IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e  in  particolare
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  91997  del  19  dicembre  2013,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si  definiscono  per
l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 44223  del  5  giugno  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  133  dell'8  giugno
2013, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  293
del 17 dicembre 2012,  recante  disposizioni  per  le  operazioni  di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale  di
rimborso dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si  e'  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  10
febbraio 2014 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 27.368 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 15 maggio, 10 luglio e  12  novembre
2013, con i quali e' stata disposta l'emissione  delle  prime  cinque
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo
2013 e scadenza 1° settembre 2044; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una sesta  tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 19  dicembre  2013,  entrambi  citati  nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni  del
Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013  e  scadenza  1°
settembre 2044. L'emissione della predetta tranche viene disposta per
un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni
di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° marzo ed il 1 °  settembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta. 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del  17
dicembre  2012,  possono  essere  effettuate  operazioni  di  "coupon
stripping ". 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel decreto n.44223 del 5  giugno  2013,  citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.