IL DIRETTORE GENERALE per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente indirizzi per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23, comma 2, dispone che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica assume la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto 8 marzo 2013, che stabilisce che, in sede di prima attuazione, le risorse del Fondo per la crescita sostenibile possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 31 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; Visto il decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, concernente l'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata dalla delibera n. 46 del 19 luglio 2013, che ha, tra l'altro, destinato euro 100.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attivita' produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano; Visto il decreto 8 aprile 2013 del Ministro per la coesione territoriale che ha ripartito le predette risorse, destinando euro 15.000.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale; Visto il decreto 22 ottobre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, che ha disciplinato la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo in grado di contribuire all'accrescimento di competitivita' delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del predetto decreto 22 ottobre 2013, che dispone che con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali siano determinati modalita' e termini per la presentazione delle domande di agevolazione e siano resi disponibili i modelli da utilizzare; Decreta: Art. 1 Modalita' e termini di presentazione delle domande di agevolazione 1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013 (nel seguito decreto), i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalita' indicate al comma 2, la seguente documentazione: a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto proponente: 1) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1; 2) scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2; 3) piano di sviluppo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3; 4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle dimensioni di impresa di cui all'allegato n. 4; 5) bilanci relativi agli ultimi due esercizi approvati; b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da piu' soggetti proponenti: 1) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5; 2) scheda tecnica, per ciascuno dei soggetti proponenti, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2; 3) piano di sviluppo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3; 4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei proponenti relativa alle dimensioni di impresa di cui all'allegato n. 4; 5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei proponenti, ad eccezione degli organismi di ricerca, relativa ai requisiti di accesso ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 6, della direttiva ministeriale 10 luglio 2008, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6; 6) per ciascuno dei soggetti proponenti, bilanci relativi agli ultimi due esercizi approvati; 7) contratto di rete o altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformita' a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto. 2. La domanda di agevolazione, in bollo e completa di tutti gli allegati previsti, deve essere, pena l'invalidita', sottoscritta mediante firma digitale e presentata a partire dal 26 febbraio 2014 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dps.iai.div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it. 3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale sono considerate inammissibili. 4. La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidita' della domanda, i moduli disponibili nella sezione «Cratere sismico aquilano» del sito internet del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero): www.mise.gov.it. 5. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e' comunicata con provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.