IL MINISTRO 
          DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della  Commissione  del  15
dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione
di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87,
paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato; 
  Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del
19 gennaio  2009,  che  prevede,  tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetale, che producono perdite  superiori  al  30  per  cento  della
produzione media annua; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria  di  cui  all'art.  68  del  Regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto 20 aprile  2011,  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1°
giugno 2011, reg. n. 3, foglio  n.  280,  con  il  quale  sono  stati
adeguati i termini, le modalita' e le procedure  per  la  concessione
dei  contributi  pubblici  sui  premi  assicurativi   delle   polizze
agevolate  alla  luce   dell'introduzione   dei   nuovi   canali   di
finanziamento comunitari; 
  Visto il decreto 13 dicembre 2011, del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30
gennaio 2012, reg. n. 1,  foglio  n.  277,  con  il  quale  e'  stato
modificato il decreto ministeriale 20  aprile  2011  soprarichiamato,
per consentire la stipula delle polizze  pluri  e  multi  rischi  sui
seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a  partire  dal
momento delle semine, con entrata in  copertura  delle  assicurazioni
agevolate l'anno precedente a quello di presentazione  della  domanda
di aiuto; 
  Visto l'art. 127, della legge n. 388 del  2000,  che  al  comma  3,
prevede la individuazione dei valori  delle  produzioni  assicurabili
con  polizze  agevolate,  sulla  base  dei  prezzi  di  mercato  alla
produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per  il  mercato
agricolo alimentare); 
  Vista la nota 9 ottobre 2013 con la  quale  Ismea  ha  trasmesso  i
prezzi  medi  di  mercato  delle  produzioni  agricole  rilevati  nel
triennio del periodo da ottobre 2010 a settembre 2013; 
  Ritenuto  di  adottare,  ai  fini  della  stipula   delle   polizze
assicurative agevolate pluri e multi rischi sui seminativi  da  pieno
campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine,
la media dei prezzi dei  singoli  prodotti,  rilevati  da  Ismea  nel
triennio ottobre 2010-settembre 2013, quali importi massimi entro cui
devono essere contenuti i prezzi unitari per  la  determinazione  dei
valori delle produzioni assicurabili nel 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo  a  ciclo
autunno primaverile, applicabili per  la  determinazione  dei  valori
assicurabili al mercato  agevolato  nell'anno  2014,  sono  riportati
nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. I predetti valori, codificati per area, per prodotto o gruppo di
prodotti della medesima specie  botanica  o  gruppo  varietale  delle
produzioni  vegetali,  devono  essere  considerati  prezzi   massimi,
nell'ambito dei quali, in sede di stipula  delle  polizze,  le  parti
contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori,  in
base alle caratteristiche qualitative e  alle  condizioni  locali  di
mercato. 
  3. Per le produzioni biologiche, ove non  riportato  nell'allegato,
il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione, puo' essere maggiorato fino al 20  per  cento.  In  tale
caso, al certificato di  polizza  deve  essere  allegato  l'attestato
dell'Organismo di controllo preposto,  per  le  successive  verifiche
della Regione territorialmente competente, inoltre,  sul  certificato
deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».