IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio
1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla  registrazione,
fra  le  altre,  della  denominazione  di  origine  protetta   «Coppa
Piacentina» e il successivo Regolamento (UE) n. 894 della Commissione
del 22 agosto 2011 con il quale e' stata approvata  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  11  gennaio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  n.  26  del  2
febbraio  2011,  con  il  quale  l'organismo   «ECEPA   -   Ente   di
certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza,  strada
dell'Anselma n. 5, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per
la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dall'11 gennaio 2011; 
  Considerato che il «Consorzio  Salumi  Piacentini»  non  ha  ancora
provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il
triennio successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione  sopra
citata, sebbene sollecitato in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione  di  origine  protetta  «Coppa
Piacentina» anche nella fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con  decreto  11
gennaio  2011,   fino   all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo
dell'autorizzazione  all'organismo  denominato  «ECEPA  -   Ente   di
certificazione prodotti agroalimentari»  oppure  all'eventuale  nuovo
organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ECEPA -  Ente
di certificazione prodotti  agroalimentari»  con  sede  in  Piacenza,
strada dell'Anselma n. 5, con decreto 11 gennaio 2011 ad effettuare i
controlli  per  la   denominazione   di   origine   protetta   "Coppa
Piacentina", registrata con il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio
1996,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.