IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 settembre 2010, con cui il predetto stato d'emergenza e' stato revocato; Visto l'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3904 del 10 novembre 2010, con cui il Presidente della regione Marche - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3548/2006 e successive modificazioni e' stato autorizzato a provvedere, in regime ordinario e fino al 31 dicembre 2011, al completamento delle attivita' poste in essere per fronteggiare il contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche; Considerato che il sopra citato art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3904/2010 e' stato adottato in virtu' della previgente normativa in materia di protezione civile; Ravvisata, quindi la necessita', in attuazione dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992, cosi' come integrata dalla legge n. 100/2012, di adottare un'apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza; Ravvisata altresi' l'esigenza di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le note del Presidente della regione Marche del 4 aprile, del 7 e del 28 giugno 2013 e del 21 novembre 2013; Acquisita l'intesa della regione Marche; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. La regione Marche e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi di cui in premessa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della regione Marche e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 3. Il Presidente della regione Marche, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della regione Marche provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3200, aperta ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3548/2006, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 5. La regione Marche subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alla gestione commissariale, ivi compresi quelli derivanti dai procedimenti giurisdizionali di cui al successivo comma 6. 6. La regione Marche succede al Commissario delegato pro-tempore in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, anche con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4. 7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Presidente della Regione Marche puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Marche ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 7. 9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile. 10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 11. Il Presidente della Regione Marche a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2014 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli