IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
   Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
settembre 2006,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che  hanno
colpito il territorio della Regione Marche nei giorni dal  14  al  17
settembre  2006  e  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
8 settembre 2010, con cui il  predetto  stato  d'emergenza  e'  stato
revocato; 
  Visto l'art. 16 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3904 del 10 novembre 2010, con cui  il  Presidente  della
regione Marche - Commissario delegato  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  3548/2006  e  successive
modificazioni e' stato autorizzato a provvedere, in regime  ordinario
e fino al 31 dicembre 2011, al completamento delle attivita' poste in
essere  per  fronteggiare  il  contesto  emergenziale  inerente  alle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al
17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche; 
  Considerato  che  il  sopra  citato  art.  16  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3904/2010 e' stato  adottato
in virtu' della previgente normativa in materia di protezione civile; 
  Ravvisata, quindi la necessita', in attuazione dell'art.  5,  commi
4-ter e  4-quater  della  medesima  legge  n.  225/1992,  cosi'  come
integrata dalla legge n. 100/2012, di adottare un'apposita  ordinanza
volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica
competente in via ordinaria a coordinare gli interventi,  conseguenti
all'evento, che si rendono necessari  successivamente  alla  scadenza
del termine di durata dello stato di emergenza; 
  Ravvisata altresi' l'esigenza di assicurare il completamento, senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del Presidente della regione Marche del 4 aprile, del
7 e del 28 giugno 2013 e del 21 novembre 2013; 
  Acquisita l'intesa della regione Marche; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Marche  e'   individuata   quale   amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  regione
Marche e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate
al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere  le  attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Il Presidente della regione Marche, che opera a titolo gratuito,
per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo'  avvalersi
delle  strutture   organizzative   della   Regione,   nonche'   della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  4. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Presidente della regione Marche  provvede
con le risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  n.  3200,
aperta  ai  sensi  dell'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3548/2006, che viene allo stesso  intestata
per ventiquattro mesi decorrenti dalla data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   previa   relazione   che   motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  5. La regione Marche subentra in tutti i rapporti attivi e  passivi
gia' facenti capo alla gestione commissariale,  ivi  compresi  quelli
derivanti dai procedimenti giurisdizionali di cui al successivo comma
6. 
  6. La regione Marche succede al Commissario delegato pro-tempore in
tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti ai sensi dell'art.  110
del codice di procedura  civile,  anche  con  oneri  a  carico  delle
risorse di cui al comma 4. 
  7. Qualora a seguito  del  compimento  delle  iniziative  cui  alla
presente  ordinanza,  residuino  delle  risorse  sulla   contabilita'
speciale, il Presidente della  Regione  Marche  puo'  predisporre  un
Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
7 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Marche ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione Civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al comma 7. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  8  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  11. Il Presidente della Regione Marche  a  seguito  della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2014 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli