IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168  «Istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto rettorale n. 1660 del 15 maggio 2012 con il  quale
e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli
«Federico II» ai sensi della legge n. 240/2010; 
  Visto il decreto rettorale n. 2897 del  4  settembre  2013  con  il
quale lo statuto di Ateneo, emanato ai sensi della legge n. 240/2010,
e' stato modificato e riemanato; 
  Visto in particolare l'art. 58 del predetto statuto; 
  Vista la delibera n. 6  del  17  dicembre  2013  con  la  quale  il
consiglio di amministrazione, a  voti  unanimi,  ha  espresso  parere
favorevole in ordine alla  modifica  degli  articoli  29,  comma  15,
lettera c), e 30, comma 9, lettera c), del vigente statuto di Ateneo; 
  Vista la delibera n. 3 del 17 dicembre 2013 con la quale il  senato
accademico, a voti unanimi, ha approvato la modifica  degli  articoli
29, comma 15, lettera c), e 30, comma  9,  lettera  c),  del  vigente
statuto di Ateneo nel testo di cui alla citata delibera del consiglio
di amministrazione; 
  Vista la nota prot. n. 2937 del 12 febbraio 2014, con la  quale  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   ha
comunicato di non avere  osservazioni  da  formulare  sulla  predetta
proposta di modifica dello statuto  ed  ha,  pertanto,  espresso  «il
proprio nulla osta alla pubblicazione  dello  stesso  nella  Gazzetta
Ufficiale»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «Federico
II»,  emanato  ai  sensi  della  legge  n.  240/2010,  e'  modificato
relativamente agli articoli 29, comma 15, lettera c) e 30,  comma  9,
lettera c), che, nel testo riformulato, sono di seguito riportati: 
  art. 29, comma  15,  lettera  c):  «rappresentanti  degli  studenti
iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di  dottorato  di
ricerca incardinati nel  dipartimento  in  numero  pari  al  15%  dei
professori  e  dei  ricercatori,  secondo  modalita'  stabilite   dal
regolamento  che  deve   prevedere   la   presenza   di   almeno   un
rappresentante per i corsi di dottorato. Tali  rappresentanti  durano
in carica due anni; il mandato e'  rinnovabile  una  sola  volta.  Le
modalita' di partecipazione alle  sedute  sono  fissate  da  apposito
regolamento»; 
  art. 30,  comma  9,  lettera  c):  «rappresentanti  degli  studenti
iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di  dottorato  di
ricerca incardinati nei dipartimenti aderenti alla scuola  in  numero
pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del consiglio
della scuola, secondo modalita' stabilite dal regolamento di  Ateneo,
purche' sia prevista la presenza di almeno un  rappresentante  per  i
corsi  di  dottorato  e   di   scuola   di   specializzazione.   Tali
rappresentanti durano in carica due anni; il mandato  e'  rinnovabile
una sola volta. Le  modalita'  di  partecipazione  alle  sedute  sono
fissate da apposito regolamento».