IL CAPO del Dipartimento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale e' stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta; Considerato che il fenomeno franoso in argomento sta determinando una grave situazione di rischio per la pubblica incolumita' e per la viabilita' internazionale del traforo del Monte Bianco; Considerato, altresi', che tale fenomeno gravitativo dal 19 maggio al 24 giugno 2013 ha comportato l'evacuazione di circa 100 abitanti delle frazioni di La Palud e di Entreves e della Val Ferret, il blocco dell'intera circolazione nella stessa valle con gravi danni economici alle attivita' turistiche, nonche' il preallarme anche per la circolazione internazionale da e per il traforo del Monte Bianco; Tenuto conto che la situazione di rischio e' suscettibile di ulteriori aggravamenti in considerazione del progressivo stato di degradazione dei settori superficiali della frana, il quale facilita l'infiltrazione delle acque provenienti dallo scioglimento delle coltri nevose deposte in quota dalle precipitazioni invernali; Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento franoso in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Vista la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 23 agosto 2013, nella quale si evidenzia, tra l'altro, che i costi necessari a fronteggiare l'evento franoso in rassegna, ammontano ad euro 11,55 milioni; Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta con nota prot. n. 719/GAB del 30 gennaio 2014; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dal movimento franoso di cui in premessa, il Coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche della regione autonoma Valle d'Aosta e' nominato Commissario delegato. 2. Il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza puo' avvalersi delle strutture organizzative della regione autonoma Valle d'Aosta, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato, al fine di mitigare gli effetti sul territorio del movimento franoso di cui in premessa, predispone, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza e nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, nonche' i primi interventi urgenti di monitoraggio e messa in sicurezza del territorio, gia' posti in essere dal comune di Courmayeur e dalla regione autonoma Valle d'Aosta; b) gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessari a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti del movimento franoso in rassegna. 4. Il piano di cui al comma 1 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.