L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 21 gennaio 2014; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare,
l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive  locali»  che  ha  modificato  la
legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
recante il Codice di autoregolamentazione di cui  all'art.  11-quater
della legge n. 28 del 2000; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di  concorso  nelle  pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art.  1  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, aggiunge  il  comma  2-bis  relativamente  alla
promozione della pari opportunita' tra  donne  e  uomini  nell'ambito
delle trasmissioni per la comunicazione politica; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,  ed,  in
particolare, gli artt. 3 e 7 (Testo unico); 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010,
recante «Regolamento in materia di  pubblicazione  e  diffusione  dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la propria delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante
«Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali»; 
  Vista la propria delibera  n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,
recante  «Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo
politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti
televisive nazionali»; 
  Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  recante
«Statuto speciale per la Sardegna», e successive modificazioni ed, in
particolare, l'articolo 18, comma 2; 
  Vista la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante
norme  in  materia  di  «Legge   statutaria   elettorale   ai   sensi
dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna»; 
  Vista  la  legge  regionale  statutaria  9  dicembre  2013,  n.  2,
contenente «Abrogazione del comma  3  dell'articolo  22  della  legge
statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013» (Legge  statutaria
elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto  speciale  per  la
Sardegna); 
  Vista la legge regionale della regione Sardegna 6 marzo 1979, n. 7,
recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale»; 
  Vista la legge regionale della regione Sardegna 26 luglio 2013,  n.
16, concernente «L'organizzazione amministrativa del  procedimento  e
delle votazioni per l'elezione del Presidente  della  Regione  e  del
Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979,  n.
7» (Norme per l'elezione del Consiglio regionale); 
  Vista la legge regionale della regione Sardegna 5 novembre 2013, n.
29, contenente «Norme in materia di procedura  elettorale.  Modifiche
alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge  regionale  6
marzo 1979, n. 7»; 
  Visto il decreto del Presidente della regione Sardegna n.  1/E  del
29 dicembre 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  regione
Sardegna n. 1 del 2 gennaio 2014, con il quale sono  stati  convocati
per il giorno 16 febbraio 2014 i comizi per  l'elezione  diretta  del
Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in  attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione  ai  principi
del      pluralismo,      dell'imparzialita',      dell'indipendenza,
dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si
riferiscono alle consultazioni per le elezioni del  Presidente  della
Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna  fissate  per  il
giorno 16 febbraio 2014. Tali disposizioni si applicano nei confronti
delle emittenti locali che esercitano l'attivita' di  radiodiffusione
televisiva e sonora privata e della  stampa  quotidiana  e  periodica
nell'ambito territoriale regionale interessato dalle consultazioni. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
non interessati dalla consultazione elettorale di cui  al  precedente
comma 1. 
  3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con  altre
consultazioni  elettorali  e  referendarie,  saranno   applicate   le
disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative
a ciascuna consultazione. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 
  5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo
per  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive   nazionali   private
l'obbligo  del  rispetto  dei  principi  generali   in   materia   di
informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3
e 7 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici,
nella legge 22 febbraio 2000, n. 28,  e  nei  relativi  provvedimenti
attuativi dell'Autorita'. In  particolare,  nei  telegiornali  e  nei
programmi di approfondimento  informativo,  qualora  in  essi  assuma
carattere  rilevante  l'esposizione   di   opinioni   e   valutazioni
politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente
provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia  ed  equilibrata
presenza ai diversi soggetti politici come individuati al comma 2 del
successivo art. 2.