IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Visto in particolare l'art. 42 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011, che prevede al comma 6 l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione di una disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di competenza del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) avente ad oggetto: a) le modalita' con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi; b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE; c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale; d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle autorita' pubbliche competenti all'erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'art. 23, comma 3; e) le modalita' con cui il GSE trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito: Autorita') gli esiti delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di competenza della medesima Autorita' di cui all'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il documento inviato dal GSE in data 29 settembre 2011 recante gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli; Considerata la necessita' di integrare l'istruttoria attraverso il confronto con gli altri soggetti pubblici interessati, quali l'Autorita', i gestori del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e lo stesso GSE per quanto riguarda in particolare l'individuazione dell'attivita' di supporto dei gestori di rete e delle violazioni rilevanti, il coordinamento con gli atti dell'Autorita' e la procedimentalizzazione dell'attivita' di controllo; Ritenuto opportuno emanare specifici provvedimenti per ciascuna macro-tipologia di impianti e dedicare il presente decreto alla definizione di un sistema organico di controllo in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica; Ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi istruttori per la definizione di un'analoga disciplina in materia di incentivi per la produzione di energia termica, atteso che la breve esperienza finora maturata non consente di individuare compiutamente le specifiche modalita' di controllo nonche' le violazioni rilevanti; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in conformita' ai principi di efficienza, efficacia, proporzionalita' e ragionevolezza, disciplina le attivita' inerenti i controlli sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali e' presentata istanza di accesso o richiesta di incentivo, ovvero che percepiscono incentivi la cui erogazione e' di competenza del GSE. 2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati e disposti dal GSE e sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi. 3. I controlli documentali senza sopralluogo sono svolti dal GSE nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la verifica da parte del GSE dei dati forniti dai soggetti che presentano istanze di incentivo, ivi compreso il controllo sulle istanze rese in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.