L'AUTORITA' Nella riunione del Consiglio del 21 gennaio 2014; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali» che ha modificato la legge 22 febbraio 2000, n. 28; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-quater della legge n. 28 del 2000; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, aggiunge il comma 2-bis relativamente alla promozione della pari opportunita' tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, gli artt. 3 e 7 (Testo unico); Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; Vista la propria delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»; Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna», e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 18, comma 2; Vista la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante norme in materia di «Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna»; Vista la legge regionale statutaria 9 dicembre 2013, n. 2, contenente «Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013» (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna); Vista la legge regionale della regione Sardegna 6 marzo 1979, n. 7, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale»; Vista la legge regionale della regione Sardegna 26 luglio 2013, n. 16, concernente «L'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7» (Norme per l'elezione del Consiglio regionale); Vista la legge regionale della regione Sardegna 5 novembre 2013, n. 29, contenente «Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7»; Visto il decreto del Presidente della regione Sardegna n. 1/E del 29 dicembre 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Sardegna n. 1 del 2 gennaio 2014, con il quale sono stati convocati per il giorno 16 febbraio 2014 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna fissate per il giorno 16 febbraio 2014. Tali disposizioni si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell'ambito territoriale regionale interessato dalle consultazioni. 2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali non interessati dalla consultazione elettorale di cui al precedente comma 1. 3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con altre consultazioni elettorali e referendarie, saranno applicate le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascuna consultazione. 4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici come individuati al comma 2 del successivo art. 2.