IL DIRETTORE GENERALE 
                    per il trasporto ferroviario 
 
  Visto il regolamento (UE) n.  445/2011  della  commissione  del  10
maggio 2011, relativo ad un sistema di  certificazione  dei  soggetti
responsabili della manutenzione di carri  merci  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 653/2007; 
  Visto il decreto 21 dicembre 2012 attuazione dell'art. 3, comma  1,
del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per  l'adozione  di  un
sistema provvisorio per la certificazione dei  soggetti  responsabili
della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci. 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono  un  quadro  normativo
comune per la sicurezza delle ferrovie; 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43,  di  recepimento
della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza  delle  ferrovie
comunitarie; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento
della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
comunitario; 
  Considerato  che  gli  organismi  di  certificazione  dei  soggetti
responsabili della manutenzione sono riconosciuti dal Ministero delle
infrastrutture e dei  trasporti  cosi'  come  stabilito  al  comma  4
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  43  di
recepimento della direttiva 2008/110/CE relativa alla sicurezza delle
ferrovie comunitarie, e dall'art. 10 comma 1  del  regolamento  della
commissione n. 445/201 l. 
  Considerato che l'art. 10  comma  1  del  decreto  ministeriale  21
dicembre 2012 ha previsto che gli  organismi  di  certificazione  gli
organismi notificati secondo la direttiva 2008/57/EC, con notifica in
corso di validita' al momento della  pubblicazione  del  decreto,  su
specifica istanza formulata entro un  mese  dalla  pubblicazione  del
decreto, fossero riconosciuti quali organismi  di  certificazione  di
soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci. 
  Vista l'istanza presentata dalla Societa' ISARail S.p.A., con  sede
legale presso il centro direzionale di Napoli - Isola C2  -  80143  -
Napoli, nei termini previsti dal succitato decreto ministeriale. 
  Vista l'avvenuta pubblicazione in  data  8  maggio  2013  sul  sito
Eradis dell'Agenzia  ferroviaria  europea  del  riconoscimento  della
societa' ISARail S.p.A.  quale  organismo  di  certificazione  per  i
soggetti responsabili della manutenzione di carri merci. 
  Considerato che l'art. 10 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012
prevede che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Direzione generale per  il  trasporto  ferroviario  espleti  apposita
istruttoria ai fini della conferma del  riconoscimento  in  occasione
della prima attivita' di vigilanza  quale  organismo  notificato,  ai
sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto medesimo. 
  Ravvisata  la  completezza  della  documentazione  prodotta   dalla
suddetta societa', nonche'  la  conformita'  della  stessa  a  quanto
previsto dall'allegato II del regolamento n. 445/2011; 
  Visto l'esito favorevole delle verifiche documentali e delle visite
ispettive condotte da parte dello specifico Gruppo di lavoro nominato
dal Capo del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' ISARail S.p.A., con sede  legale  presso  il  centro
direzionale di Napoli - Isola C2 - 80143 Napoli, e'  riconosciuta  ai
sensi dell'art. 10 comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre  2012
quale organismo competente ai fini della certificazione  di  soggetti
responsabili della manutenzione di carri ferroviari  merci,  a  norma
del regolamento UE n. 445/2011 e del decreto ministeriale 21 dicembre
2012.