IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato; Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetale, che producono perdite superiori al 30 per cento della produzione media annua; Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche; Visto il decreto 20 aprile 2011, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011, reg. n. 3, foglio n. 280, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari; Visto il decreto 13 dicembre 2011, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, reg. n. 1, foglio n. 277, con il quale e' stato modificato il decreto ministeriale 20 aprile 2011 soprarichiamato, per consentire la stipula delle polizze pluri e multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, con entrata in copertura delle assicurazioni agevolate l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto; Visto l'art. 127, della legge n. 388 del 2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Vista la nota 9 ottobre 2013 con la quale Ismea ha trasmesso i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati nel triennio del periodo da ottobre 2010 a settembre 2013; Ritenuto di adottare, ai fini della stipula delle polizze assicurative agevolate pluri e multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati da Ismea nel triennio ottobre 2010-settembre 2013, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2014; Decreta: Art. 1 1. I prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. 2. I predetti valori, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 3. Per le produzioni biologiche, ove non riportato nell'allegato, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, inoltre, sul certificato deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».