LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art.  40  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  e  le
successive modificazioni ed integrazioni, in  cui  e'  previsto,  tra
l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento,  determina
in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad  essa  dovute  dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza  e  che  nella  determinazione
delle predette contribuzioni adotta  criteri  di  parametrazione  che
tengono conto dei  costi  derivanti  dal  complesso  delle  attivita'
svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti; 
  Viste le proprie delibere n. 18.426 e n.  18.427  del  21  dicembre
2012  recanti  la  determinazione,  ai  sensi  del  citato  art.  40,
rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per  l'esercizio
2013 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio; 
  Vista la propria delibera n. 18.753 del 23  dicembre  2013  con  la
quale sono stati individuati, per l'esercizio 2014, i soggetti tenuti
alla contribuzione; 
  Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2014, la  misura
della contribuzione dovuta dai soggetti  individuati  nella  suddetta
delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1.  Il  contributo  dovuto,  per  l'esercizio  2014,  dai  soggetti
indicati nell'art. 1 della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 e'
determinato nelle seguenti misure: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.1, lettere  a),
b), c), d), e) ed f) della delibera n. 18.753 del 23 dicembre 2013 e'
computato come segue: 
  2/1 per i soggetti di cui alle lettere a), c) e d) e' computato  in
misura pari ad € 3.000,00 maggiorato, per le Banche  italiane,  Poste
Italiane - Divisione BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in
Italia e Banche extracomunitarie con o senza  succursale  in  Italia,
dello 1,49% dei ricavi da servizi di investimento ed  accessori,  per
le Societa' di intermediazione mobiliare dello 0,30%  dei  ricavi  da
servizi di investimento ed accessori. I dati relativi  ai  ricavi  da
servizi di  investimento  ed  accessori  al  31.12.2012  riferiti  ai
bilanci chiusi nel corso del 2013, sono tratti dalle segnalazioni  di
vigilanza redatte ai sensi della Circolare della  Banca  d'Italia  n.
272 del 30 luglio 2008 per le Banche  ed  ai  sensi  della  Circolare
della Banca d'Italia n.148 del 2  luglio  1991  per  le  Societa'  di
intermediazione mobiliare.  In  particolare  saranno  considerate  le
pertinenti sottovoci della voce 40924 per  le  Banche  e  delle  voci
43962 e 43964 per le Societa' di intermediazione mobiliare. La misura
massima della contribuzione per ciascun intermediario e'  pari  ad  €
100.000,00; 
  2/2 per i soggetti di cui alle lettere b), e) ed  f)  e'  computato
con riferimento  al  numero  dei  servizi/attivita'  di  investimento
autorizzati alla data del 2  gennaio  2014  [esclusa  l'attivita'  di
gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art.  1,
comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 58/1998] nelle seguenti misure: 
  a) un servizio/attivita' di investimento: € 3.000,00; 
  b) due servizi/attivita' di investimento: € 9.400,00; 
  c) tre servizi/attivita' di investimento: € 17.000,00; 
  d) quattro servizi/attivita' di investimento: € 23.000,00; 
  e) cinque servizi/attivita' di investimento: € 29.000,00; 
  f) sei servizi/attivita' di investimento: € 38.000,00. 
  3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1,  lett.  o),
della delibera n. 18.753  del  23  dicembre  2013  e'  computato  con
riferimento  agli  strumenti  finanziari  quotati  o   ammessi   alle
negoziazioni alla data del 2 gennaio 2014 come segue: 
  3/1 per gli emittenti italiani di cui alle lettere o1) ed o2): 
  a) l'importo del contributo per le azioni  e'  pari  ad  una  quota
fissa di € 10.530,00 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, piu'  €
98,84 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino  a  €  100.000.000  di
capitale sociale, piu' € 79,46 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000  di
capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000  la  relativa  tariffa
viene applicata proporzionalmente. A decorrere  dall'anno  2014  sono
esentate le azioni di  societa'  ammesse  a  quotazione  sui  mercati
regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione  media  nel  periodo
intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni  e  l'ultimo  giorno  di
borsa  aperta  dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento  sia
risultata inferiore ai 500 milioni di euro.  L'esenzione  si  applica
per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. 
  b) l'importo del contributo per le  obbligazioni  e'  pari  ad  una
quota fissa di € 10.530,00 per ogni emissione quotata. Sono  esentate
le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998; 
  c) l'importo del contributo per  le  obbligazioni  garantite  dallo
Stato italiano emesse ai sensi dell'art. 8 del D.L. 6 dicembre  2011,
n. 201 e' pari ad una quota fissa di € 3.000,00  per  ogni  emissione
quotata; 
  d) l'importo del contributo per i warrant  e'  pari  ad  una  quota
fissa di € 10.530,00 per ogni warrant quotato; 
  e)  l'importo  del  contributo  per  i  covered  warrant,   per   i
certificates, per gli exchange traded commodities e per gli  exchange
traded notes e' pari ad  una  quota  fissa  di  € 1.470,00  per  ogni
strumento quotato; 
  f) l'importo del contributo per le  quote  e  le  azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da
societa' italiane e' pari  ad  una  quota  fissa  di  € 2.875,00  per
ciascun fondo o per ciascun comparto quotato; 
  g) la misura massima della contribuzione per ciascun  emittente  e'
pari ad € 411.555,00. 
