IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011); 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2012); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,
n. 135 recante disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto l'art. 66 del citato  decreto  legge  n.  112  del  2008  che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche  tra  cui
quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006; 
  Visto il succitato art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni che individua, i
seguenti  destinatari:  amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad
ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi  di  polizia  ed  il  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  le  agenzie,  incluse  le  agenzie
fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici  di  cui
all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che,  per
il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei  Corpi  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il
quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo  di  riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche  amministrazioni,  "fermo
il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi  da
7 a 10 dell'art.  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  i
trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle  predette   disposizioni
possono essere disposti  esclusivamente  nell'ambito  delle  facolta'
assunzionali consentite  dalla  legislazione  vigente  in  base  alle
cessazioni del personale e con il rispetto delle  relative  procedure
autorizzatorie." A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni
in  base  alle  predette  cessazioni  sono  ridotte  in  misura  pari
all'importo del trattamento retributivo derivante  dai  trattenimenti
in servizio; 
  Visto l'art. 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del  2001
e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di
mobilita' del personale; 
  Visto il comma 12 dell'art. 9 del citato decreto legge  n.  78  del
2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6,  7,  8  e  9
trova applicazione quanto previsto dal comma  10  dell'art.  66,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del citato  decreto  legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 18  luglio  2013,  in
applicazione dell'art. 1, comma 394, della citata legge 228 del 2012,
proroga al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dei termini e  dei
regimi giuridici di cui alle disposizioni di legge, gia' prorogate al
30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 388, della medesima legge. 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125; 
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad  assumere  per
l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013; 
  Vista la direttiva del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, registrato alla Corte
dei conti in data 30 novembre 2012 registro n. 9, foglio n.  380  con
la quale sono state  fornite  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri
applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni previste dall'art.  2  del  citato  decreto  legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Vista la nota  del  30  luglio  2013,  n.14663,  con  la  quale  il
Consiglio di Stato ha richiesto l'autorizzazione al trattenimento  in
servizio di 1 Funzionario Area III, F6, per un  ulteriore  biennio  a
decorrere dal 1° novembre 2013, la riammissione  in  servizio  per  1
Funzionario Area III,  F1,  dimessosi  in  data  20  settembre  2010,
l'assunzione di n. 1 Dirigente vincitore del V  Corso-concorso  della
Scuola Nazionale dell'Amministrazione (ex SSPA), ancora  in  fase  di
espletamento, al reclutamento per mobilita' di 1 ausiliario  Area  I,
F1, dipendente dell'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Calabria,
all'assunzione di 1 Ausiliario Area I, F1; 
  Vista la nota del 19 luglio 2013 n. 88348 con  la  quale  l'Agenzia
delle entrate, ha chiesto di assumere n. 500 vincitori  di  procedure
concorsuali ancora in corso di espletazione  di  cui  468  funzionari
amministrativo-tributari Area III, F1 e  32  funzionari-tecnici  Area
III,  F1,  utilizzando  i  risparmi  realizzati  per  effetto   delle
cessazioni avvenute negli anni 2010 e 2011; 
  Considerato che le autorizzazioni si considerano concesse  soltanto
nel rispetto del principio del divieto di  soprannumerarieta',  anche
tenuto conto delle riduzioni previste dal citato decreto legge n.  95
del 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  On.  Avv.  Giampiero
D'Alia; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consiglio di Stato puo' procedere, ai sensi dell'art.3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive  modificazioni
ed integrazioni e ai sensi dell'art. 9, comma 31,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni dall'art.1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, alle assunzioni  di  cui  alla
tabella  1  allegata,  che   e'   parte   integrante   del   presente
provvedimento. Nella predetta tabella e' indicato, altresi',  per  il
Consiglio di Stato  il  limite  massimo  delle  unita'  di  personale
assumibile  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili   per   le
assunzioni riguardanti  l'anno  2013,  sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2012. 
  2. L'Agenzia delle entrate puo' procedere, ai  sensi  dell'art.  3,
comma 102,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e  successive
modificazioni ed integrazioni, alle assunzioni di cui alle tabelle  2
e 3 allegate, che sono parte integrante del  presente  provvedimento.
Nelle predette tabelle e' indicato,  altresi',  per  l'Agenzia  delle
entrate il limite massimo delle  unita'  di  personale  assumibile  e
dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni  a  valere
sugli anni 2011 e 2012,  sulla  base  delle  cessazioni  verificatesi
rispettivamente negli anni 2010 e 2011. 
  3. Le Amministrazioni di cui alle tabelle allegate  sono  tenute  a
trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2014, per  le  necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per  la  funzione  pubblica,   Ufficio   per   l'organizzazione,   il
reclutamento,  le  condizioni  di  lavoro  ed  il  contenzioso  nelle
pubbliche amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto. 
  4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1  e  2  si
provvede nell'ambito  delle  disponibilita'  dei  rispettivi  bilanci
delle amministrazioni. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 dicembre 2013 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione             
                                             D'Alia                   
 
 
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
          Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2014, n. 212