IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente il Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20  giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'intervento del Fondo  per  la
crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli
ambiti tecnologici  identificati  dal  Programma  quadro  comunitario
«Orizzonte 2020»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Considerata l'esigenza di consentire  agli  organismi  di  ricerca,
come definiti nel citato decreto 20 giugno 2013, la  possibilita'  di
presentare,  congiuntamente  con  altri  soggetti  proponenti,   piu'
progetti di ricerca e sviluppo compatibilmente con le risorse umane e
strumentali a disposizione degli stessi organismi di ricerca; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di garantire che  i  progetti  di
ricerca  e  sviluppo  presentati  nell'ultimo  giorno  in  cui   sono
disponibili risorse finanziarie non siano selezionati sulla  base  di
una procedura condizionata  dalla  diversa  velocita'  dei  mezzi  di
trasmissione  informatica  a  disposizione   delle   imprese   e   di
introdurre, pertanto, dei criteri di selezione qualitativi; 
  Considerato che le agevolazioni previste dal  predetto  decreto  20
giugno 2013 sono concesse nella forma del finanziamento  agevolato  a
fronte del quale non e' richiesta alcuna garanzia reale  o  personale
da parte delle imprese beneficiarie e che,  pertanto,  i  criteri  di
selezione  qualitativi  devono  essere   collegati   alle   capacita'
finanziarie delle imprese proponenti; 
  Ritenuto necessario per le motivazioni sopra indicate apportare  le
conseguenti modifiche al piu' volte citato decreto 20 giugno 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno  2013
di cui alle premesse e' modificato come segue: 
    a) all'art. 10,  comma  2,  dopo  le  parole  «365  giorni»  sono
aggiunte le seguenti: «, ad  eccezione  degli  Organismi  di  ricerca
secondo quanto previsto al comma 2-bis»; 
    b) all'art. 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.
Nell'arco temporale di cui al  comma  2,  gli  Organismi  di  ricerca
possono  partecipare  a  piu'  progetti  congiunti  mediante   propri
istituti,    dipartimenti     universitari     o     altre     unita'
organizzative-funzionali    dotati    di    autonomia     gestionale,
organizzativa  e  finanziaria.  Al  fine  di  garantire  la  corretta
realizzazione del progetto presentato,  ciascuno  di  tali  istituti,
dipartimenti  o  unita'  organizzative-funzionali  dell'Organismo  di
ricerca puo' partecipare ad un solo progetto.»; 
    c) all'art. 11, comma 1, dopo le  parole:  «Il  Soggetto  gestore
procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni» sono  inserite
le seguenti: «, fermo restando quanto previsto al comma 1-bis,»; 
    d) all'art. 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.
Qualora le risorse residue non  consentano  l'accoglimento  integrale
delle domande presentate nello stesso  giorno,  le  predette  domande
sono  ammesse  all'istruttoria  in  base   alla   posizione   assunta
nell'ambito  di  una  specifica  graduatoria  di   merito,   fino   a
esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 2,
comma 4, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria e'  formata
in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito  a  ciascun
programma in relazione al  criterio  di  cui  all'art.  9,  comma  2,
lettera b). In caso di  parita'  di  punteggio  tra  piu'  programmi,
prevale il programma con il minor costo presentato.». 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal  decreto  di  cui  al
comma 1 non espressamente modificato dal presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 dicembre 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato 

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2014 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 143