  3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera o1): 
  a) l'importo del contributo per le azioni,  le  obbligazioni  ed  i
warrant emessi e' pari ad una quota fissa di € 10.530,00; 
  b)  l'importo  del  contributo  per  i  covered  warrant,   per   i
certificates, per gli exchange traded commodities e per gli  exchange
traded notes e' pari ad  una  quota  fissa  di  € 1.470,00  per  ogni
strumento quotato; 
  c) l'importo del contributo per le  quote  e  le  azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav  e'  pari
ad una quota fissa di € 2.875,00 per  ciascun  fondo  o  per  ciascun
comparto quotato; 
  d) la misura massima della contribuzione per ciascun  emittente  e'
pari ad € 411.555,00. 
  4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q),
punti q1), q2), q3) e q4), della delibera n. 18.753 del  23  dicembre
2013 e' determinato nelle seguenti misure: 
  4/1  per  le  sollecitazioni  all'investimento  e  per  le  offerte
pubbliche di  acquisto  e/o  di  scambio  per  le  quali,  a  seguito
dell'approvazione del  prospetto  o  del  documento  di  offerta,  il
soggetto proponente  non  abbia  concluso  la  sollecitazione  ovvero
l'offerta pubblica, e' pari ad una quota fissa di € 3.795,00; 
  4/2  per  le  sollecitazioni  all'investimento  aventi  ad  oggetto
prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un  premio,
il diritto  di  percepire  la  differenza  monetaria  tra  un  valore
prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita'  sottostante,  e'
pari a € 375,00 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una
singola tranche per tale intendendosi una singola  serie  di  titoli,
distintamente individuati, contraddistinta da  un  differente  valore
teorico prestabilito); 
  4/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto  buoni
di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e'  pari,  per
ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 3.795,00 maggiorata,
nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000,
dello 0,759% del  controvalore  eccedente  tale  importo.  La  misura
massima della contribuzione  e'  pari  a  €  2.500.000  per  ciascuna
sollecitazione all'investimento; 
  4/4  per  le  sollecitazioni  all'investimento  aventi  ad  oggetto
strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in  modo
continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-ter, comma  4,  del
regolamento Consob n. 11.971/1999, e' pari  ad  una  quota  fissa  di
€ 580,00 per ciascuna sollecitazione conclusa; 
  4/5 per le altre  sollecitazioni  all'investimento,  per  le  altre
offerte pubbliche di acquisto e/o per le offerte pubbliche di scambio
e' pari, per ciascuna  sollecitazione  ovvero  per  ciascuna  offerta
pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 3.795,00  maggiorata,  nel
caso di offerta avente controvalore superiore a €  13.000.000,  dello
0,02775% del controvalore eccedente tale importo. La  misura  massima
della contribuzione e' pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione
all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto e/o scambio; 
  4/6 per l'ammissione alle  negoziazioni  di  strumenti  finanziari,
precedute dalla pubblicazione di un prospetto di quotazione e'  pari,
per  ciascuna  operazione  di  ammissione,  ad  una  quota  fissa  di
€ 3.795,00; 
  4/7 per l'ammissione  alle  negoziazioni  di  strumenti  finanziari
rivenienti  da  operazioni  di  integrazione  aziendale  (fusioni   o
scissioni), precedute dal rilascio di un giudizio di equivalenza,  e'
pari, per ciascuna operazione di ammissione ad  una  quota  fissa  di
€ 2.000,00. 
  5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di  cui
al comma 4, punti 4/3 e 4/5, per controvalore dell'offerta si intende
il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore
e' determinato con riferimento al  prezzo  definitivo  d'offerta  del
prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento d'offerta  ed
al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte
pubbliche di scambio il controvalore  dell'operazione  e'  costituito
dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni
all'investimento aventi  ad  oggetto  cambiali  finanziarie  o  altri
prodotti finanziari emessi  sulla  base  di  programmi  di  emissione
annuali, il contributo e' computato sul  controvalore  effettivamente
collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto
dal programma di emissione  e  indicato  nel  prospetto  o  documento
informativo. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate  dal  pagamento
della contribuzione annuale le  operazioni  di  offerta  al  pubblico
finalizzate all'ammissione a  quotazione  sui  mercati  regolamentati
nazionali di cui ai  precedenti  commi  per  le  quali  ricorrano  le
seguenti  condizioni:  fatturato,  risultante  nell'ultimo  esercizio
fiscale rappresentato nel prospetto, inferiore a 300 milioni di euro;
offerta al pubblico di sottoscrizione  pari  ad  almeno  il  30%  del
totale collocato. 
  6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1,  lett.  r),
della delibera 18.753 del  23  dicembre  2013  e'  determinato  nella
misura del 8,85%  dell'ammontare  dei  ricavi  da  corrispettivi  per
incarichi di  revisione  legale  sul  bilancio  di  esercizio  e  sul
bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute
nella Parte IV, Titolo III,  Capo  II,  Sezione  VI,  del  d.lgs.  n.
58/1998 e degli artt. 16, comma 1, e  43,  comma  2,  del  d.lgs.  n.
39/2010. 
  7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1,  lett.  s),
della delibera n. 18.753  del  23  dicembre  2013  e'  computato  con
riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle
seguenti misure: 
  a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 20.645,00; 
  b) da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 42.150,00; 
  c) da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 63.650,00; 
  d) oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 85.155,00. 
  8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1,  lett.  t),
della delibera n. 18.753  del  23  dicembre  2013  e'  computato  con
riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle
seguenti misure: 
  a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 7.415,00; 
  b) da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 12.360,00; 
  c) da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 17.305,00; 
  d) oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 22.250,00.