IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali  ed
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed  il
regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di
accertamento e di controllo  delle  imposte  riguardanti  i  tabacchi
lavorati, emanato con decreto del Ministro delle finanze 22  febbraio
1999, n. 67, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,
recante modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
  Visto l'articolo 62-quater del citato decreto  legislativo  n.  504
del 1995, che ha  disciplinato  l'imposta  di  consumo  sui  prodotti
succedanei dei prodotti da fumo; 
  Visto  il  proprio  decreto  16  novembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287  del  7  dicembre
2013, con il quale, in attuazione del predetto articolo 62-quater del
decreto legislativo n. 504 del 1995, sono stabiliti il contenuto e le
modalita' di presentazione dell'istanza ai  fini  dell'autorizzazione
alla istituzione  e  gestione  dei  depositi,  le  procedure  per  la
variazione dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico  dei  prodotti,  le
modalita' di prestazione della cauzione, di  tenuta  dei  registri  e
documenti contabili, di liquidazione  e  versamento  dell'imposta  di
consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione  degli
esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in  conformita',  per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati; 
  Ritenuto opportuno apportare  semplificazioni  nella  procedura  di
autorizzazione  e  di  verifica  dei  requisiti  prescritti  per   la
istituzione e  gestione  dei  depositi  di  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo e per l'esercizio dell'attivita'  di  rappresentante
fiscale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 2 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 16 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre  2013,  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 2. 
 
 
Autorizzazione  alla  istituzione  e  all'esercizio  di  deposito  di
                   prodotti succedanei del tabacco 
 
    1. Il soggetto che intende istituire e  gestire  un  deposito  di
prodotti succedanei del tabacco presenta all'Agenzia, allegandovi  la
planimetria del luogo  da  adibire  a  deposito,  che  evidenzia,  in
particolare, il  tracciato  della  recinzione  fiscale,  una  domanda
recante: 
      a) la denominazione della  societa'  o  della  ditta,  la  sede
legale,  il  numero  di  partita  I.V.A.,  il  codice  fiscale  e  le
generalita' complete del legale rappresentante; 
      b) le generalita' complete delle persone eventualmente delegate
alla gestione del deposito; 
      c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in  cui
si intende istituire il deposito; 
      d) le caratteristiche dei sistemi  di  sicurezza  antintrusione
dell'impianto; 
      e)  l'elenco  dei  prodotti  succedanei  del  tabacco  che   si
intendono fabbricare o ricevere nell'impianto; 
      f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di  consumo  da  versare
nei primi due periodi di imposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1; 
      g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   e   successive
modificazioni,  dal  soggetto  che  inoltra  l'istanza,  dalla  quale
risulti che: 
        1) non ha subito  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'
personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari; 
        2) non e' stato rinviato a giudizio per reati  finanziari  in
processi ancora da celebrarsi; 
        3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2); 
        4) non ha commesso violazioni  gravi  e  ripetute,  per  loro
natura od entita', alle  disposizioni  che  disciplinano  l'accisa  e
l'imposta sul valore aggiunto; 
        5) non e' sottoposto a procedure fallimentari, di  concordato
preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trova in stato  di
liquidazione; 
        6) non ha riportato sanzioni definite in  via  amministrativa
per reati di contrabbando; 
        7)  non  si  trova  in   una   delle   fattispecie   previste
dall'articolo 15, comma 1, della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e
successive modificazioni. 
    2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), e' resa  anche
dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito. 
    3. Dalla data di presentazione all'Agenzia della domanda  di  cui
al comma 1, il soggetto  che  l'ha  sottoscritta  e'  autorizzato  ad
istituire e gestire il deposito di prodotti succedanei  del  tabacco.
L'autorizzazione  abilita  all'esercizio  del  deposito  per  i  soli
aspetti  fiscali,  ferma  la  diretta  responsabilita'  del  soggetto
autorizzato al conseguimento e mantenimento altresi' degli  eventuali
titoli abilitativi prescritti per finalita' diverse  dalla  normativa
vigente. 
    4.  L'Agenzia,  nell'esercizio  dei  suoi  ordinari   poteri   di
controllo,  accerta  la   veridicita'   dei   fatti   esposti   nella
dichiarazione  di  cui  al  comma  1,  lettera  g,  nonche'  verifica
l'adeguatezza tecnica dei luoghi adibiti a deposito al fine di: 
      a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro
di cui al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  concernente
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
      b)   valutare   l'adeguatezza   dei   sistemi   di    sicurezza
antintrusione dell'impianto; 
      c) accertare che le aree destinate ad uffici  o  servizi  siano
fisicamente separate dalle aree di stoccaggio; 
      d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano  conformi  alle
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1. 
    5. L'Agenzia assegna a ciascun deposito  un  codice  di  imposta,
comunicandolo al soggetto autorizzato. 
    6. Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione la  mancata
prestazione della cauzione di cui all'articolo 3 entro trenta  giorni
dalla data di presentazione della domanda. Costituisce altresi' causa
di decadenza dall'autorizzazione l'accertata la  insussistenza  o  il
venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al  comma  1,
lettera  g).  Costituisce   causa   di   revoca   dell'autorizzazione
l'accertata insussistenza, all'esito del controlli dell'Agenzia,  dei
requisiti di cui al comma 4, lettere da a) a d), nonche'  il  mancato
adempimento  alle  eventuali  prescrizioni  date   dall'Agenzia   per
l'adeguamento, entro un termine appositamente stabilito, comunque non
inferiore a sessanta giorni, del luogo adibito a deposito.». 
  2. Nell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 16 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre  2013,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)   e'
autorizzato a decorrere dalla data  della  comunicazione  di  cui  al
comma 1»; 
      2) nella lettera c) la parola «h» e' sostituita dalla seguente:
«g»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Il rappresentante fiscale decade dall'autorizzazione di
cui al comma 2, lettera b), qualora  non  provvede  alla  prestazione
della cauzione di cui all'articolo 3,  entro  30  giorni  dalla  data
della comunicazione di cui al comma 1  e  qualora  sia  accertata  la
insussistenza  o  il  venir  meno  dei   requisiti   indicati   nella
dichiarazione di cui al comma 2, lettera c).». 
  3. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione  anche
nei riguardi  dei  soggetti  che  hanno  presentato  l'istanza  e  la
comunicazione di cui, rispettivamente, all'articolo  2,  comma  1,  e
all'articolo 8, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 16 novembre 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre  2013,  anteriormente
alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. La cauzione di cui  all'articolo
3 del citato decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  16
novembre 2013 e' presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 febbraio 2014 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione economia e finanze, n. 510