 3: Scarlino - Grosseto Sud, 
    lotto 7: compreso nella cosiddetta «Bretella di Piombino», che la
relazione istruttoria indica come opera compensativa del Lotto 2,  ma
rimane funzionalmente indipendente dallo stesso Lotto 2 e oggetto  di
separata procedura; 
    lotto 4: Grosseto Sud - Fonteblanda, 
    lotto 5B: Fonteblanda - Ansedonia, 
    lotto 5A: Ansedonia - Pescia R., 
    lotto 6B: Pescia R. - Tarquinia, 
    lotto 6A: Tarquinia - Civitavecchia; 
  che con delibera n.  85/2012,  che  qui  si  intende  integralmente
richiamata,  questo  Comitato  ha  approvato,  con  prescrizioni,  il
progetto  definitivo  dell'«Autostrada  A12  Livorno-Civitavecchia  -
Tratta Cecina (Rosignano  Marittima)  -  Civitavecchia»  riferito  ai
lotti 2, 3,  5A,  6B  del  progetto  di  completamento  della  tratta
Rosignano - Civitavecchia, a esclusione dei Lotti 4, 5B e 7; 
  che la citata delibera n. 85/2012, al  punto  2.2,  primo  periodo,
prescrive che il piano  economico-finanziario  relativo  al  progetto
definitivo di tutti i lotti dell'autostrada in questione - inclusi  i
lotti 4, 5B e 7 non  ancora  sottoposti  all'approvazione  di  questo
Comitato - confermi un valore netto complessivo pari a 2 miliardi  di
euro e un valore di subentro pressoche' nullo,  restando  comunque  a
carico del concedente la valutazione sull'attendibilita' delle  stime
di traffico e sulla congruita' del costo dell'opera; 
  che, inoltre, il secondo periodo del richiamato punto  2.2  dispone
la   seguente   prescrizione:   «Tale   piano   economico-finanziario
definitivo di tutti i lotti dovra' tenere conto della  necessita'  di
escludere il meccanismo di  remunerazione  e  capitalizzazione  delle
poste figurative nel periodo di costruzione, prevedendosi che anche i
piani  economico-finanziari  dei  singoli  lotti  riflettano   questo
orientamento.», 
  che in data 18 dicembre  2012  la  delibera,  contenente  anche  la
prescrizione di cui all'alinea precedente, e' stata registrata  dalla
Corte dei conti; 
  che la  medesima  delibera  e'  stata  pubblicata,  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012, priva  della  prescrizione  di
cui  sopra,  e   successivamente   reintegrata   della   stessa   con
errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99/2013; 
  che, con relazione istruttoria 24  settembre  2013,  n.  30619,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha  rappresentato  che
l'ottemperanza alla prescrizione di cui al  succitato  errata-corrige
comporterebbe     una     sostanziale     modifica     del      piano
economico-finanziario regolatorio (PER) e delle tariffe applicabili e
determinerebbe un peggioramento degli  indicatori  di  sostenibilita'
del debito  e  della  capacita'  da  parte  della  concessionaria  di
remunerare i mezzi propri e accedere ai credito; 
  che, alla luce delle predette considerazioni,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  richiede  che  la  sopra  richiamata
prescrizione venga espunta dal punto 2.2  della  citata  delibera  n.
85/2012; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il punto 2.2 della delibera di  questo  Comitato  n.  85  del  3
agosto  2012,  relativa  all'approvazione  del  progetto   definitivo
dell'Autostrada  A12  Livorno-Civitavecchia,   tratta   Tarquinia-San
Pietro in Palazzi (Cecina), lotti 2, 3, 5A,  6B,  e'  sostituito  dal
seguente: «Il piano economico  -  finanziario  relativo  al  progetto
definitivo di tutti lotti dell'Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia -
Tratta Cecina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia, compresi i lotti
4, 5B e 7 non ancora sottoposti all'approvazione del Comitato, dovra'
confermare un valore netto complessivo pari a 2 miliardi, di cui alla
presa d'atto,  e  un  valore  di  subentro  pressoche'  nullo,  fermo
restando  che  permane  a  carico  del  concedente   la   valutazione
sull'attendibilita' delle stime di traffico e  sulla  congruita'  del
costo delle opere.» 
  2. Sono confermate tutte le altre disposizioni di cui  alla  citata
delibera n. 85/2012. 
    Roma, 27 settembre 2013 
 
                                       Il vice Presidente: Saccomanni 
 
Il segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione Economia e finanze, n. 118