IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto l'articolo 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato, e' previsto un onere di comunicazione, da parte dei produttori, con modalita' da fissare con apposito decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'Economia e delle Finanze; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emanato di concerto con il Ministro delle Attivita' produttive e con il Ministro della Salute recante "Disposizioni applicative articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari", successivamente modificato con decreto 29 novembre 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emanato di concerto con il Ministro delle Attivita' produttive e con il Ministro della Salute; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, che regola il Codice dell'Amministrazione Digitale; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"; Visto il regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto l'articolo 4, comma 57, legge n. 350/2003, che istituisce lo sportello unico doganale per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonche' i successivi commi 58 e 59; Visto il DPCM n. 242 del 4 novembre 2012, recante la "definizione dei termini di conclusione dei provvedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazioni e di esportazione; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; Considerata la necessita' di definire una modalita' operativa uniforme e finalizzata a semplificare il compito delle imprese per quanto attiene alle comunicazioni e di assicurare all'Amministrazione il trattamento di dati omogenei; Ritenuta l'opportunita', ai fini di una piu' efficace gestione del sistema, di prevedere specifiche modalita' telematiche, mirate a monitorare i quantitativi di sfarinati e paste alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinati all'esportazione e a dare continuita' alla serie statistica sul commercio attualmente disponibile nell'ambito del sistema informativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Ritenuto necessario che nei documenti doganali vengano riportate informazioni atte a evidenziare che si tratta di merce avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle nome del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; Tenuto conto che per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinati all'esportazione aventi requisiti diversi da quelli prescritti, e' necessario svolgere regolari e tempestivi accertamenti da parte degli organi di controllo circa la lavorazione delle materie prime, le sostanze impiegate e il loro magazzinaggio; Tenuto conto che le singole materie prime di base con requisiti difformi da quelli prescritti, nonche' le sostanze per le quali non e' consentito l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 sono indicate in appositi registri di carico e scarico; Considerata l'opportunita' di venire incontro alle mutate e specifiche esigenze degli operatori del settore della pasta alimentare in materia di magazzinaggio dei prodotti finiti; Considerata l'esigenza manifestata dalle imprese di semplificare le modalita' di gestione relativamente alle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, nonche' per soddisfare le potenziali accresciute richieste del mercato dell'Unione Europea e internazionale di sfarinati e di paste alimentari ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un sistema telematico per la gestione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, modificato da ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41. 2. I soggetti interessati devono presentare richiesta di iscrizione al sistema telematico secondo le modalita' descritte nell'allegato 1 che, unitamente ai successivi allegati 2 e 3, costituiscono parte integrante del decreto. 3. I soggetti che intendono produrre sfarinati e paste alimentari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, devono produrre una distinta comunicazione per ogni tipologia di sfarinati e paste alimentari, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della lavorazione, al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni in causa da parte del competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Gli incrementi di produzione per singola tipologia di pasta, rispetto a quanto gia' trasmesso, devono essere riportati attraverso l'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1, secondo le modalita' descritte nell'allegato 2. 5. Le variazioni del Paese di destinazione, rispetto a quanto gia' comunicato, devono essere riportate, entro il giorno di spedizione e di esportazione, attraverso l'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1, secondo le modalita' descritte nell'allegato 2. 6. La produzione riportata nella comunicazione iniziale deve intendersi conclusa entro il 31 dicembre dell'anno in corso. 7. I soggetti interessati devono, entro il 31 gennaio, dell'anno successivo comunicare all'Amministrazione i dati concernenti i riepiloghi relativi alla produzione effettuata ed alle quantita' esportate o spedite entro il 31 dicembre, utilizzando le medesime procedure e modalita' operative di cui al sistema telematico. 8. A partire dal 1 dicembre, l'operatore interessato presenta una nuova comunicazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, per la produzione da realizzare nell'anno successivo.