IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16 e l'art. 17; 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; 
  Viste le Comunicazioni della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico  generale  (GUUE  2012/C  8/02)  e   la   Decisione   della
Commissione europea  riguardante  l'applicazione  delle  disposizioni
dell'art.  106,  paragrafo  2,   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di  compensazione
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a  determinate  imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico  generale
(GUUE 2012/L 7); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato
al Ministro dei trasporti e della navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli
scali nello stesso contemplati in conformita' alle  disposizioni  del
Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha  esteso
le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144
anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria; 
  Visto l'art. 135 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  che  ha
stabilito  che  per  assicurare  la  continuita'  territoriale  della
Sicilia, l'entita' del cofinanziamento della  Regione  Siciliana  non
potra' essere inferiore al 50% del contributo statale; 
  Visto il decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 22 del 28 gennaio 2009, avente ad oggetto «Imposizione di oneri di
servizio  pubblico  sulle  rotte  Pantelleria-Trapani  e   viceversa,
Pantelleria-Palermo  e  viceversa,  Lampedusa-Palermo  e   viceversa,
Lampedusa-Catania e viceversa,  Trapani-Milano  Linate  e  viceversa,
Trapani-Roma Fiumicino, cosi' come modificato dal D.M. n. 551 del  24
giugno 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale  -  n.  156  dell'8  luglio  2009,  che  ha
soppresso le rotte da e per lo scalo di Trapani con gli aeroporti  di
Roma-Fiumicino e Milano-Linate; 
  Visto l'art. 1, comma 310, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228
(Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012  -
Supplemento Ordinario n. 212, che ha previsto per gli anni  dal  2013
al 2016 i finanziamenti, per la quota parte a carico dello Stato, per
assicurare la  continuita'  territoriale  delle  isole  minore  della
Sicilia; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n.  10256
del 21 febbraio 2013 con la quale viene comunicato che, in attuazione
dell'art.  1,  comma  310  della  legge  di  stabilita'  2013,  viene
istituito nel bilancio pluriennale dello Stato - stato di  previsione
del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  il  nuovo
capitolo di spesa nel quale vengono disposte  le  somme  destinate  a
garantire la continuita' territoriale nei collegamenti aerei  per  le
isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali; 
  Considerata la necessita' di individuare nuovi parametri sui  quali
articolare  l'imposizione  di  oneri   di   servizio   pubblico   sui
collegamenti aerei tra gli scali aeroportuali della Sicilia e  quelli
delle due isole minori della Sicilia, tramite una nuova Conferenza di
servizi; 
  Vista la delega conferita con nota n. 0031223 del 30 settembre 2013
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della
Regione Sicilia, ai sensi dell'art.  36,  comma  3,  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la conferenza di  servizi
al fine di individuare il contenuto degli oneri di servizio  pubblico
da imporre sui collegamenti aerei  con  le  isole  di  Pantelleria  e
Lampedusa; 
  Vista la nota ministeriale  n.  0031770  del  2  ottobre  2013  che
individua tra gli interventi da finanziare con gli  stanziamenti  del
bilancio  dello  Stato  2013  a  favore  dell'ENAC   e   non   ancora
finalizzati, gravanti sui capitoli di spesa 1923 e 1921 del Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  la  continuita'  territoriale
delle isole minori di Lampedusa e Pantelleria con la Sicilia; 
  Vista la nota  n  16681  del  18  ottobre  2013  con  la  quale  il
Presidente della Regione Siciliana indice e convoca la conferenza  di
servizi per individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico
da imporre sui collegamenti aerei  con  le  isole  di  Pantelleria  e
Lampedusa; 
  Viste le risultanze della conferenza di servizi sopra  citata,  che
si e' tenuta presso la sede del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti in Roma, nei giorni 7 e 21 novembre 2013 e che ha  definito
i parametri su cui articolare  una  nuova  imposizione  di  oneri  di
servizio pubblico sui collegamenti aerei tra Pantelleria e  Lampedusa
e gli scali di Palermo, Trapani e Catania; 
  Vista la nota ministeriale n. 0040761 del  29  novembre  2013  che,
tenuto conto delle determinazioni della Conferenza di  servizi  sulla
continuita' territoriale della Sicilia, conferma il  contenuto  della
nota ministeriale sopra citata n. 0031770 del 2 ottobre 2013; 
  Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale
delle isole minori  siciliane  attraverso  voli  di  linea  adeguati,
regolari e continuativi tra lo scalo di Pantelleria e  gli  scali  di
Trapani e Palermo e tra lo scalo di Lampedusa e quelli di  Palermo  e
Catania; 
  Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio
pubblico sui  collegamenti  da  e  per  le  isole  di  Pantelleria  e
Lampedusa occorre far cessare gli  effetti  del  regime  onerato  sui
medesimi  collegamenti,   cosi'   come   disciplinato   dal   decreto
ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite dal  presente  Decreto,  il
servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e  viceversa,
Pantelleria-Palermo  e  viceversa,  Lampedusa-Palermo  e   viceversa,
Lampedusa-Catania e viceversa, costituisce  un  servizio  d'interesse
economico generale.