La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; premesso: che con decreto del Presidente della Regione del 29 dicembre 2013, n. 1/E sono stati convocati i comizi elettorali e indette le elezioni del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna per il giorno 16 febbraio 2014; visti a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", nel suo complesso; d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; e) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo "Statuto speciale per la Sardegna"; f) la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante la "Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna"; g) la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante le "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano"; h) la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale"; i) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante "Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7"; l) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante "Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7". Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 16 febbraio 2014. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1. 3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui alla presente delibera siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto. 4. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.