IL DIRETTORE GENERALE 
        per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 
 
  Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  che
ha istituito presso il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  il  Fondo  speciale  rotativo   per   l'innovazione
tecnologica; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, contenente indirizzi per la concessione
delle agevolazioni del  Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica; 
  Vista la direttiva 10  luglio  2008  del  Ministro  dello  sviluppo
economico concernente l'adeguamento della direttiva 16  gennaio  2001
alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore  di
ricerca, sviluppo e innovazione  (2006/C  323/01),  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10  settembre
2008; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23, comma 2,  dispone
che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione  tecnologica  assume
la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto 8  marzo  2013,
che stabilisce che, in sede di prima attuazione, le risorse del Fondo
per  la  crescita  sostenibile  possono  essere  utilizzate  per   il
finanziamento degli interventi di cui  all'art.  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato
nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale  di  esenzione
per categoria)  e,  in  particolare,  l'art.  31  che  stabilisce  le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune  ed  esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; 
  Visto il decreto del  Commissario  delegato  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009,  n.  3,  come  successivamente
integrato  dal  decreto  17   luglio   2009,   n.   11,   concernente
l'individuazione dei comuni  danneggiati  dagli  eventi  sismici  che
hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della  regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; 
  Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata
dalla delibera n. 46  del  19  luglio  2013,  che  ha,  tra  l'altro,
destinato euro 100.000.000,00, a valere sulle risorse del  Fondo  per
lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attivita'  produttive  e
della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano; 
  Visto il decreto  8  aprile  2013  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale che ha ripartito le predette  risorse,  destinando  euro
15.000.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca  industriale  e
prevalente sviluppo sperimentale; 
  Visto il decreto  22  ottobre  2013  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n.  300  del  23  dicembre  2013,  che  ha  disciplinato  la
concessione delle agevolazioni in favore  di  programmi  di  sviluppo
sperimentale,  comprendenti   eventualmente   anche   attivita'   non
preponderanti di ricerca industriale, finalizzati alla  realizzazione
di innovazioni di prodotto e/o di processo in  grado  di  contribuire
all'accrescimento  di  competitivita'  delle  imprese  operanti   nel
territorio del cratere sismico aquilano; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del predetto  decreto  22
ottobre  2013,  che  dispone  che  con  provvedimento  del  Direttore
generale  della  Direzione  generale   per   l'incentivazione   delle
attivita' imprenditoriali siano determinati modalita' e  termini  per
la  presentazione  delle  domande  di  agevolazione  e   siano   resi
disponibili i modelli da utilizzare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Modalita' e termini di presentazione 
                    delle domande di agevolazione 
 
  1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste  dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22  ottobre  2013  (nel
seguito decreto), i soggetti proponenti  sono  tenuti  a  presentare,
secondo le modalita' indicate al comma 2, la seguente documentazione: 
    a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto
da un unico soggetto proponente: 
      1) domanda di agevolazione, redatta secondo lo  schema  di  cui
all'allegato n. 1; 
      2)  scheda  tecnica,  redatta  secondo   lo   schema   di   cui
all'allegato n. 2; 
      3)  piano  di  sviluppo,  redatto  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 3; 
      4)  dichiarazione  sostitutiva  d'atto  notorio  relativa  alle
dimensioni di impresa di cui all'allegato n. 4; 
      5) bilanci relativi agli ultimi due esercizi approvati; 
    b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto
congiuntamente da piu' soggetti proponenti: 
      1) domanda di agevolazione, redatta secondo lo  schema  di  cui
all'allegato n. 5; 
      2)  scheda  tecnica,  per  ciascuno  dei  soggetti  proponenti,
redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2; 
      3)  piano  di  sviluppo,  redatto  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 3; 
      4) dichiarazione sostitutiva d'atto  notorio  di  ciascuno  dei
proponenti relativa alle dimensioni di impresa di cui all'allegato n.
4; 
      5) dichiarazione sostitutiva d'atto  notorio  di  ciascuno  dei
proponenti, ad eccezione degli  organismi  di  ricerca,  relativa  ai
requisiti di accesso ai  sensi  dell'art.  3,  commi  1  e  6,  della
direttiva ministeriale 10 luglio 2008, redatta secondo lo  schema  di
cui all'allegato n. 6; 
      6) per ciascuno dei soggetti proponenti, bilanci relativi  agli
ultimi due esercizi approvati; 
      7) contratto di rete o altra tipologia  di  contratto  volta  a
definire una collaborazione  effettiva,  stabile  e  coerente  tra  i
soggetti  proponenti,  definito  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto. 
  2. La domanda di agevolazione, in bollo e  completa  di  tutti  gli
allegati previsti,  deve  essere,  pena  l'invalidita',  sottoscritta
mediante firma digitale e presentata a partire dal 26 febbraio 2014 a
mezzo posta elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:
dps.iai.div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it. 
  3. Le domande presentate antecedentemente  al  termine  iniziale  o
successivamente al termine finale sono considerate inammissibili. 
  4. La domanda di agevolazione e i relativi allegati  devono  essere
compilati  utilizzando  esclusivamente,  pena   l'invalidita'   della
domanda,  i  moduli  disponibili  nella  sezione   «Cratere   sismico
aquilano» del sito internet del Ministero  dello  sviluppo  economico
(nel seguito Ministero): www.mise.gov.it. 
  5. La chiusura dello sportello per la presentazione  delle  domande
e'  comunicata  con  provvedimento   del   Direttore   generale   per
l'incentivazione delle attivita'  imprenditoriali,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet  del
Ministero.