IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  e 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  febbraio  2001,
n. 187 e successive modifiche e integrazioni, con il quale  e'  stato
emanato  il  regolamento  per  la  revisione  della  normativa  sulla
produzione e commercializzazione di sfarinati e paste  alimentari,  a
norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
  Visto l'articolo 12, comma  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica sopra richiamato, e' previsto un onere  di  comunicazione,
da parte dei  produttori,  con  modalita'  da  fissare  con  apposito
decreto  interministeriale  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico, della salute e dell'Economia e delle Finanze; 
  Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002  del  Ministero  delle
Politiche Agricole e Forestali emanato di concerto  con  il  Ministro
delle Attivita' produttive e con il  Ministro  della  Salute  recante
"Disposizioni applicative articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187,  concernente  la
revisione della normativa sulla produzione e  commercializzazione  di
sfarinati e paste alimentari", successivamente modificato con decreto
29 novembre 2002 del Ministero delle Politiche Agricole  e  Forestali
emanato di concerto con il Ministro delle Attivita' produttive e  con
il Ministro della Salute; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modifiche e integrazioni, che regola il  Codice  dell'Amministrazione
Digitale; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante
"Attuazione della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo settore"; 
  Visto il regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto l'articolo 4, comma 57, legge n. 350/2003, che istituisce  lo
sportello  unico  doganale  per   semplificare   le   operazioni   di
importazione ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini  delle
attivita'  istruttorie,  anche  di  competenza   di   amministrazioni
diverse, connesse alle  predette  operazioni,  nonche'  i  successivi
commi 58 e 59; 
  Visto il DPCM n. 242 del 4 novembre 2012, recante  la  "definizione
dei termini  di  conclusione  dei  provvedimenti  amministrativi  che
concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazioni
e di esportazione; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  2013,  n.
41 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 187; 
  Considerata la  necessita'  di  definire  una  modalita'  operativa
uniforme e finalizzata a semplificare il compito  delle  imprese  per
quanto attiene alle comunicazioni e di assicurare all'Amministrazione
il trattamento di dati omogenei; 
  Ritenuta l'opportunita', ai fini di una piu' efficace gestione  del
sistema, di prevedere  specifiche  modalita'  telematiche,  mirate  a
monitorare i quantitativi di sfarinati  e  paste  alimentari  spediti
verso  altri  Paesi  dell'UE  o  verso  gli  altri  Paesi  contraenti
l'accordo  sullo  spazio   economico   europeo,   nonche'   destinati
all'esportazione e a  dare  continuita'  alla  serie  statistica  sul
commercio attualmente disponibile nell'ambito del sistema informativo
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
  Ritenuto necessario che nei documenti  doganali  vengano  riportate
informazioni atte  a  evidenziare  che  si  tratta  di  merce  avente
requisiti diversi  da  quelli  prescritti  dalle  nome  del  predetto
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; 
  Tenuto conto che per la produzione degli sfarinati  e  delle  paste
alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri  Paesi
contraenti  l'accordo  sullo  spazio   economico   europeo,   nonche'
destinati  all'esportazione  aventi  requisiti  diversi   da   quelli
prescritti, e' necessario svolgere regolari e tempestivi accertamenti
da parte degli organi di controllo circa la lavorazione delle materie
prime, le sostanze impiegate e il loro magazzinaggio; 
  Tenuto conto che le singole materie prime  di  base  con  requisiti
difformi da quelli prescritti, nonche' le sostanze per le  quali  non
e' consentito l'impiego per la produzione  degli  sfarinati  e  delle
paste alimentari, ai sensi del  regolamento  emanato  con  il  citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187  sono
indicate in appositi registri di carico e scarico; 
  Considerata  l'opportunita'  di  venire  incontro  alle  mutate   e
specifiche  esigenze  degli  operatori  del   settore   della   pasta
alimentare in materia di magazzinaggio dei prodotti finiti; 
  Considerata l'esigenza manifestata dalle imprese di semplificare le
modalita' di gestione relativamente alle comunicazioni previste dalle
vigenti  disposizioni,   nonche'   per   soddisfare   le   potenziali
accresciute   richieste   del   mercato   dell'Unione    Europea    e
internazionale di sfarinati  e  di  paste  alimentari  ai  sensi  del
regolamento emanato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 26 settembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, un sistema telematico per la  gestione  delle
comunicazioni di cui  all'articolo  12,  comma  1,  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.  187,  modificato  da
ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  2013,  n.
41. 
  2. I soggetti interessati devono presentare richiesta di iscrizione
al sistema telematico secondo le modalita' descritte nell'allegato  1
che, unitamente ai successivi allegati 2  e  3,  costituiscono  parte
integrante del decreto. 
  3. I soggetti che intendono produrre sfarinati e  paste  alimentari
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto del Presidente  della
Repubblica 9 febbraio 2001, n.  187,  devono  produrre  una  distinta
comunicazione per ogni tipologia di  sfarinati  e  paste  alimentari,
almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio  della  lavorazione,  al
fine di consentire l'acquisizione  delle  informazioni  in  causa  da
parte del competente Ufficio del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
  4. Gli incrementi di produzione per  singola  tipologia  di  pasta,
rispetto a quanto gia' trasmesso, devono essere riportati  attraverso
l'aggiornamento della comunicazione di cui al  comma  1,  secondo  le
modalita' descritte nell'allegato 2. 
  5. Le variazioni del Paese di destinazione, rispetto a quanto  gia'
comunicato, devono essere riportate, entro il giorno di spedizione  e
di esportazione, attraverso l'aggiornamento  della  comunicazione  di
cui al comma 1, secondo le modalita' descritte nell'allegato 2. 
  6.  La  produzione  riportata  nella  comunicazione  iniziale  deve
intendersi conclusa entro il 31 dicembre dell'anno in corso. 
  7. I soggetti interessati devono, entro il  31  gennaio,  dell'anno
successivo  comunicare  all'Amministrazione  i  dati  concernenti   i
riepiloghi relativi alla  produzione  effettuata  ed  alle  quantita'
esportate o spedite entro il 31  dicembre,  utilizzando  le  medesime
procedure e modalita' operative di cui al sistema telematico. 
  8. A partire dal 1 dicembre, l'operatore interessato  presenta  una
nuova comunicazione ai sensi del comma 3 del presente  articolo,  per
la produzione da realizzare nell'anno successivo.