Estratto determinazione V & A n. 113/2014 del 21 gennaio 2014 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
CEFTRIAXONE MYLAN GENERICS, nella forma e confezione:  «2  g  polvere
per soluzione per infusione» 10 flaconcini di  polvere;  in  aggiunta
alle  confezioni  gia'  autorizzate,  alle  condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in
Via Vittor Pisani, 20, 20124 - Milano - Codice Fiscale 13179250157; 
    Confezione:  «2  g  polvere  per  soluzione  per  infusione»   10
flaconcini di polvere - AIC n. 035878077 (in base 10) 126X5X (in base
32) 
    Forma Farmaceutica: polvere per soluzione per infusione 
    Composizione: 1 flacone di polvere per  soluzione  per  infusione
contiene: 
    Principio Attivo: ceftriaxone bisodico 3,5 H2O 2,386  g  (pari  a
ceftriaxone 2 g) 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 035878077 - «2 g  polvere  per  soluzione  per
infusione» 10 flaconcini di polvere 
    Classe di rimborsabilita':  Apposita sezione della classe di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n° 035878077 - «2 g  polvere  per  soluzione  per
infusione» 10 flaconcini di polvere  -  OSP:  medicinale  soggetto  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da   questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.