IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pancetta piacentina» e il successivo regolamento (UE) n. 1170 della Commissione del 10 dicembre 2010 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 11 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 2011, con il quale l'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pancetta piacentina»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dall'11 gennaio 2011; Considerato che il «Consorzio salumi piacentini» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta piacentina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 11 gennaio 2011, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; Decreta: Art. 1 L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, con decreto 11 gennaio 2011 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pancetta piacentina», registrata con il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.