IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; Viste le Comunicazioni della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria; Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha stabilito che per assicurare la continuita' territoriale della Sicilia, l'entita' del cofinanziamento della Regione Siciliana non potra' essere inferiore al 50% del contributo statale; Visto il decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino, cosi' come modificato dal D.M. n. 551 del 24 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009, che ha soppresso le rotte da e per lo scalo di Trapani con gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate; Visto l'art. 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 212, che ha previsto per gli anni dal 2013 al 2016 i finanziamenti, per la quota parte a carico dello Stato, per assicurare la continuita' territoriale delle isole minore della Sicilia; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10256 del 21 febbraio 2013 con la quale viene comunicato che, in attuazione dell'art. 1, comma 310 della legge di stabilita' 2013, viene istituito nel bilancio pluriennale dello Stato - stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - il nuovo capitolo di spesa nel quale vengono disposte le somme destinate a garantire la continuita' territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali; Considerata la necessita' di individuare nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle due isole minori della Sicilia, tramite una nuova Conferenza di servizi; Vista la delega conferita con nota n. 0031223 del 30 settembre 2013 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la conferenza di servizi al fine di individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa; Vista la nota ministeriale n. 0031770 del 2 ottobre 2013 che individua tra gli interventi da finanziare con gli stanziamenti del bilancio dello Stato 2013 a favore dell'ENAC e non ancora finalizzati, gravanti sui capitoli di spesa 1923 e 1921 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la continuita' territoriale delle isole minori di Lampedusa e Pantelleria con la Sicilia; Vista la nota n 16681 del 18 ottobre 2013 con la quale il Presidente della Regione Siciliana indice e convoca la conferenza di servizi per individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa; Viste le risultanze della conferenza di servizi sopra citata, che si e' tenuta presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Roma, nei giorni 7 e 21 novembre 2013 e che ha definito i parametri su cui articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra Pantelleria e Lampedusa e gli scali di Palermo, Trapani e Catania; Vista la nota ministeriale n. 0040761 del 29 novembre 2013 che, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza di servizi sulla continuita' territoriale della Sicilia, conferma il contenuto della nota ministeriale sopra citata n. 0031770 del 2 ottobre 2013; Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale delle isole minori siciliane attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Pantelleria e gli scali di Trapani e Palermo e tra lo scalo di Lampedusa e quelli di Palermo e Catania; Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per le isole di Pantelleria e Lampedusa occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009; Decreta: Art. 1 Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente Decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.