L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 22 gennaio 2014; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
  Visto  il  comma  7-ter,  dell'art.  10  della  legge  n.   287/90,
introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012,  n.  27,  il  quale  stabilisce  che  all'onere  derivante  dal
funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato
si provvede mediante un contributo di  importo  pari  allo  0,08  per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio  approvato  dalle
societa' di capitale, con ricavi totali superiori  a  50  milioni  di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal  comma  2  dell'art.  16
della legge n. 287/90 e che la  soglia  massima  di  contribuzione  a
carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima; 
  Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge  n.
287/90, introdotto dal  comma  1  dell'art.  5-bis, decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno
2014, il contributo e' versato, entro il  31  luglio  di  ogni  anno,
direttamente   all'Autorita'    con    le    modalita'    determinate
dall'Autorita'  medesima   con   propria   deliberazione.   Eventuali
variazioni della misura e delle modalita'  di  contribuzione  possono
essere adottate dall'Autorita' medesima  con  propria  deliberazione,
nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato  risultante  dal
bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma
restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; 
  Vista la propria delibera n. 23787 del 18 luglio  2012  concernente
le modalita' per il versamento del contributo per l'anno 2013; 
  Considerato che in sede di prima applicazione per  l'anno  2013  il
contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e'  stato  pari
allo 0,08 per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali  superiori  a
50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti  dal  comma  2
dell'art. 16 della legge n. 287/90; 
  Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013  la  quale  ha
rideterminato al ribasso la misura del contributo per l'anno  2014  a
carico delle societa' di capitale al fine di  limitare,  quanto  piu'
possibile, gli oneri a carico degli operatori economici, fissando  il
contributo nella misura dello 0,06 per  mille  del  fatturato,  dalle
societa' di capitale con ricavi totali  superiori  a  50  milioni  di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal  comma  2  dell'art.  16
della legge n. 287/90; 
  Ritenuto di dover confermare alla data odierna la  delibera  del  9
maggio 2013, avente ad oggetto la riduzione del contributo per l'anno
2014 fissato  nella  misura  dello  0,06  per  mille  del  fatturato,
rispetto al precedente 0,08 per mille; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Che per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della
legge n. 287/90, il contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio  approvato,  alla
data della presente delibera, dalle societa' di capitale  con  ricavi
totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90. 
  2. che la soglia massima di  contribuzione  a  carico  di  ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura  minima  e,
quindi, non superiore a 300 mila euro. 
  La presente delibera  verra'  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  sul  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato. 
     Roma, 22 gennaio 2014 
 
                                           Il presidente: Pitruzzella 
Il segretario generale: Chieppa