La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi; 
premesso: 
  che con decreto del Presidente della Regione del 29 dicembre  2013,
n. 1/E sono stati convocati i comizi elettorali e indette le elezioni
del Presidente e del XV Consiglio regionale  della  Sardegna  per  il
giorno 16 febbraio 2014; 
visti 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI  e
di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'articolo  3  del  testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, approvato con il  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22  febbraio  2000,  n.
28; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero
delle comunicazioni e la RAI, nonche' gli atti di indirizzo approvati
dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo
2003; 
  c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante  "Disposizioni  per  la
parita' di accesso ai  mezzi  di  informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica",  nel  suo
complesso; 
  d)  la  legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; 
  e) la legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  3,  recante  lo
"Statuto speciale per la Sardegna"; 
  f) la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante la
"Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello  Statuto
speciale per la Sardegna"; 
  g) la legge costituzionale  31  gennaio  2001,  n.  2,  recante  le
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  dei  Presidenti  delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano"; 
  h) la legge regionale 6  marzo  1979,  n.  7,  recante  "Norme  per
l'elezione del Consiglio regionale"; 
  i)  la  legge  regionale   26   luglio   2013,   n.   16,   recante
"Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per
l'elezione del Presidente della Regione e  del  Consiglio  regionale.
Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7"; 
  l) la legge regionale 5 novembre 2013,  n.  29  recante  "Norme  in
materia di procedura elettorale. Modifiche alla  legge  regionale  26
luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7". 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4  e  5  della  legge  22  febbraio  2000  n.  28,  si
riferiscono alle campagne per le elezioni del  Presidente  e  del  XV
Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 16  febbraio
2014. 
  2. Le disposizioni del  presente  provvedimento  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alle
consultazioni di cui al comma 1. 
  3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui  alla  presente
delibera  siano  ritrasmesse  per  l'estero  da  RAI  Internazionale,
garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti
i soggetti politici aventi diritto. 
  4. Alle campagne elettorali di  cui  alla  presente  delibera  sono
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.